Obbligo assicurazione Inail nel lavoro sportivo

Quali sono gli obblighi assicurativi Inail cui le Associazione Sportive dilettantistiche devono sottostare?
Per rispondere a tale domanda bisogna necessariamente partire da una definizione chiara di cosa sia l’Inail e quali competenze sono ad esso attribuite.

L’Inail e le sue funzioni

L’Inail, Istituto Nazionale Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro, è un Ente pubblico, a carattere non economico, che gestisce l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e che in quanto tale assicura i lavoratori a rischio infortunio, provvedendo a dare le indicazioni necessarie alla prevenzione e tutela degli stessi nei luoghi di lavoro ed intervenendo a favore di un miglioramento delle condizioni lavorative.
L’assicurazione è obbligatoria per tutti i datori di lavoro che occupano lavoratori dipendenti e parasubordinati nelle attività che la legge individua come rischiose.

Datori di lavoro e lavoratori dipendenti

La definizione appena data aiuta ad evidenziare già dei punti fermi circa la corretta qualificazione dei soggetti obbligati al pagamento dei premi assicurativi Inail, individuando nei lavoratori dipendenti, in funzione dei rischi collegati alla prestazione lavorativa, i soggetti destinatari dell’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro. Al pagamento del relativo premio provvede il datore di lavoro.

Il lavoro sportivo tra dipendenti e collaboratori

Ci chiediamo a questo punto cosa succede se siamo di fronte a rapporti di lavoro intrattenuti con delle Associazioni sportive dilettantistiche?
La risposta è semplice se la qualificazione della prestazione rientra nell’alveo del rapporto di lavoro subordinato. In questo caso la norma è chiara. L’obbligo di assicurare il lavoratore ricade in capo all’Asd in quanto datore di lavoro in senso classico. Tutti i lavoratori dipendenti dell’Associazione dovranno essere assicurati all’Inail sulla base del rischio connesso alla prestazione e si dovrà versare il relativo premio.
Diverso è il comportamento nel caso di collaborazioni sportive rese ai sensi dell’art. 67, comma 1 lettera m del TUIR (D.Lgs. 917/86) che, come più volte ricordato in questa rivista, sono classificati come redditi diversi e per i quali vigono agevolazioni fiscali e contributive importanti.

La normativa e le indicazioni dell’ente sulle collaborazioni

Partendo dai dettati normativi dell’art.4 del D.P.R. 1124/1965 (testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali) sarebbero soggetti all’assicurazione Inail “i soci delle cooperative e di ogni altro tipo di società, anche di fatto, comunque denominata, costituita od esercitata, i quali prestino opera manuale, oppure non manuale ….”. Secondo tale disposizione, tutti i soci delle Asd che esercitassero prestazioni lavorative dovrebbero essere soggetti all’assicurazione in commento. A tale conseguenza era giunto anche l’Istituto assicuratore con un’istruzione operativa datata 11 luglio 2000 configurando le prestazioni che davano origine a compensi sportivi, in quanto ricadenti nell’alveo delle collaborazioni coordinate e continuative, assoggettati all’obbligo assicurativo. Tale orientamento è stato successivamente corretto dall’Ente con una comunicazione del 2 maggio 2001 specificando espressamente che tali percettori “non possono più ritenersi assoggettati all’assicurazione antinfortunistica prevista per i lavoratori subordinati”. Di conseguenza tutti i compensi sportivi di cui all’art 67 del Tuir risultano essere non soggetti all’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.

Corte di cassazione, ordinanza 17790 del 26.08.2020 e lo svolgimento dell’attività senza fini di lucro

Recentemente, però, sull’argomento è intervenuta la Corte di Cassazione, sezione lavoro, che ha invece ritenuto sussistente tale obbligo, dandone però una corretta qualificazione in base alla tipologia di Associazione.
La vicenda riguarda un’Asd che si è vista contestata la mancata assicurazione contro gli infortuni sul lavoro per l’attività svolta dal proprio Presidente e dal Vicepresidente. Leggendo con attenzione le motivazioni dell’ordinanza della Suprema Corte si comprende come alla base della decisione rilevi, ancora una volta, la modalità di effettivo svolgimento dell’attività e l’assenza di interessi economici lucrativi. Non è pertanto, la veste giuridica del soggetto, né il fatto di aver ottenuto l’iscrizione al registro Coni che può consentire ad un’Asd di godere delle agevolazioni fiscali e contributive, quanto l’effettivo svolgimento della propria attività e la dimostrazione della totale assenza di qualsiasi connotazione lucrativa. D’altronde tale concetto è stato più volte ribadito dalla Corte di Cassazione così come, è bene ricordare, l’onere della prova dell’effettiva mancanza di lucro ricade sull’Associazione stessa, che deve sempre dare prova dell’effettivo rispetto di tutte le prescrizione imposte ad esse.
Da quanto argomentato desumiamo che l’obbligo assicurativo contro gli infortuni sul lavoro sussiste, oltre che nei casi di rapporti di lavoro subordinato, anche per tutte le prestazioni, a qualsiasi titolo svolte, da enti associativi che perseguano scopi lucrativi o che non siano in grado di dimostrare l’effettiva assenza di interessi economici e di guadagno.

Tutto questo, però, potrebbe essere radicalmente modificato dall’emanazione del Testo Unico sullo sport.

|di Mario Rapisarda, Consulente del Lavoro|

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