PIU’ TEMPO PER STATUTI E COMUNICAZIONI ARBITRALI
La proroga al 30 giugno 2024 per l’adeguamento degli statuti è legge.
La modifica, introdotta con un emendamento nell’iter di conversione in legge del c.d. decreto fiscale o decreto anticipi (D.L. 18/10/2023 n.145 ), e’ stata definitivamente approvata con la legge di conversione 15 dicembre 2023 n. 191 pubblicata in Gazzetta ufficiale n.293 del 16 dicembre 2023 ed è in vigore dal 17 dicembre.
Ci sarà più tempo quindi per adottare le modifiche necessarie a conformare lo statuto di ASD e SSD ai criteri introdotti dalla riforma dello sport con il D.Lgs. 36/21 e viene inoltre reiterata l’esenzione dall’imposta di registro per gli adeguamenti alla riforma adottati entro il nuovo termine del 30 giugno 2024.
Invece non sono state previste semplificazioni sui quorum costitutivi e deliberativi, per cui i sodalizi dovranno convocare le assemblee straordinarie rispettando le regole stabilite dallo statuto vigente, sia in ordine al numero di presenti per la validità dell’assemblea, sia in ordine al numero dei voti favorevoli per deliberare sulle modifiche statutarie.
Lo slittamento del termine, dal 31 dicembre 2023 al 30 giugno 2024, è sicuramente opportuno per consentire ai sodalizi – già onerati dei nuovi adempimenti in ordine all’inquadramento dei collaboratori sportivi – di far fronte a questo ulteriore incombente con più calma, ma soprattutto dovrebbe servire ad ottenere nel frattempo importanti provvedimenti attuativi che si riflettono in molti casi sulle scelte da operare proprio in sede di modifica statutaria.
Il decreto sulle attività diverse
Ricordiamo infatti che la principale novità dei contenuti statutari riguarda l’oggetto sociale che dovrà prevedere ai sensi dell’art.7 lett.b) l’esercizio in via stabile e principale dell’organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l’assistenza all’attività sportiva dilettantistica mentre lo svolgimento di attività diverse, secondarie e strumentali, sarà possibile ai sensi dell’art.9 solo al ricorrere di precise condizioni:
- che siano previste dallo statuto (è sufficiente che sia contemplata la possibilità di esercitare attività diverse, con elencazione esemplificativa e non esaustiva e attribuzione del compito di individuarne di ulteriori all’organo sociale competente);
- che rispettino i limiti e i criteri definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell’Autorità politica da esso delegata in materia di sport, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.
Prima di conoscere il contenuto del decreto attuativo – non ancora adottato – potrebbe quindi essere non sempre agevole per i sodalizi fare una valutazione e una previsione delle attività diverse da quelle sportive istituzionali, per capire se potranno o meno rientrare nel rispetto dei parametri.
Certamente, per effetto di quanto previsto al comma 1 bis, i proventi derivanti da rapporti di sponsorizzazione, promo pubblicitari, cessione di diritti e indennità legate alla formazione degli atleti nonché dalla gestione di impianti e strutture sportive sono esclusi dal computo dei criteri e dei limiti – e pertanto pur essendo individuate come attività diverse non necessitano di una preventiva valutazione quantitativa – ma altre attività e fra queste quelle di carattere culturale, artistico, sociale, ricreativo dovranno necessariamente rispettare i criteri che verranno fissati, pena la cancellazione d’ufficio dal RAS nel caso in cui si verifichi il superamento dei limiti per due esercizi consecutivi.
Si pensi ad esempio ai centri estivi o ai doposcuola, come servizi organizzati da molti sodalizi che operano a favore di famiglie e ragazzi oppure alle attività musicali o teatrali che spesso completano le attività formative nel settore della danza: non si tratta in questi casi solo di conoscere quale sarà la percentuale da rispettare – come per la gestione del posto di ristoro o per la vendita di gadget, che di regola non rivestono una dimensione significativa – ma di capire se in certi ambiti e in determinati contesti dello sport dilettantistico non sia più coerente adottare la doppia veste di ente sportivo e di ente del terzo settore (ad esempio asd/aps oppure ssd/impresa sociale). In tal caso infatti, proprio per le realtà che operano trasversalmente su più ambiti o si dedicano prevalentemente allo sport sociale, la doppia qualifica consente di derogare all’obbligo di svolgere in via stabile e principale attività sportiva dilettantistica, come previsto dall’art.7 co.1 bis, potendo svolgere una o più attività di interesse generale di cui all’art.5 del Codice del terzo Settore , tra le quali è contemplata anche l’attività sportiva dilettantistica.
E’auspicabile dunque che la proroga di un semestre consenta di avere tutti gli elementi del quadro normativo di riferimento indispensabile per compiere valutazioni più approfondite e operare una scelta più consapevole, anche in vista della programmazione delle attività per la prossima stagione, prima di adottare le modifiche statutarie.
La personalità giuridica in via semplificata
Altro aspetto operativo da non trascurare, proprio in vista dell’adeguamento degli statuti ai principi della riforma, è la possibilità per le asd di acquisire con la procedura semplificata prevista dall’art.14 del D.Lgs. 39/21 la personalità giuridica. In deroga alle regole comuni previste dal DPR 361/2000 , le associazioni sportive dilettantistiche possono divenire associazioni riconosciute di diritto privato, quindi persone giuridiche, mediante una procedura semplificata affidata interamente al notaio che, per le asd già costituite e già iscritte al RAS, comporta di:
- verificare la sussistenza delle condizioni previste dalla legge con riferimento alla natura dilettantistica (ovvero la conformità dello statuto e il riconoscimento a fini sportivi);
- verificare la sussistenza del patrimonio minimo di 10.000 euro ;
- depositare l’atto entro venti giorni presso il Registro (RAS), chiedendo l’inserimento dell’associazione tra quelle dotate di personalità giuridica.
Ad oggi tale procedimento non ha ancora una piena operatività, in quanto si attende una modifica del regolamento di funzionamento del RAS destinata ad individuare le modalità di deposito dell’atto anche in coordinamento con la piattaforma informatica utilizzata dal notariato.
Il passaggio da associazione priva di personalità giuridica ad associazione con personalità giuridica risulta dunque particolarmente facilitato rispetto alle procedure ordinarie ed è auspicabile che a breve venga attivata la piena funzionalità dell’iter semplificato, in modo da poter procedere con gli adeguamenti statutari e contestualmente attivare la richiesta di riconoscimento.
Si tratta infatti di un’opportunità da non trascurare atteso che l’acquisto della personalità giuridica consente di dotare l’ente di autonomia patrimoniale perfetta diversamente invece da quanto accade per le asd non riconosciute dove opera la responsabilità solidale, personale e illimitata di coloro che abbiano agito in nome e per conto dell’associazione ai sensi dell’art.38 c.c. .
Moratoria per le comunicazioni degli arbitri
Con la conversione in legge del decreto anticipi, è stata inoltre introdotta una moratoria fino al 30 gennaio 2024 per la comunicazione delle designazioni arbitrali relative al periodo di prima applicazione della riforma. Il termine si riferisce infatti alla comunicazione al centro per l’impiego e alle comunicazioni mediante il RAS previste dall’art.25 co. 6-ter, per il periodo luglio-dicembre 2023.
La moratoria riguarda esclusivamente le comunicazioni dei direttori di gara e di quei soggetti che, indipendentemente dalla qualifica indicata dai regolamenti della disciplina sportiva di competenza, sono preposti a garantire il regolare svolgimento delle competizioni sportive, sia riguardo al rispetto delle regole, sia riguardo alla rilevazione di tempi e distanze, e non si riferisce invece alle comunicazioni dei co.co.co. di lavoro sportivo relative alle altre figure di lavoratori sportivi (atleti, allenatori, istruttori, preparatori atletici, direttore tecnico e direttore sportivo) che in relazione al periodo di prima applicazione dovranno essere comunicate entro il 30 dicembre 2023 come stabilito da ultimo dal decreto ministeriale c.d. unilav sport del 16.11.23.
avv. Biancamaria Stivanello