ATTIVITA' SECONDARIE
Art. 4 del D.Lgs. 5 ottobre 2022, n. 163 (c.d. Decreto Correttivo)
Integrazione all'articolo 9 del D.Lgs. 28 febbraio 2021, n. 36
Oggi 17 novembre 2022 é entrato in vigore il Decreto Legislativo 163/2022 oggetto di questo studio ad integrazione del precedente Decreto Legislativo 36/2021. La disciplina di questi decreti trova le proprie radici nel T.U.I.R. e cioé nel DPR 917/1986 a cui fece seguito la Legge 398/1991 che tutti gli operatori del mondo sportivo conoscono bene perché concede tutt'ora la determinazione secondo diversi forfait delle imposte reddituali e dell'iva commerciale. Per completezza storica di questo incipit riportiamo la Legge 133/1999 che sono intervenne in adeguamento al mutare della valuta corrente dalla Lira all'Euro ma sopratutto la Legge 289/2002 che all'art. 90 introdusse una radicale riforma dell'associazionismo sportivo. Ciò riguardò i parametri per poter usufruire dell'esenzione fiscale totale delle quote di iscrizione che dei corrispettivi specifici, sebbene con qualche eccezione vedasi susseguirsi nell'art. 148 del T.U.I.R. dei vari commi.
In questi venti anni si era già sentita la necessità di una rivisitazione di quella normativa perché fisiologicamente di certo il mondo in cui viviamo oggi é profondamente differente da quello su cui era intervenuta quella profonda riforma.
Analizziamo in particolare l'art. 4 del già citato D.Lgs. 5 ottobre 2022 n. 163 (c.d. Decreto Correttivo) che integra l'articolo 9 del D.Lgs. 28 febbraio 2021 n. 36 nella misura in cui successivamente al comma 1 che recita:
“Le associazioni e le societa' sportive dilettantistiche possono esercitare attivita' diverse da quelle principali di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), a condizione che l'atto costitutivo o lo statuto lo consentano e che abbiano carattere secondario e strumentale rispetto alle attivita' istituzionali, secondo criteri e limiti definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o dell'Autorita' politica da esso delegata in materia di sport, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.”
viene aggiunto il comma 1-bis che recita:
” I proventi derivanti da rapporti di sponsorizzazione, promopubblicitari, cessione di diritti e indennita' legate alla formazione degli atleti nonche' dalla gestione di impianti e strutture sportive sono esclusi dal computo dei criteri e dei limiti da definire con il decreto di cui al comma 1.”
Quindi abbiamo una specifica diversificazione tra le attività principali e le attività da ritenere secondarie che non saranno lasciate al libero mercato ma identificate con successivi decreti.
Vale la pena ricordare che per l'attività principale il vecchio art. 90 L. 289/2022 prevedeva unicamente che negli statuti si facesse riferimento all’organizzazione di attività sportive dilettantistiche compresa l’attività didattica mentre ora é richiesto che negli oggetti sociali che le associazioni esercitino in via stabile l’organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l’assistenza all’attività sportiva dilettantistica. Tale vincolo non opera per le associazioni che opteranno per la doppia iscrizione Registro CONI – RUNTS e che quindi saranno anche enti del terzo settore. Per gli enti del terzo settore sono già stati previsti dei limiti quantitativi per le attività diverse/secondarie/strumentali che sono stati fissati ad un limite del 30% delle entrate o del 66% dei costi complessivi. Possiamo presumere che il decreto ad hoc per le attività sportive prevederà delle percentuali analoghe. Ne deriva in ogni caso che gli statuti andranno aggiornati, resta da vedere se sarà magari la politica ci regalerà un periodo di moratoria in cui per questi adeguamenti non sia dovuta l'imposta di registro.
Per ciò che riguarda le attivita' secondarie invece gli statuti dovranno essere modificati affinche' possano esercitare attività diverse da quelle principali di cui al paragrafo precedente (organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche), purché queste abbiano carattere secondario e strumentale rispetto alle attività istituzionali e secondo criteri e limiti che verranno definiti con apposito decreto. Quindi vanno indicate in modo specifico ed anzi qualora non lo fossero ciò potrebbe essere un problema. Infatti quando il decreto verrà emanato, nonché nei prossimi anni allorquando successivi decreti modificassero l'annovero di tali attività, la non indicazione specifica nello statuto non consentirebbe il richiamo ad attività secondaria anche qualora tale fosse riconosciuta dal solo decreto e non anche dallo statuto.
L'integrazione del comma 1-bis pone tuttavia un parametro invalicabile ai futuri decreti relativamente alle attività ivi previste che quindi saranno in ogni caso sempre riconosciute come secondarie e strumentali e quindi non decommercializzabili:
· le sponsorizzazioni;
· le prestazioni promopubblicitarie;
· la cessione di diritti e indennità legate alla formazione degli atleti;
· la gestione di impianti e strutture sportive.
Sebbene sui primi due punti non ci sia nulla su cui porre ragionamenti, già sul terzo punto ci troviamo di fronte ad una novità sicuramente legata ad un'altra previsione normativa (art. 31) che riguarda l’abolizione dell’istituto del vincolo sportivo a partire dalla prossima stagione sportiva. Benché l'anno sportivo vada dal 1° settembre al 31 agosto dell'anno successivo, tale norma prevede un processo di abolizione a partire dal prossimo 1° settembre 2023. L'articolo prevede infatti che tale abolizione possa essere attuata in via graduale secondo le necessità delle singole Federazioni e quindi riconoscendo alle società a queste affiliate la necessità di adeguarsi attraverso un percorso di ristrutturazione delle prassi sportive. Sopratutto per le poche Federazioni che prevedono il professionismo, in adeguamento alla commercialità della indennità di formazione, é stato innalzato da 12 a 14 anni il limite di età al di sopra del quale é necessario l’assenso del minore ai fini del perfezionamento della procedura. Ciò significa che ogni rinnovo di tesseramento dovrà prevedere la sottoscrizione dell’atleta. A soddisfacimento compensativo per quelle società sportive che hanno formato l'atleta minorenne viene riconosciuto una indennità di formazione generale (non solo tecnica) in caso di stipula del primo contratto di lavoro sportivo. Si rimanda alle singole federazioni sportive l'individuazione delle durate, dei contenuti patrimoniali, delle misure e delle modalità applicative.
Infine l'ultimo punto merita un attimo di attenzione perché richiama in modo esplicito i commi 24, 25 e 26 dell'art. 90 Legge 289/2002 che vengono ora abrogati però a decorrere dal 31 dicembre 2023. Come si legge dal tenore della norma, l'attività di gestione di impianti sportivi essendo oltre ogni ipotesi una attività prettamente commerciale inderogabile anche con i prossimi decreti, non può essere concessa preferenzialità alle associazioni e società sportive laddove un ente pubblico territoriale non possa o non voglia gestire direttamente un impianto sportivo.
Benché quindi questa conseguenza sia logica al mutare dell'ordinamento sportivo mutato, almeno per ciò che riguarda il comma 25 ultimo periodo, forse sarebbe stato meglio non fosse abrogato anch'esso e lasciata alle Regioni la disciplina delle modalità di affidamento.
Di difficile comprensione, per concludere, l'abrogazione del comma 26 che sottrae preferenzialità alle associazioni e società aventi sede nel medesimo comune in cui ha sede l’istituto scolastico o in comuni confinanti per le Le palestre, le aree di gioco e gli impianti sportivi scolastici, compatibilmente con le esigenze dell’attivita’ didattica e delle attivita’ sportive della scuola, comprese quelle extracurriculari.
Alessio Pistone, Dottore Commercialista, Consulente del Lavoro, Revisore Legale dei Conti.