Le sponsorizzazioni rappresentano un’importante risorsa finanziarie per le associazioni o società sportive al fine di raggiungere il loro scopo di divulgare e praticare attività sportiva.
sandály na klínku černé
vagabond tricouri barbati
gucci genser
nike genser
calvin klein ledvinka
rolex de diamantes
kitten heel flip flops black
מבצעים מצעים למיטת תינוק
סרבל לבן טייסים
scott mountainbike
L’azienda Sponsor generalmente prima di procedere ad una sponsorizzazione la prima cosa che valuta è la deducibilità, dal punto di vista fiscale, del relativo costo.
Per l’azienda sponsor quali sono le condizioni per la deducibilità delle spese di sponsorizzazione.
Perché un’azienda possa dedurre un costo sostenuto è necessario, come regola generale, che lo stesso sia inerente rispetto all’attività esercitata.
Nel caso dei costi sostenuti per le sponsorizzazioni alle Associazioni o Società Sportive, il legislatore successivamente ha voluto introdurre una disciplina speciale, proprio allo scopo di favorire la raccolta di risorse finanziarie da parte di questi enti.
Una norma fondamentale è l’art. 90 comma 8, legge 289/2002, che introduce, come vedremo più avanti, una presunzione legale assoluta di inerenza della spesa: le sponsorizzazioni erogate a favore di Associazioni o di Società sportive dilettantistiche sono deducibili integralmente ai sensi dell’art. 108 comma 2 del Tuir, in qualità di spese di pubblicità, dal reddito del soggetto erogante fino ad un importo di 200.000 euro (sia esso in denaro o in altre forme) e l’iva addebitata sarà integralmente detraibile per l’azienda sponsorizzata.
L’azienda sponsor per essere certa di poter dedurre il costo è bene che ponga la massima attenzione ad alcune condizioni:
- Il soggetto beneficiario deve essere una società o una associazione sportiva dilettantistica affiliata al CONI.
Per effettuare questa verifica, è sufficiente collegarsi al sito web del coni, nella sezione delle società sportive e ricercare l’asd o ssd mediante il codice fiscale
- Deve essere riscontrabile un’effettiva attività pubblicitaria messa in atto dal soggetto beneficiario e finalizzata alla promozione dell’immagine o dei prodotti dell’Azienda Sponsor.
E’ necessario innanzitutto predisporre un contratto di sponsorizzazione nel quale formalizzare gli obblighi assunti dalla società sportiva a fronte del corrispettivo pagato dallo sponsor. È importante anche porre l’accento sulle ragioni commerciali che hanno portato l’impresa a divenire sponsor di un evento.
In genere le attività concordate consistono nella promozione del marchio aziendale, mediante apposizione dello stesso sull’attrezzatura sportiva, sulle maglie o divise, sulla cartellonistica presente sul campo da gioco, su manifesti e volantini relativi alle gare sportive.
Il rispetto di questo tipo di condizioni potrà essere dimostrato ad esempio grazie alla documentazione fotografica e documentazione a supporto dei costi sostenuti.
Trattamento fiscale delle sponsorizzazioni per le A.S.D. o S.S.D.
Il contratto di sponsorizzazione rientra nell’ambito dei contratti a prestazioni corrispettive: prevede l’accordo tra l’azienda sponsor, che si impegna a riconoscere un corrispettivo in denaro o in natura, e l’associazione sportiva sponsorizzata, la quale si impegna a fornire prestazioni pubblicitarie.
Le prestazioni pubblicitarie possono consistere ad esempio nell’apposizione del marchio dello sponsor sulle divise da gioco o sull’attrezzatura sportiva, sulle maglie, sulle divise, sui banner presenti sul campo da gioco, sui manifesti, sulle locandine, sui volantini ecc.
Dal punto di vista fiscale, le sponsorizzazioni sono da inquadrare nella più ampia categoria della pubblicità commerciale e, per espressa previsione di legge, configurano sempre lo svolgimento di un’attività commerciale, sia ai fini IVA che ai fini delle imposte dirette. Da ciò deriva che, a fronte di una sponsorizzazione, una A.s.d. dovrà sempre emettere fattura assoggettando ad IVA il corrispettivo ricevuto.
La sponsorizzazione: Spesa di pubblicità e spesa di rappresentanza
La spesa di sponsorizzazione, al pari di ogni altro costo aziendale, deve poi soggiacere ai principi generali di inerenza e congruità.
Dal punto di vista operativo è opportuno che il contribuente possegga la documentazione necessaria a provare l’effettività del rapporto di sponsorizzazione ed in particolare che ci sia:
- il contratto di sponsorizzazione con data certa;
- un fascicolo a dimostrazione dell’effettiva esecuzione del contratto (fotografie, materiale pubblicitario, articoli di giornale, ecc);
- tracciabilità dei pagamenti.
Laddove invece dovessero mancare alcune delle condizioni di cui sopra il Fisco potrebbe ricondurre le sponsorizzazioni a spese di rappresentanza la cui deducibilità è ridotta.
L’art 108 del Tuir stabilisce infatti che il limite di deducibilità fiscale per le spese di rappresentanza è 1,5% dei ricavi fino a 10 milioni di €, 0,6% dei ricavi per la parte eccedente e fino a 50 milioni, 0,4% per la parte eccedente.
E’ bene non dimenticare che nell’ambito delle spese di rappresentanza confluiscono anche altri costi che tipicamente le imprese sostengono (spese per alberghi e ristoranti, spese per omaggi, ecc) che andrebbero conteggiate per calcolare i limiti.
Deducibilità delle spese di sponsorizzazione oltre 200.000 €
Se il Contribuente è in grado di dimostrare l’inerenza e la congruità di tali maggiori costi può scegliere di dedurre tali spese al 100% (dovrà poi essere in grado di dimostrare che tali costi non solo hanno portato a maggiori ricavi in maniera esponenziale ma che c’è una diretta correlazione tra questi costi e i maggiori ricavi); in alternativa è consigliato scegliere una strada più prudente e ricondurre tale maggior spesa a spesa di rappresentanza.
Contestazioni Agenzia Delle Entrate
Non è raro che l’amministrazione finanziaria dello Stato contesti la deducibilità delle spese. In particolare, sono oggetto delle rimostranze la mancanza di inerenza, l’antieconomicità del costo e a volte anche l’inesistenza oggettiva dell’intera operazione.
In tali casi, il contribuente deve improntare la difesa fornendo tutta la documentazione e le prove necessarie.
Corte di Cassazione Ordinanza n. 18510 del 2022 – Società sportive dilettantistiche, sponsorizzazioni ed inerenza.
La Corte di Cassazione, con l’Ordinanza n. 18510 dell’8 giugno 2022, ha chiarito il non sempre lineare rapporto fiscale tra sponsorizzazioni e società sportive dilettantistiche. Nel caso specifico, una Srl proponeva ricorso avverso l’avviso di accertamento, con il quale era stato accertato, ai fini IRES, IRAP e IVA, per l’anno d’imposta 2008, un maggiore reddito imponibile.
I maggiori ricavi erano stati determinati ricalcolando, al prezzo di costo, aumentato delle spese accessorie, il corrispettivo di vendita di 15 auto usate, 18 auto dimostrative e alcune auto usate con regime IVA del margine, che, invece, la società contribuente aveva venduto in perdita o con basse percentuali di ricarico.
I costi recuperati a tassazione riguardavano invece spese di sponsorizzazione per 168.428,95 euro, sostenute SRL nell’anno 2008 in favore di due associazioni sportive dilettantistiche (ritenute non congrue, in considerazione della perdita realizzata dalla società contribuente nel medesimo esercizio, e indice di condotta antieconomica), spese per carburante e costi non di competenza.
Era stata infine recuperata IVA per 5.339,99 euro, in relazione a due cessioni di auto, fatturate con aliquota agevolata al 4 per cento, per mancanza dei requisiti dei due cessionari.
La posizione della Corte di Cassazione
Evidenziano i giudici di legittimità che l’art. 90, comma 8, della legge n. 289 del 2002, prevede che “Il corrispettivo in denaro o in natura in favore di società, associazioni sportive dilettantistiche e fondazioni costituite da istituzioni scolastiche, nonché di associazione sportive scolastiche che svolgono attività nei settori giovanili riconosciuta dalle Federazioni sportive nazionali o da enti di promozione sportiva costituisce, per il soggetto erogante, fino ad un importo annuo complessivamente non superiore a 200.000 euro, spesa di pubblicità, volta alla promozione dell’immagine o dei prodotti del soggetto erogante mediante una specifica attività del beneficiario, ai sensi dell’articolo 74, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917”.
Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, al quale il Collegio intendeva dare continuità, la citata disposizione ha dunque introdotto, a favore del “soggetto erogante” il corrispettivo, una vera e propria presunzione legale assoluta circa la natura pubblicitaria (e non di rappresentanza) delle spese di sponsorizzazione, a condizione che:
a) il soggetto sponsorizzato sia una compagine sportiva dilettantistica;
b) sia rispettato il limite quantitativo di spesa;
c) la sponsorizzazione miri a promuovere l’immagine ed i prodotti dello sponsor;
d) il soggetto sponsorizzato abbia effettivamente posto in essere una specifica attività promozionale (cfr., Cass. 7.06.2017, n. 14232), senza che rilevino requisiti ulteriori (ex plurimis, Cass. 1.02.2022, n. 2985).
Pertanto, rileva la Cassazione, in presenza di dette condizioni – che, nella specie, non risultavano oggetto di specifica contestazione – appariva superflua e irrilevante ogni considerazione circa la “antieconomicità” della spesa, in relazione all’asserita irragionevole sproporzione tra l’entità della stessa rispetto al fatturato o utile di esercizio della società contribuente.
L’art. 90, comma 8, della legge n. 389 del 2002, conclude la Corte, ha infatti introdotto una presunzione assoluta, oltre che in ordine alla natura di “spesa pubblicitaria”, anche in relazione alla inerenza di detta spesa, almeno fino alla soglia, normativamente prefissata, dell’importo di 200.000,00 euro (cfr., Cass. 6.04.2017, n. 8981).
A prescindere dallo specifico caso processuale, in termini più generali, giova comunque evidenziare:
a) L’art. 90, co. 8, della L. n. 289/2000, come visto, in presenza delle condizioni sopra indicate, ha introdotto, a favore del soggetto erogante il corrispettivo (e non, invece, a favore dell’associazione sportiva che riceve l’erogazione di denaro), una presunzione legale assoluta circa la natura pubblicitaria, e non di rappresentanza, delle spese, di sponsorizzazione. In presenza di tali condizioni, nessuna rilevanza può dunque attribuirsi all’eventuale antieconomicità della spesa, né è consentito svolgere alcuna valutazione di inerenza.
b) La presunzione legale riguarda quindi sia la natura della spesa e sia l’inerenza della stessa, almeno sino alla soglia, normativamente fissata.
Vero è però che, anche per le sponsorizzazioni sotto i 200.000 euro, permane sempre la possibilità di verificare la certezza dell’erogazione, ovverosia l’effettivo trasferimento monetario o di beni nei confronti dei soggetti individuati dalla norma.
Conseguentemente, è necessario predisporre, un adeguato supporto documentale della dazione posta in essere e dell’acquisizione di essa al patrimonio della associazione sportiva.
Le spese di sponsorizzazione, infatti, come ogni altro elemento negativo di reddito, devono comunque rispettare il principio della documentazione del costo.
L’articolo 90, della L. 289/02, al comma 8, ha quindi introdotto nel nostro ordinamento un principio cardine a salvaguardia di coloro che intendono finanziare il mondo sportivo dilettantistico mediante lo strumento della sponsorizzazione.
In conclusione, dalla lettura della norma pare chiaro l’intento del legislatore di garantire la piena deducibilità, per il soggetto finanziatore, di tutti quegli oneri sostenuti per la promozione della propria immagine e/o prodotti mediante la sponsorizzazione degli enti sportivi dilettantistici, stabilendo un parametro annuo ben definito (200.000 euro), al di sotto del quale le sponsorizzazioni devono essere considerate spese pubblicitarie, assumendo dunque, come visto, il valore di “presunzione assoluta”.
In tal caso, quindi, le sole condizioni che potranno essere verificate sono l’iscrizione nel Registro Coni dell’ente sportivo finanziato e che l’importo sia inferiore ai 200.000 Euro. In merito poi al corretto trattamento fiscale delle sponsorizzazioni eccedenti tale limite, la deducibilità sarà invece subordinata alla presenza dei requisiti formali e sostanziali propri dei rapporti di sponsorizzazione o di pubblicità, dovendo essere allora sì soddisfatti, nel rispetto dell’art. 109 Tuir, i requisiti di competenza, certezza, esistenza del costo, oggettiva determinabilità ed inerenza.
| di Andrea Sebastiani, dottore Tributarista Esperto in A.S.D. |