Detrazioni, solo con pagamenti tracciati?

Perché molte Società e Associazioni Sportive Dilettantistiche stanno ricevendo la richiesta, da parte dei genitori dei propri atleti/frequentatori minori, di poter pagare con il bancomat l’iscrizione annuale e l’abbonamento?

Qual è il motivo di tale richiesta?

La legge di Bilancio 2020 entra in vigore dall’1 gennaio 2020 ha previsto una norma sulla tracciabilità delle detrazioni fiscali obbligatoria di cui all’art.15 del TUIR. Quindi i contribuenti, da quest’anno, per poter usufruire delle detrazioni fiscali del 19% non possono pagare dette spese in contanti.

Divieto di incasso/pagamento in contanti per le ASD SSD cosa cambia?

Sempre il decreto fiscale 2020 riduce di nuovo il limite previsto per i pagamenti in contanti: si passa a 2.000,00 euro dal prossimo 1° luglio 2020 ed a 1.000,00 euro dal prossimo 1° gennaio 2022

Resta invece invariato il limite di pagamento/incasso delle ASD, SSD che hanno optato per la legge 398/’91 stabilito in 1.000,00 Euro.

Quali sono i pagamenti tracciabili consentiti?

Sostanzialmente le modalità di pagamento, diverse dal contante, ammesse sono:

  • carte di debito o bancomat;
  • carte di credito;
  • carte prepagate;
  • assegni bancari e circolari;
  • altri sistemi di pagamento tracciabile, come ad esempio il

Attenzione! E’ il contribuente che, congiuntamente alla conservazione del giustificativo di spesa dovrà conservare anche copia del pagamento.

Cambia qualcosa per le ASD SSD in merito alla ricevuta da rilasciare?

Da quest’anno scatta per tutti l’obbligo dello “scontrino telematico”, fermo restando per gli importi che riguardano le entrate istituzionali e commerciali, rientranti nella Legge 398/91 che possono non essere certificate e quindi gestiste anche con ricevuta non fiscale esonerate dalla ricevuta fiscale (discorso più ampio che rimandiamo agli articoli già pubblicati).

Ricordiamo che per quanto concerne le spese sostenute per l’iscrizione annuale e l’abbonamento, di ragazzi di età compresa tra 5 e 18 anni, ad associazioni sportive, palestre, piscine o altre strutture ed impianti sportivi destinati alla pratica sportiva dilettantistica, compresi gli impianti polisportivi, l’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione n. 50/E del 25 febbraio 2009 aveva dichiarato che la documentazione attestante la spesa, rilasciata dalle strutture sportive può essere:

  • Bollettino bancario o postale;
  • Fattura;
  • Ricevuta;
  • Quietanza.

I suddetti documenti devono inoltre recare le seguenti indicazioni:

  • Della ditta, denominazione o ragione sociale e della sede legale, ovvero, se persona fisica, del nome cognome e della residenza, nonché del codice fiscale, dei soggetti;
  • Della causale del pagamento;
  • Dell’ attività sportiva esercitata;
  • Dell’importo corrisposto per la prestazione resa;
  • Dei dati anagrafici del praticante l’attività sportiva e del codice fiscale del soggetto che effettua il pagamento.
Ma quali sono le detrazioni fiscali con obbligo di pagamento tracciabile che possano interessare gli enti sportivi?
  1. Detrazione 19% spese sportive dei ragazzi.

Anche la detrazione fiscale ai sensi della lettera i-quinquies) del comma 1 dell’art. 15 del TUIR relativa alle spese, per un importo non superiore a 210,00 euro, sostenute per l’iscrizione annuale e l’abbonamento, per i ragazzi di età compresa tra 5 e 18 anni, ad associazioni sportive, palestre, piscine ed altre strutture ed impianti sportivi destinati alla pratica sportiva dilettantistica rientrano nell’obbligo di tracciabilità delle detrazioni.

  1. Detrazione 19% sulle erogazioni liberali: obbligo di pagamento tracciabile

Ai sensi della lettera h) del comma 1 dell’art. 15 del TUIR ai contribuenti può spettare una detrazione del 19% su una serie di erogazioni liberali: in favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di comitati organizzatori appositamente istituiti con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali, di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro, che svolgono o promuovono attività di studio, di ricerca e di documentazione di rilevante valore culturale e artistico o che organizzano e realizzano attività culturali, ecc. Inoltre, spettano per le manifestazioni di rilevante interesse scientifico-culturale anche ai fini didattico-promozionali, ivi compresi gli studi, le ricerche, la documentazione e la catalogazione, e le pubblicazioni relative ai beni culturali. Tutte le erogazioni liberali, ai fini della detrazione, devono essere pagate con strumenti tracciabili. Analoga modalità è prevista per i beni a loro ceduti, per i quali spetta la detrazione del 19% ai sensi della lettera h-bis) del comma 1, dell’art. 15 del TUIR.

Rientrano nell’obbligo di tracciabilità delle detrazioni anche le erogazioni in denaro, per importo non superiore al 2% del reddito complessivo dichiarato, a favore di enti o istituzioni pubbliche, fondazioni e associazioni legalmente riconosciute che senza scopo di lucro svolgono esclusivamente attività nello spettacolo, effettuate per la realizzazione di nuove strutture, per il restauro ed il potenziamento delle strutture esistenti, nonché per la produzione nei vari settori dello spettacolo, ai sensi della lettera i) del comma 1 dell’art. 15 del TUIR.

Sono assoggettate all’obbligo di tracciabilità ai fini della detrazione del 19% anche le erogazioni liberali in denaro per un importo complessivo in ciascun periodo d’imposta non superiore a 1.500 euro, in favore delle società e associazioni sportive dilettantistiche (SSD e ASD). Tale detrazione è prevista dalla lettera i-ter) del comma 1 dell’art. 15 del TUIR che già prevedeva l’obbligo di versamento di tali erogazioni sia eseguito tramite banca o ufficio postale ovvero secondo altre modalità stabilite con il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

ATTENZIONE!

C’è anche l’obbligo di pagamento tracciabile per la detrazione del 26% per le erogazioni liberali in denaro, per importo non superiore a 30.000 euro annui, a favore delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), delle iniziative umanitarie, religiose o laiche, gestite da fondazioni, associazioni, comitati ed enti individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, nei Paesi non appartenenti all’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE).

|di Luca Mattonai, Tributarista Esperto in SSD|

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