L’insegnamento della sentenza del Tribunale Federale FIGC n. 164/2026
Una recente pronuncia del Tribunale Federale Nazionale della FIGC — la Decisione n. 164 del 16 febbraio 2026, Sezione Disciplinare — offre uno spaccato concreto e istruttivo su come le norme in materia di safeguarding vengano applicate nella pratica. La sentenza riguarda una società di calcio dilettantistico, ma le sue indicazioni valgono per qualunque realtà sportiva che coinvolga minori: centri fitness, palestre, scuole di nuoto, associazioni di arti marziali. Chiunque abbia bambini e ragazzi tra i propri tesserati è chiamato a farsi le stesse domande che questa vicenda mette sul tavolo.
Il caso: tre imputati, tre esiti diversi
I fatti traggono origine da una segnalazione ricevuta tramite la piattaforma FIGC Safeguarding il 31 marzo 2025. La segnalante — genitore di un tesserato della società avversaria — riferiva di aver assistito, durante una partita della categoria Primi Calci (bambini nati nel 2017), a un comportamento dell’allenatore caratterizzato da toni di voce molto elevati, gestualità accentuata e frequenti invasioni del campo. Secondo la sua percezione, i bambini apparivano tesi e timorosi.
La Procura Federale ha deferito tre soggetti e la società: l’allenatore, il presidente e il responsabile safeguarding. Gli esiti sono stati radicalmente diversi per ciascuno di loro, e questa differenza è precisamente il cuore di ciò che vale la pena analizzare.
Prima lezione: il comportamento energico non è, da solo, una violazione
Il Tribunale ha prosciolto l’allenatore Pasquali.
L’istruttoria aveva confermato che l’allenatore usava toni di voce elevati, gestualità marcata e chiamava i bambini per nome dopo gli errori. Nessuno, tuttavia — né i testimoni della società avversaria, né i dirigenti presenti, né tantomeno i genitori dei bambini — aveva riferito di insulti, espressioni denigratorie, umiliazioni deliberate o ripercussioni psicologiche documentabili sui minori.
Il Tribunale ha enunciato un principio destinato a fare da bussola per i casi futuri: affinché una condotta rilevi sul piano disciplinare, essa deve essere concretamente idonea a ledere il bene giuridico protetto, non soltanto potenzialmente fastidiosa o pedagogicamente discutibile. Le norme di safeguarding tutelano l’integrità psico-fisica del minore, la sua dignità, la sua libertà di autodeterminazione. Non sono — e non possono essere — uno strumento per sanzionare qualunque stile comunicativo che si discosti dal modello ideale di allenatore.
Detto in termini pratici: un istruttore che parla ad alta voce, si agita in panchina e rimprovera con fermezza non commette automaticamente un illecito. Lo commette se quelle condotte si traducono in umiliazione, violenza psicologica, abuso. La soglia rilevante è quella dell’offensività concreta, non della semplice inadeguatezza pedagogica.
Questo non significa, ovviamente, che un titolare di centro sportivo debba ignorare questi comportamenti. Significa che la risposta corretta è la formazione e il monitoraggio interno — non necessariamente il procedimento disciplinare. Il Tribunale stesso lo suggerisce implicitamente, osservando che la condotta dell’allenatore “pur potendo apparire migliorabile sotto il profilo pedagogico, non assume rilievo disciplinare”.
Seconda lezione: le omissioni organizzative vengono sanzionate con certezza
Qui il quadro cambia radicalmente. Il presidente e il responsabile safeguarding sono stati condannati — rispettivamente a due e quattro mesi di inibizione — e la società ha ricevuto un’ammenda di 600 euro. Le loro condotte non hanno nulla a che fare con il comportamento dell’allenatore in campo: riguardano esclusivamente il mancato adempimento di obblighi organizzativi che la normativa FIGC impone a tutte le società.
Cosa non aveva fatto la società
Il Regolamento FIGC per la Prevenzione ed il Contrasto di Abusi, Violenze e Discriminazioni prevede alcuni adempimenti fondamentali:
1) adozione di un Modello organizzativo e di controllo dell’attività sportiva (MOC) e di un Codice di Condotta a tutela dei minori, da comunicare alla Federazione.
2) nomina di un Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni (il cosiddetto “safeguarder”), da comunicare alla FIGC tramite il portale federale e da pubblicare sul sito della società.
La Società non aveva fatto né l’una né l’altra cosa. La nomina del responsabile safeguarding è avvenuta solo il 16 aprile 2025, quattro mesi dopo la scadenza, e soltanto perché la Commissione Safeguarding, avviata la procedura a seguito della segnalazione, aveva richiesto esplicitamente il nominativo.
Il comportamento del responsabile safeguarding
La condanna più pesante — quattro mesi — è andata al safeguarder, e la motivazione merita attenzione. Non si è limitata alla nomina tardiva: il Tribunale ha sanzionato una mancanza sistematica di collaborazione istituzionale protrattasi per mesi. Questi aveva ricevuto tre proroghe dalla Commissione, era stato convocato in audizione due volte, sollecitato ripetutamente a trasmettere il MOC e il Codice di Condotta. Non ha mai trasmesso i documenti. Non si è mai presentato all’audizione — una volta adducendo “problemi di salute”, la seconda volta non collegandosi nemmeno al link inviato.
La motivazione che aveva addotto per giustificarsi è particolarmente significativa, e il Tribunale non l’ha lasciata passare: aveva dichiarato di non essersi presentato anche perché si era “risentito” delle richieste della Federazione, e perché “essendo il mio volontariato, si fa quel che si può”. Il Tribunale ha definito questa dichiarazione non una giustificazione valida, ma la conferma di una “persistente e consapevole mancanza di collaborazione istituzionale”.
Il punto è importante: il ruolo di responsabile safeguarding non è un titolo onorifico da assegnare alla persona più disponibile. È una funzione con obblighi specifici, termini da rispettare e poteri di interlocuzione con gli organi federali. Nominarla male — o nominarla solo sulla carta — non riduce la responsabilità, la aggrava.
Terza lezione: la tardiva ottemperanza non cancella la violazione
La società aveva alla fine caricato MOC e Codice di Condotta sul portale FIGC. Il presidente lo aveva ammesso apertamente in audizione, precisando che i documenti “ora sono disponibili e sono stati caricati sul portale”. Il Tribunale non ne ha tenuto conto ai fini della responsabilità.
Il principio affermato è netto: la tardiva ottemperanza, anche se successiva a sollecitazioni dell’organo federale, non vale a escludere la responsabilità disciplinare. I termini previsti dal regolamento non sono mere indicazioni orientative: la loro inosservanza integra autonoma violazione. Mettersi in regola dopo che il procedimento è già aperto può eventualmente rilevare in sede di commisurazione della sanzione — e in effetti il Tribunale ha ridotto l’ammenda alla società da 1.000 a 600 euro, tenendo conto del proscioglimento per i fatti dell’allenatore — ma non elimina l’illecito.
Cosa deve fare concretamente un titolare di centro sportivo
La sentenza è uno specchio. Chi gestisce un centro sportivo con attività rivolte a minori — anche se non affiliato alla FIGC ma ad altra federazione o ente di promozione sportiva — deve verificare se la propria realtà sia in regola con adempimenti analoghi, che il D.Lgs. 39/2021 (riforma dello sport) ha esteso ben oltre il calcio.
Le domande minime da porsi sono queste:
Sul piano organizzativo
- La struttura ha adottato un Modello organizzativo e un Codice di Condotta per la tutela dei minori, conformi alle linee guida del proprio ente affiliante?
- Questi documenti sono stati comunicati alla federazione o ente di appartenenza nelle forme e nei termini previsti?
- Sono accessibili ai tesserati, agli istruttori e alle famiglie?
Sul responsabile safeguarding
- È stato nominato un Responsabile safeguarding con nomina formale comunicata all’ente affiliante?
- La persona nominata conosce concretamente i propri obblighi e i canali attraverso cui deve operare?
- Sa cosa fare se riceve una segnalazione?
Sul piano della prevenzione
- Gli istruttori hanno ricevuto formazione adeguata sulle politiche di tutela dei minori?
- Esistono procedure interne per raccogliere e gestire segnalazioni, anche informali?
- Il Codice di Condotta è effettivamente applicato, o è rimasto un documento depositato in una cartella?
Conclusione
La pronuncia del TFN è utile non tanto perché comminato sanzioni severe — peraltro contenute — quanto perché chiarisce la logica sottostante al sistema di safeguarding sportivo. Da un lato, non ogni condotta discutibile è sanzionabile: serve un’offensività concreta, verificata e provata. Dall’altro, gli adempimenti organizzativi non sono facoltativi, non si possono rinviare a data da destinarsi e non si “sanano” mettendosi in regola dopo che la Federazione ha già bussato alla porta.
Per un titolare di centro sportivo, il messaggio è semplice: il safeguarding non è una burocrazia da tollerare, è un sistema di tutela che funziona solo se costruito prima che arrivi una segnalazione. Quando arriva, è troppo tardi per prepararsi.
Avv. Samuele Marchetti