Gli Enti sportivi dilettantistici perseguono finalità non lucrative e usufruiscono di agevolazioni fiscali e possono adottare, in base al volume di affari regimi contabili ad oc: ordinario; semplificato; super semplificato; forfettario.
In particolare le associazioni sportive dilettantistiche in base alla tipologia di attività che esercitano, devono soddisfare determinati obblighi contabili, a seconda che esse svolgano solo attività istituzionale (discipline sportive indicate nello scopo sociale) o anche attività commerciale (sponsorizzazione vendita di abbigliamento sportivo, punto di ristoro etc).
Nel caso svolgano solo attività istituzionale, devono tenere la prima nota cassa dove vengono rilevate soltanto le entrate e le uscite, queste ultime, devono essere sempre assistite da documenti fiscali validi (fatture e/o scontrini parlanti),
Quando l’associazione svolge anche attività di commerciale (è richiesta: l’apertura della partita IVA, che diventerà obbligatoria per tutte le asd a partire dal 1 gennaio 2026) , comunicazione all’agenzia delle entrate o alla SIAE competente per territorio l’adesione alla legge 398/91 , e l’entità dei ricavi commerciali non supera i 400.000 € possono adottare il regime forfetario, con conseguente redazione della contabilità separata e, devono redigere e approvare annualmente, entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio , un rendiconto, che riassuma tutte le informazioni di carattere economico-finanziario riguardanti gli aspetti sia istituzionali sia commerciali. Tale rendiconto va approvato dalla assemblea dei soci convocata appositamente
Particolare attenzione va posta nella convocazione dell’assemblea annuale che è un atto obbligatorio ed è uno dei requisiti fondamentali che sta alla base della dimostrazione di democraticità e di partecipazione attiva alla vita e alle decisioni associative, pertanto riveste elemento di particolare importanza anche nelle verifiche fiscali della guardia di finanza o dell’agenzia delle entrate. L’associazione deve essere in grado di dimostrare che la predetta convocazione è stata inviata a tutti gli aventi diritto al voto, in caso di difetto di comunicazione, l’ente preposto al controllo provvede al disconoscimento dell’ente associativo con tutte le conseguenze del caso (perdita delle agevolazioni fiscali).
Detto cio’, approfondiamo l’elemento fondamentale dell’applicazione del regime della 398 ovvero la compilazione del Registro IVA Minori introdotto dal decreto ministeriale dell’11 febbraio 1997.
Il Registro IVA Minori rappresenta un elemento contabile obbligatorio che ogni associazione che decide di optare per l’applicazione della L. 398/91 è tenuta ad avere e non è soggetto a vidimazione
La compilazione del registro deve tenere presente il tipo di attività commerciale che si esercita in aggiunta a quella istituzionale che, deve ritenersi accessoria e non principale.
Tale attività commerciale può generare entrate soggette a diverse categorie di aliquota IVA ( 4%, 10% 22%) che debbono essere annotate entro il 15 del mese successivo a quello a cui si fa riferimento. Tale registro, istituito originariamente non per gli Enti non commerciali ma per contribuenti minimi, deve essere adattato da ogni Associazione riportando le voci di entrata che interessano.
Trimestralmente andrà invece fatta la liquidazione IVA avendo cura di determinare applicando all’IVA a debito (cioè sull’IVA incassata) le seguenti detrazioni forfettarie:
– 50% sull’IVA incassata per i proventi commerciali generici come prestazioni di servizi, vendita di biglietti ecc. (si abbatte il 50% e si versa solo il 50% dell’IVA incassata con F24);
– 50% sull’IVA incassata per le prestazioni di sponsorizzazione ( versamento del 50% dell’IVA incassata con F24 introdotto dalla Legge 23 dicembre 2014 n. 19);
– 1/3 sull’IVA incassata per le cessioni o concessioni di diritti di ripresa televisiva e di trasmissione radiofonica (2/3 dell’IVA incassata con F24 .
L’associazione non può in alcun modo recuperare l’IVA sugli acquisti relativi al settore “commerciale”, in quanto inglobata nella detrazione forfetaria sopra indicata.
Ovviamente, pur non trattandosi di un registro che richiede vidimazione da parte di enti competenti, è necessario che segua un modello prestabilito reperibile nelle cartolerie anche online specializzate.
L’imposta, calcolata con gli abbattimenti di cui sopra, dovrà essere versata, entro il giorno 16 del secondo mese successivo al trimestre di riferimento, mediante Modello F24 in via telematica dal conto corrente bancario intestato all’Associazione, senza maggiorazione di interessi. I codici di tributo IVA da indicare nel Modello F24 di versamento dell’imposta sono i seguenti:
- 6031 per l’IVA del 1° trimestre,
- 6032 per IVA del 2° trimestre,
- 6033 per l’IVA del 3° trimestre,
- 6034 per l’ IVA del 4° trimestre.
E’ prevista la possibilità di avvalersi della compensazione e si è esonerati dal versamento dell’acconto annuale IVA, oltre che dalla presentazione della dichiarazione IVA annuale.
E’ opportuno ricordare che questo registro ha un’estrema importanza poiché se viene scelto il regime fiscale della 398/1991, si è in una situazione di “privilegio” fiscale: stiamo infatti usufruendo di un regime fiscale agevolato rispetto a tutte le altre imprese a carattere commerciale. Dunque, visto che il Registro IVA Minori è uno dei pochi obblighi di contabilità che ci viene imposto è bene rispettarlo, anche nell’ipotetica previsione di controlli fiscali o di una richiesta di visione del Registro stesso da parte della SIAE, l’organo al quale lo Stato ha riconosciuto un potere di vigilanza e controllo sulle attività delle Associazioni, come chiarito dalla Circolare n. 9/E del 24 aprile 2013 dell’Agenzia delle Entrate.
Ma come si compila il registro iva Minori?
Il registro è composto da:
- frontespizio dove vengono indicati i dati anagrafici dell’associazione;
- dall’elenco delle operazioni in cui l’associazione indica mese per mese tutte le operazioni Iva; da compilare entro il 15 del mese successivo ai movimenti;
- riepilogo trimestrale dove vengono annotate mensilmente le operazioni imponibili;
- la sezione liquidazioni dove vengono annotate le liquidazioni iva trimestrali;
- la sezione riassuntiva che riepiloga le liquidazioni iva e le voci di ricavo.
Da ultimo, si segnala, la Circolare 9/E del 24 aprile 2013, dove l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che la mancata istituzione del Registro Iva Minori non porta automaticamente alla decadenza dei benefici fiscali previsti dalla L. 398/1991. Ma che l’associazione che non ha rispettato l’obbligo, deve essere in grado “di fornire all’amministrazione finanziaria i riscontri contabili, quali fatture, ricevute, scontrini fiscali ovvero altra documentazione utile ai fini della corretta determinazione del reddito e dell’IVA. Resta fermo che qualora la società/associazione sportiva dilettantistica non sia in grado di produrre alcuna documentazione idonea a provare la sussistenza dei requisiti sostanziali per l’applicazione delle disposizioni di cui alla legge n. 398 del 1991, la stessa decadrà dal predetto regime di favore.
Tributarista Giuseppe Tamburo