Qual è il corretto inquadramento dello yoga?

Con la riforma del Terzo Settore torna d’attualità l’analisi del corretto inquadramento di alcune attività che, anche se non segnatamente incluse tra le attività sportive da parte del CONI, rientrano tra attività ancillari alla pratica sportiva. Era infatti il 18 luglio 2017 quando il CONI provvedeva alla riforma del “Registro 2.0” delle associazioni e società sportive dilettantistiche.

Da quel momento solo le associazioni e società ammesse all’iscrizione del Registro 2.0, per tramite delle FSN o delle DSA o degli EPS di riferimento, hanno potuto usufruire dei benefici fiscali e previdenziali riservati allo sport.

Venne meno quindi la possibilità per qualsiasi associazione o società sportiva dilettantistica (ex art. 90 L. 289/02 commi 17 e 18) e regolarmente affiliato ad una FSN una DSA o un EPS, di accedere alle molte agevolazioni fiscali sorte anche in decenni in materia di:

  • identificazione non commerciale delle quote associative;
  • decommercializzazione dei corrispettivi specifici;
  • forfettizzazione dei redditi commerciali;
  • decontribuzione e defiscalizzazione dei compensi sportivo-dilettantistici.

Siccome la mancanza di un riconoscimento storico dello Yoga come attività sportiva sia dal nostro ordinamento che da altre organizzazioni internazionali (su tutte il CIO e Sport Accord) non ha mai permesso l’inserimento nell’elenco detto sopra, durante l’anno 2017 la Federazione Ginnastica d’Italia e della Federazione Italiana Pesistica hanno perorato la causa dello Yoga soprattutto in modo esplicito la FIPE con la delibera del 21 maggio in cui addirittura riconosce lo Yoga come attività sportiva a tutti gli effetti.

Quindi a far data dal 1° gennaio 2018 tali agevolazioni fiscali sono applicabili ma, cercando una interpretazione più prudenziale possibile, esclusivamente alle discipline sportive che il CONI riconosce come tali attraverso l’elenco pubblicato ed aggiornato annualmente dal CONI stesso che il 4 gennaio 2018 il CONI ha infine pubblicato la seguente Comunicazione ufficiale di cui riportiamo il testo:

“Il CONI – in merito alle richieste di chiarimento pervenute relativamente al riconoscimento dello yoga come disciplina sportiva ammissibile per l’iscrizione al Registro delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche – precisa che, nonostante non sia disciplinato da nessuna Federazione Internazionale riconosciuta dal CIO, si è attivato facendo in modo che alcune Federazioni Sportive Nazionali, tra cui la Federginnastica e la Federpesistica, considerino lo yoga come “attività propedeutica” alle discipline di competenza.”

Quindi ufficialmente, al fine di accedere ai benefici fiscali del mondo sportivo, lo svolgimento dell’attività di “Ginnastica Yoga” deve avvenire sotto autorizzazione tecnica di una delle due federazioni intervenute in quella occasione ed ovviamente essere regolarmente iscritti al “Registro 2.0” per tramite di una FSN una DSA o un EPS. Sarà compito di queste di rilasciare alla associazione o società sportiva dilettantistica richiedente l’affiliazione:

  1. una adeguata informativa in merito amministrativo, contabile e gestionale;
  2. l’accesso ad una adeguata piattaforma formativa e certificativa.

È quindi importante ai fini del “punto 1” sottolineare che, in virtù di quanto contenuto nella comunicazione del 4 gennaio 2018, l’accesso ai benefici fiscali, in un’ottica prudenziale, sarebbe possibile solo rispettando il parametro imprescindibile di “propedeuticità” quindi tale attività dovrebbe essere residuale rispetto ad una principale inserita dal CONI nell’elenco pubblicato ed aggiornato annualmente. In questo caso resterebbe quindi a carico della associazione o società sportiva dilettantistica monitorare e verificare internamente che l’ammontare delle attività e dei ricavi da sportivi riconosciuti sia prevalente sull’ammontare delle attività e dei ricavi da “propedeuticità”.

Per quanto concerne la sostanzialità dei requisiti formativi e certificativi di cui al “punto 2” presso la Federazione Ginnastica d’Italia – Aequilibrium (federginnastica.it) é presente uno sviluppato ed approfondito programma di formazione rimandando alle tre leggi alle quali secondo Leopold Busquet il corpo “obbedisce”: confort, economia ed equilibrio. E’ infatti attraverso l’organizzazione delle catene cinetiche muscolari che il corpo si rende armonico, ripristina le ampiezze fisiologiche delle articolazioni e dà equilibrio alle tensioni muscolari ad essa applicate. La Federazione Ginnastica d’Italia propone, attraverso Aequilibrium, una rieducazione posturale utilizzando programmi di realizzazione di nuovi schemi specifici di postura e movimento derivanti da varie discipline quali il Pilates, lo Yoga, Tecniche di allungamento, la Ginnastica Educativa e Rieducativa, Feldenkrais, Mezieres, Tecniche di respirazione e rilassamento.

Con l’affiliazione all’ASI si ha la fortuna di poter accedere alla Asi Fitness Academy che é ampiamente qualificata ed ha come mission di formare con standard elevati ed aggiornare coloro che operano nel settore fitness/wellness, in modo che possano impattare positivamente sulla vita delle persone con le quali entrano in contatto nonché garantire attraverso le conoscenze apprese ed i titoli ricevuti il giusto riconoscimento nel panorama professionale.

Si rimarca che il “come” il “se” ed il “quanto” sia possibile annoverare lo Yoga tra le attività sportive ed il poter far ricorso quindi alle agevolazioni del mondo dello sport dilettantistico rimane nell’alveo professionale di chi é costretto a dover interpretare le scarne norme che riguardano l’argomento trattato nel presente articolo.

Ci si augura che con l’avvicinarsi dell’entrata in vigore del Codice del Terzo Settore (D.L. 17 marzo 2020 n. 18, D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117, D.L. 19 maggio 2020 n. 34) si metta mano sia alle discipline sportive riconosciute che all’estensione dei compensi sportivi a tutte le attività sportive dilettantistiche e di promozione sociale.

|di Alessio Pistone, Commercialista esperto in ASD|

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