Cancellazione dal registro CONI: dal regolamento ai fatti

Il titolo è volutamente sproporzionato e provocatorio ma ciò che sta accadendo col nuovo anno ha dell’inedito. Sappiamo, per lo meno per sentito dire, che dal primo gennaio 2019 è entrato in vigore nel pieno delle sue funzionalità il Registro CONI 2.0.

Registro CONI 2.0

Cosa ha destato maggiori preoccupazioni, forse perché era la vera novità, è stato il nuovo ed ulteriore onere di comprovare l’attività sportiva, formativa e didattica effettivamente svolta. Il Consiglio Nazionale CONI, su quest’ultimo punto e altre anomalie, nel mese di dicembre è poi venuto in soccorso di ASD e SSD con una sanatoria delle iscrizioni in corso di validità al 31 dicembre 2019 che presentavano irregolarità derivanti, tra l’altro, dal mancato caricamento delle proprie attività sportive e didattiche.

Nuove metodologie di controllo

Questa nuova struttura ha portato ad avere un Registro molto più telematizzato e di facile consultazione, il tutto in un’ottica a garanzia di un CONI quale certificatore e garante dello Sport dilettantistico; infatti questo sviluppo permette lo svolgimento di nuovi controlli, sia da parte del CONI sia da parte di Agenzia Entrate e INPS, in ordine al possesso dei requisiti.

Cancellazione dal Registro

Già a partire dal 2019, non sono stati isolati i casi in cui il Segretario Generale del Comitato Olimpico Nazionale Italiana, a seguito di queste nuove verifiche, tramite l’emanazione di provvedimenti ad hoc, ha comminato la Revoca o Nullità delle iscrizioni al Registro, secondo quanto disposto dall’art. 6 del Regolamento di funzionamento del Registro Nazionale delle associazioni e società sportive dilettantistiche, rubricato “Cancellazioni”.

Il nuovo anno è però iniziato con il botto, con il Provvedimento n.1 del 20 gennaio 2020 del Segretario Generale CONI, ben 24 revoche dell’iscrizione dal Registro sono state comminate ad altrettanti soggetti iscritti, ovvero associazioni e società sportive dilettantistiche, le quali, a meno di eventuali ricorsi, vedranno cancellata la propria iscrizione con la conseguente perdita delle agevolazioni riconosciute dalla normativa.

L’emanazione di questi atto può essere una buona occasione per ripercorrere in generale il Regolamento di funzionamento del Registro Nazionale delle associazioni e società sportive dilettantistiche e nel dettaglio l’art. 3, Requisiti per l’accesso, e l’art. 6, Cancellazioni.

Chi si può iscrivere

L’iscrizione al Registro, ai sensi del Regolamento, è consentita alle Associazioni e Società costituite ai sensi dell’art. 90 della Legge 289/2002 e che siano in possesso dei requisiti previsti dall’art. 3 succitato. Tra i requisiti richiesti sono da segnalare, in quanto introdotti per la prima volta, lo svolgimento di una comprovata attività sportiva e didattica e un numero di tesserati e figure tecniche coerenti con la disciplina e le previsioni dell’Organismo. Tale iscrizione al Registro avviene per il tramite di un organismo affiliante.

L’art. 6 tratta invece dei motivi di cancellazione dal Registro: questo tipo di disposizione può essere disposta d’ufficio oppure con provvedimento di revoca da parte del Segretario Generale del CONI.

Cancellazioni di ufficio

Il CONI può procedere con la cancellazione di ufficio solamente nel caso in cui siano decorsi undici mesi dalla scadenza dell’ultimo rapporto di affiliazione e la sportiva dilettantistica non abbia provveduto a rinnovarne uno.

Cancellazioni con provvedimento di revoca del segretario generale CONI

Di converso si procede con un provvedimento di revoca da parte del Segretario Generale del CONI nel caso in cui l’ente iscritto abbia autonomamente deliberato il proprio scioglimento. Altro caso di cancellazione con provvedimento si verifica quando, chiamata ad aggiornare i propri dati identificativi non abbia provveduto nel termine imposto, 15 giorni. L’indirizzo usato per comunicare la richiesta dati è quello utilizzato durante il primo accesso alla sezione riservata al Registro, Richiesta Utenza; l’invito è quindi quello di prestare massima attenzione alla casella di posta elettronica. Ulteriore circostanza di cancellazione tramite provvedimento si verifica nel caso di perdita dei requisiti di cui all’art. 3 del Regolamento. Dunque, alla luce di questo inizio di anno non appare lontano giorno in cui saranno emessi provvedimenti di revoca del Segretario Generale del CONI motivati con una carente attività sportiva e didattica o con la mancanza di numero di tesserati e figure tecniche coerenti.

|di Michele Meucci, Dottore Commercialista esperto in A.S.D.|

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