Rimborso forfettario per volontari: le novità dopo il C.U. n. 177/A della F.I.G.C.

L’introduzione della figura del “volontario sportivo” costituisce terreno di discussioni ed analisi sin dalla sua introduzione e, particolarmente negli ultimi mesi, si sono registrate significative novità con riferimento alla gestione delle somme che possono essere corrisposte unicamente a titolo di “rimborso” a fronte di una attività che, come previsto dall’art. 29 del d.lgs. 36/2021 s.m.i., viene resa “per promuovere lo sport, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ma esclusivamente con finalità amatoriali”.

In particolare, ancora una volta, è la F.I.G.C., con il Comunicato Ufficiale n. 117/A del 1 novembre 2024, ad inaugurare una nuova linea interpretativa, specificando alcuni profili che costituiscono importanti novità con riferimento alla gestione del rimborso forfettario ai volontari sportivi da parte delle Associazione e Società Sportive Dilettantistiche.

Esse possono infatti erogare un rimborso forfettario fino a 400 euro al mese per i c.d. soggetti volontari, senza necessità di documentare le spese a loro carico, agevolando così la gestione amministrativa, recependo le modifiche apportate dal Decreto-legge 71/2024, convertito poi successivamente nella Legge n. 106 del 29 luglio 2024.

Cosa Cambia con il C.U. n. 177/A della F.I.G.C.?

Il C.U. n. 177/A, emanato dalla F.I.G.C., ha aggiornato le disposizioni relative ai rimborsi che le società sportive possono corrispondere ai propri volontari, introducendo una serie di chiarimenti significativi. Queste novità mirano a migliorare la gestione amministrativa delle società sportive e a garantire una maggiore trasparenza, oltre a semplificare il calcolo e la documentazione delle spese da rimborsare.

Il Comunicato Ufficiale della F.I.G.C. dichiara che il rimborso forfettario è destinato ai volontari sportivi che operano gratuitamente per promuovere l’attività sportiva in modo amatoriale e senza fini di lucro.

La F.I.G.C. sottolinea che tali rimborsi non devono essere considerati come pagamenti o indennità, e non possono essere sommati ad altre forme di rimborso per le stesse attività. Il rimborso forfettario è esclusivamente finalizzato a coprire le spese relative alla partecipazione e al supporto durante manifestazioni ed eventi sportivi ufficiali.

Il Decreto prevede inoltre che le associazioni siano tenute a rispettare un limite massimo di 400 euro mensili per ciascun volontario. Questo limite si applica non solo all’ente che eroga il rimborso, ma anche al singolo volontario, il quale deve presentare un’autocertificazione per dichiarare se ha già ricevuto altri rimborsi forfettari nel medesimo mese da parte di altre organizzazioni sportive. In questo modo, si evita di eccedere inconsapevolmente il limite previsto.

Tipologie di spese oggetto di rimborso

Per determinare le spese rimborsabili, ciascun ente sportivo deve fare riferimento alla delibera del proprio ente affiliante. Se ci sono più affiliazioni, si deve fare riferimento al documento emesso dall’ente che ha organizzato l’evento o manifestazione connesso al rimborso del volontario. È importante ricordare che, a differenza delle mansioni relative al lavoro sportivo, il documento di riferimento è quello emesso dall’ente affiliante, e non dalla Federazione Sportiva Nazionale che sovraintende alla disciplina.

Definizione di “manifestazioni ed eventi

Alcuni organismi sportivi hanno chiarito che devono essere considerate manifestazioni e eventi riconosciuti tutte le attività incluse nella sezione pertinente del RASD. Altri enti hanno fornito una lista dettagliata di eventi da considerare, mentre altri ancora si sono riferiti genericamente alla definizione contenuta nella norma primaria.

Inoltre, la procedura di caricamento dei rimborsi sul RASD richiede che ogni pagamento di rimborso sia associato a un evento, scelto tra quelli caricati nel sistema come parte di attività organizzate dall’ente affiliante o direttamente dall’ente sportivo, purché riconosciute dall’ente affiliante e inserite nella sezione dedicata del RASD.

Di conseguenza, è ormai chiaro che i rimborsi forfettari ai volontari sono riconosciuti solo per eventi o manifestazioni caricate nel RASD, che siano organizzate dall’ente affiliante o direttamente dall’ente sportivo dilettantistico e riconosciuti dall’organismo sportivo.

Conclusioni


In conclusione, la norma che ha introdotto il rimborso forfettario per i volontari rappresenta un’opportunità significativa per semplificare gli obblighi giuslavoristici degli enti sportivi dilettantistici. Si evidenzia, pertanto, che per raggiungere tale semplificazione è necessario adottare interpretazioni ampie che privilegino l’esigenza di semplificazione amministrativa, e che le istituzioni siano disposte a tollerare una maggiore deregolamentazione, rispettando il limite di 400 euro mensili previsto dalla norma.

In pratica, le società e le Associazioni sportive possono, in alternativa al ‘rimborso analitico’, che richiede la documentazione di ogni singola spesa, erogare fino a un massimo di 400 euro mensili ai ‘Volontari Sportivi’ che partecipano al supporto di eventi come campionati, tornei, allenamenti, ma anche eventi formativi e didattici organizzati dalla società. Tuttavia, è essenziale che le società restino conformi alle nuove normative e garantiscano la trasparenza e correttezza nei pagamenti, in modo da coniugare semplificazione amministrativa e rispetto delle normative fiscali, promuovendo l’attività sportiva in modo sostenibile e corretto.

IL COMUNICATO UFFICIALE N. 117/A della F.I.G.C.

• Visto l’art. 29 del Decreto Legislativo 36/21, così come modificato dal Decreto Legge 71/2024, convertito con legge 29 luglio 2024, n. 166, che prevede che le società e le associazioni sportive dilettantistiche, le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate e gli Enti di Promozione Sportiva, anche paralimpici, il CONI, il CIP e la società Sport e Salute S.p.a., possano avvalersi, nello svolgimento delle proprie attività istituzionali, di soggetti definiti volontari che mettono a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere lo sport, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ma esclusivamente con finalità amatoriali;

• considerato che le prestazioni dei volontari possono riguardare lo svolgimento diretto dell’attività sportiva, nonché lo svolgimento della formazione, della didattica e della preparazione degli atleti, come meglio di seguito specificato;

• atteso, altresì, che le prestazioni volontaristiche non possono prevedere l’erogazione di alcun compenso, ma unicamente il rimborso analitico delle spese sostenute o, in alternativa, un rimborso forfettario, anche per prestazioni svolte nel comune di residenza. Pertanto, l’attività del “volontario sportivo” è incompatibile con incarichi di lavoro sportivo in essere con il medesimo committente e il rimborso forfettario non rappresenta in alcun modo una modalità, anche indiretta, di corresponsione di compensi o indennità in favore del “volontario sportivo”;

• considerato, in particolare, che per i volontari con rimborso forfettario, il Decreto Legge 71/2024, convertito con legge 29 luglio 2024, n. 166, modificando l’art. 29, comma 2, del D.Lgs. 36/21, ha espressamente previsto che i soggetti beneficiari delle prestazioni dei volontari possano corrispondere agli stessi, in alternativa ai rimborsi spese analitici, rimborsi forfettari fino ad un massimo di euro 400 mensili, in occasione di manifestazioni ed eventi sportivi riconosciuti dalla Federazione e a condizione che la stessa individui con propria delibera le tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso;

Manifestazioni ed Eventi Sportivi riconosciuti

La FIGC, le Leghe, l’AIC e l’AIAC, comprese le loro articolazioni territoriali se esistenti e le società affiliate, potranno avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività istituzionali in occasione delle seguenti manifestazioni ed eventi sportivi:

1. gare valide per le competizioni provinciali, regionali e nazionali inserite nel calendario federale e attività di preparazione collegate allo svolgimento delle medesime gare;

2. gare, tornei e altre manifestazioni organizzate dalla FIGC, dalle Leghe, dall’AIC e dall’AIAC, comprese le loro articolazioni territoriali se esistenti, e dalle singole affiliate purché munite di nullaosta federale, e attività di preparazione collegate allo svolgimento delle medesime gare, tornei e/o manifestazioni;

3. eventi di formazione e didattica organizzati dalla FIGC, dalle Leghe, dall’AIC e dall’AIAC, comprese le loro articolazioni territoriali se esistenti;

4. eventi di formazione e didattica delle società, per i quali sia stata effettuata regolare comunicazione alla Federazione e sia stata concessa autorizzazione da quest’ultima;

5. manifestazioni internazionali inserite nel calendario FIFA o UEFA e/o riconosciute dalla FIGC.

Attività di Volontariato: chi rientra nella categoria Volontario

Possono essere volontari:

– tutti i soggetti tesserati di cui all’art. 25 del Dlgs 36/21 ss.mm. e al DPCM 22 gennaio 2024 e ss.mm (“elenco mansioni”), ivi richiamato, che, nello svolgimento delle attività istituzionali della FIGC, delle Leghe, dell’AIC e dell’AIAC, ivi compreso lo svolgimento diretto dell’attività sportiva, nonché della formazione, della didattica e della preparazione degli atleti, mettono a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere lo sport, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ma esclusivamente con finalità amatoriali;

– gli ulteriori soggetti, non tesserati, che, nello svolgimento delle attività istituzionali della FIGC, delle Leghe, dell’AIC e dell’AIAC, ivi compreso lo svolgimento diretto dell’attività sportiva, nonché della formazione, della didattica e della preparazione degli atleti, mettono a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere lo sport, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ma esclusivamente con finalità amatoriali, svolgendo le seguenti attività:

1. attività di formazione (docenze);

2. attività di promozione, assistenza e intrattenimento del pubblico in occasione delle gare, degli eventi e delle manifestazioni;

3. attività di supervisione, coordinamento e/o organizzazione della gara, dell’evento o della manifestazione sportiva (incluse le attività di preparazione collegate allo svolgimento dei medesimi), svolte presso le sedi dove si svolgono le manifestazioni o gli eventi di cui alla lettera A che precede;

4. attività di supporto logistico, allestimento e manutenzione delle strutture e degli impianti sportivi e/o ogni altra prestazione utile allo svolgimento della gara, dell’evento o della manifestazione sportiva (incluse le attività di preparazione collegate allo svolgimento dei medesimi), svolte presso le sedi dove si svolgono le manifestazioni o gli eventi di cui alla lettera A che precede;

5. accompagnatori degli atleti minori e paralimpici/disabili. In analogia con quanto stabilito per i lavoratori sportivi e per i collaboratori amministrativo-gestionali, non possono essere corrisposti rimborsi forfettari ai sensi dell’art. 29 del Dlgs 36/21 ai volontari che forniscono prestazioni nell’ambito di una professione la cui abilitazione professionale è rilasciata al di fuori dell’ordinamento sportivo e per il cui esercizio devono essere iscritti in appositi albi o elenchi tenuti dai rispettivi ordini professionali.


Le Tipologie di Spesa

Ai volontari sportivi che prestano a titolo gratuito la propria collaborazione in occasione delle manifestazioni ed eventi riconosciuti dalla FIGC, di cui alla lettera A che precede, per lo svolgimento delle attività istituzionali di cui alla lettera B che precede, può essere riconosciuto un rimborso forfettario, per spese sostenute anche nel comune di residenza, nel limite complessivo di euro 400 mensili (limite soggettivo riferito al singolo “volontario sportivo” e non all’ente erogante, per cui sarà cura di quest’ultimo, prima di erogare il rimborso forfettario e al fine di evitare un inconsapevole superamento del limite mensile, acquisire dal volontario un’apposita autocertificazione attestante l’eventuale percezione, nel corso dello stesso mese, di ulteriori rimborsi forfettari erogati per l’attività volontaristica da altri enti e/o organismi sportivi).

Il rimborso forfettario è ammesso:

• per tutte le spese necessarie per consentire la partecipazione del volontario e il corretto svolgimento delle sue prestazioni in occasione di una manifestazione o evento sportivo;

• per tutte le spese inerenti attività necessarie a garantire il regolare svolgimento della manifestazione o dell’evento sportivo.

Il rimborso forfettario è sostitutivo di qualsiasi rimborso di spesa, diretta o indiretta, sostenuta dal volontario sportivo per l’espletamento dell’attività e non è quindi cumulabile con i rimborsi delle spese documentate sostenute in occasione della medesima manifestazione o evento sportivo.

Fermi restando i limiti di legge, l’entità del rimborso forfettario è determinata dagli organi dei singoli soggetti eroganti, tenendo conto, relativamente alla manifestazione o evento sportivo: del luogo di svolgimento, della durata, della logistica, nonché di ogni altro fattore utile alla congrua quantificazione dell’entità del rimborso in questione.

Obbligo solo di Comunicazione al Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche

I soggetti eroganti i rimborsi forfettari, come stabilito dal secondo comma dell’art. 29 del decreto legislativo 36/2021 s.m.i, sono tenuti a comunicare i nominativi dei volontari sportivi che nello svolgimento dell’attività sportiva dilettantistica ricevono i rimborsi forfettari e l’importo a ciascuno corrisposto, attraverso il Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche, in apposita sezione del Registro stesso, entro la fine del mese successivo al trimestre di svolgimento delle prestazioni sportive del volontario sportivo.

In sintesi, possiamo affermare che l’introduzione del rimborso forfettario nasce dall’esigenza di semplificare gli adempimenti amministrativi per gli enti sportivi dilettantistici, in particolare nel contesto giuslavoristico. Tale norma consente agli enti di erogare somme ai propri collaboratori senza dover affrontare onerosi obblighi di rendicontazione.

10/12/2024

Avv. Sergio Zumbo, Foro di Reggio Calabria

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