Non è infrequente che il proprietario di un’area conceda temporaneamente l’uso della stessa a un soggetto che intenda organizzare una manifestazione sportiva. Tale concessione può comportare rilevanti profili di responsabilità, la cui corretta gestione richiede un’attenta valutazione dei rischi e una puntuale collaborazione tra proprietario e organizzatore nella fase preparatoria dell’evento.
Sebbene la responsabilità di una manifestazione sportiva sia riconducibile principalmente all’organizzatore, non è da escludere che anche il proprietario dell’area possa essere chiamato a rispondere degli eventuali danni subiti da partecipanti o da soggetti terzi.
Una prima questione riguarda la custodia del bene. Occorre infatti domandarsi se, con la consegna dell’area all’organizzatore, il proprietario si privi effettivamente di ogni potere di governo sulla stessa oppure se conservi, in tutto o in parte, la possibilità di intervenire sulla sua gestione. La distinzione non è meramente teorica, in quanto la responsabilità da cose in custodia di cui all’art. 2051 c.c. presuppone che il soggetto eserciti un effettivo potere di fatto sulla cosa, tale da consentirgli di controllarne le condizioni e di eliminare o ridurre le situazioni di pericolo. Ne consegue che, qualora la disponibilità dell’area e il relativo potere di controllo siano stati integralmente trasferiti all’organizzatore della manifestazione, la responsabilità per i danni cagionati dalla cosa, ai sensi dell’art. 2051 c.c., ricadrà su quest’ultimo, in quanto unico custode dell’area. Diversamente, laddove il proprietario mantenga poteri di intervento o di controllo sull’area, non può escludersi una diversa ripartizione delle responsabilità, che dovrà essere valutata alla luce delle concrete modalità di svolgimento del rapporto.
In ogni caso, anche qualora, con la consegna del bene, sia stato trasferito all’organizzatore ogni potere di fatto sull’area, il proprietario non può ritenersi automaticamente estraneo da profili di responsabilità. Sul proprietario gravano, infatti, specifici doveri di informazione e di collaborazione, autonomi rispetto agli obblighi connessi alla custodia dell’area e funzionali a consentire una corretta valutazione dei rischi connessi alla manifestazione sportiva nonché, più in generale, a garantirne lo svolgimento in condizioni di sicurezza.
In particolare, il proprietario deve mettere l’organizzatore nella condizione di conoscere tutti gli elementi rilevanti dell’area, anche quelli non immediatamente percepibili, affinché possa essere effettuata una corretta valutazione dei rischi. Tali informazioni costituiscono il presupposto per una valutazione congiunta della concreta compatibilità dell’area con la specifica manifestazione sportiva, volta a verificare se le caratteristiche della stessa consentano il sicuro svolgimento dell’evento. Ove tale valutazione abbia esito positivo, le parti individueranno gli interventi necessari a porre rimedio alle criticità eventualmente riscontrate. Tali interventi potranno essere posti a carico del proprietario, dell’organizzatore o ripartiti tra entrambi, purché siano chiaramente individuati il soggetto tenuto ad eseguirli e le relative modalità di attuazione.
Tuttavia, l’attribuzione degli interventi ad uno solo dei soggetti coinvolti non comporta, di per sé, l’automatico esonero dell’altro da ogni possibile profilo di responsabilità. Ciò vale anzitutto per l’organizzatore, il quale, anche qualora determinati interventi siano stati posti a carico del proprietario, non può ritenersi esonerato dal verificare che gli stessi siano stati effettivamente eseguiti prima di dare corso alla manifestazione. Più complessa appare l’ipotesi inversa. Qualora sia l’organizzatore ad assumere l’obbligo di eliminare determinate criticità o di predisporre specifiche misure di sicurezza, ci si può domandare se il proprietario possa ritenersi integralmente esonerato da ogni ulteriore obbligo oppure se, in presenza di situazioni di pericolo note, permanga in capo allo stesso un dovere di intervenire. Sotto tale profilo, i doveri di informazione e di collaborazione gravanti sul proprietario potrebbero, in presenza di situazioni di pericolo note, tradursi in un obbligo di attivazione volto ad impedire lo svolgimento della manifestazione in assenza di adeguate condizioni di sicurezza. La violazione di tali obblighi potrebbe assumere rilievo anche sul piano della responsabilità civile, non potendosi escludere che, qualora dall’omissione derivi un evento lesivo nei confronti dei partecipanti all’evento sportivo o di soggetti terzi, il proprietario possa essere chiamato a risarcire il danno.
Le considerazioni sin qui svolte evidenziano come un’accurata gestione della fase preparatoria rappresenti il principale strumento di prevenzione dei rischi connessi allo svolgimento di una manifestazione sportiva su aree di terzi. Più che individuare, a posteriori, il soggetto responsabile di un eventuale sinistro, appare infatti essenziale definire, fin dall’origine, gli adempimenti e le verifiche cui proprietario e organizzatore sono chiamati a dare concreta attuazione. In tale prospettiva, proprietario e organizzatore dovrebbero porre in essere le seguenti misure organizzative:
- il proprietario dovrebbe comunicare all’organizzatore tutte le informazioni relative all’area, comprese le criticità ad essa connesse e le situazioni di pericolo non immediatamente percepibili, affinché l’organizzatore possa effettuare una consapevole valutazione dei rischi;
- proprietario e organizzatore dovrebbero effettuare un sopralluogo volto a verificare lo stato dei luoghi, valutare la compatibilità dell’area con la manifestazione programmata, nonché l’incidenza delle criticità eventualmente rilevate;
- le parti dovrebbero individuare gli interventi necessari per eliminare o ridurre i fattori di rischio, stabilendo con chiarezza il soggetto tenuto alla loro esecuzione, nonché i tempi di consegna e riconsegna dell’area, le modalità del suo utilizzo e ogni altra condizione ritenuta necessaria per garantire lo svolgimento della manifestazione in sicurezza;
- prima dello svolgimento della manifestazione, le parti dovrebbero verificare congiuntamente che gli interventi programmati siano stati effettivamente eseguiti e che siano stati rimossi i fattori di rischio precedentemente individuati;
- le attività svolte nelle fasi precedenti, così come gli esiti delle verifiche, gli interventi eseguiti e le rispettive assunzioni di responsabilità, dovrebbero essere adeguatamente documentate per iscritto, così da garantire la tracciabilità del procedimento seguito e fornire evidenza delle misure di prevenzione adottate.
Matteo Clò, Avvocato in Modena