Le ultime linee guida relative allo svolgimento dell’attività sportiva

Il Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha redatto le “Linee guida per l’attività sportiva di base e l’attività motoria in genere” aggiornate sulla base del Decreto Legge n° 52 del 22 aprile 2021.

Il documento fornisce indicazioni specifiche volte ad assicurare la prosecuzione delle attività sportive e dell’esercizio fisico alle quali devono attenersi tutti i soggetti che gestiscono, a qualsiasi titolo, siti sportivi, centri di attività motoria, palestre, piscine, o i soggetti che comunque ne abbiano la responsabilità.

Salute, sicurezza e valutazione del rischio

Il datore di lavoro/gestore del sito sportivo/rappresentante dell’organizzazione sportiva ha l’obbligo di adottare una serie di azioni per integrare il DVR (Documento di Valutazione del Rischio) e prevenire il rischio di infezione da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro contribuendo, altresì, alla prevenzione della diffusione dell’epidemia.

I criteri utilizzati ai fini della valutazione del rischio di trasmissione del contagio epidemiologico nell’ambiente sportivo dovuto alla presenza del coronavirus sono principalmente determinati da:

  1. individuazione dei fattori di rischio associati alla pericolosità del virus;
  2. individuazione dei meccanismi di trasmissione del virus tenendo a riferimento la letteratura scientifica.
  3. individuazione delle fonti di possibile contagio all’interno dei siti sportivi;
  4. individuazione qualitativa della probabilità di trasmissione a seguito dei contatti tra gli operatori sportivi.

Fondamentale dovrà essere assicurare la massima informazione dei lavoratori e di tutti gli operatori dei siti sportivi dei contenuti del presente documento e della predisposizione di tutti gli elementi necessari per assicurare il rispetto delle presenti disposizioni e la tutela della salute pubblica.

Misure di prevenzione e protezione

Le misure di prevenzione e protezione sono finalizzate alla gestione del rischio di contagio all’interno del sito sportivo. Esse devono essere adottate sulla base delle specificità emerse dalla fase di analisi del rischio.

Ogni organizzazione sportiva deve procedere alla valutazione del rischio nel proprio sito ad una accurata analisi delle specificità delle attività che vi si svolgono e di una classificazione dei luoghi (vedi allegato 1)

Per le attività che devono essere eseguite nel sito sportivo, occorre, quindi:

  1. riorganizzare le attività con l’obiettivo di ridurre il numero di operatori sportivi contemporaneamente presenti;
  2. riorganizzare le mansioni/attività in modo da ridurne il numero nel rispetto dei vincoli richiesti
  3. limitare l’ingresso in struttura a un solo accompagnatore
  4. suddividere gli operatori sportivi necessari in gruppi che svolgono la medesima attività
  5. determinare più dettagliatamente il rischio per area e la possibile dimensione degli spostamenti
  6. organizzare un sistema di sanificazione dei locali e la costante pulizia degli stessi.

In ogni caso è obbligatorio il tracciamento dell’accesso alle strutture da parte di coloro che partecipano alle attività sportive proposte. Queste soluzioni consentiranno, infatti, di regolamentare meglio l’accesso alle strutture con appuntamenti prenotabili in anticipo per evitare il rischio di assembramenti o il mancato rispetto delle misure di distanziamento. La determinazione del numero massimo di persone che possono essere presenti in contemporanea all’interno della struttura deve risultare dalla considerazione di 12mq per persona, considerando per il computo i metri quadrati (al chiuso) dell’intera struttura. Nel computo delle compresenze va considerato anche il personale diretto o indiretto che vi presta servizio in quel momento.

Per quanto riguarda attività e corsi di gruppo, il numero massimo di cui sopra è 5mq per partecipante, prendendo in considerazione l’ampiezza dell’ambiente in cui l’attività viene svolta.

Informazione

L’operatore sportivo deve essere informato circa:

  1. l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37,5°) o altri sintomi influenzali
  2. l’obbligo di comunicare eventuali contatti con persone positive al virus avuti nei 14 giorni precedenti
  3. l’obbligo di avvisare tempestivamente il datore di lavoro dell’insorgere di qualsiasi sintomo influenzale
  4. l’obbligo del possesso del certificato di idoneità alla pratica sportiva
  5. l’adozione delle misure cautelative per accedere nel sito sportivo e, in particolare, durante l’espletamento della prestazione
Pratiche di igiene negli spazi comuni

All’interno del sito dovrà essere garantito il rispetto di diverse prescrizioni igieniche base le quali, andranno integrate con le ulteriori indicazioni previste negli allegati (paragrafo 6).

Allo stato attuale della curva epidemiologica è vietato l’utilizzo delle docce.  È necessario organizzare gli spazi e le attività nelle aree spogliatoi in modo da assicurare il distanziamento di almeno 1 metro, fermo restando l’obbligo di indossare la mascherina. Tali spazi dovranno essere sottoposti a procedure di pulizia e sanificazione costante, con l’utilizzo di prodotti disinfettanti, in relazione al numero di persone e ai turni di accesso a detti spazi.

Laddove possibile, si dovrà arrivare nel sito già vestiti in maniera idonea all’attività che andrà a svolgersi. Il gestore del sito potrà inoltre disporre il divieto di accesso alle docce, invitando utenti ed atleti a cambiare soltanto il costume bagnato o l’abbigliamento per l’allenamento, ad asciugare velocemente i capelli e a completare la vestizione nel più breve tempo possibile.

Sanzioni

Si ricorda che il mancato rispetto delle disposizioni misure previste, potrà essere oggetto delle sanzioni previste dalla normativa vigente a seguito delle operazioni di controllo e monitoraggio effettuate dalle amministrazioni e autorità competenti.

Intervento a seguito di individuazione di caso di covid-19

Qualora il gestore o altro personale dello staff venga a conoscenza della frequentazione del sito sportivo da parte di una persona risultata affetta dal COVID-19, dovrà contattare la ASL di competenza e seguirne tutte le indicazioni fornite dalla ASL di competenza.

Infine, vi ricordiamo che le piscine possono tornare attive – con restrizioni (vedi allegato 6) dal 15 maggio, mentre le palestre devono attendere il 1° giugno.

Solo seguendo nel dettaglio tutte le istruzioni emanate per ogni specifica disciplina e attività si potrà tornare a fare sport insieme, sia all’aperto che al chiuso.

|di Barbara D’Onza, Commercialista esperta nel settore sportivo|

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