Le associazioni ed il contributo a fondo perduto previsto dal “Decreto Sostegni Bis”

Le notizie che provengono dal fronte emergenza epidemiologica cominciano ad essere confortanti e lasciano intravvedere uno spiraglio circa il contenimento del COVID. Non altrettanto possiamo dire con riguardo alla situazione economica del nostro paese, flagellato da chiusure e restrizioni che hanno ormai completamente messo al tappeto l’economia nazionale. Il governo, conscio, di tali difficoltà interviene ancora una volta con l’emanazione del decreto legge n.73 del 25/05/2021 (cosiddetto decreto Sostegni Bis), attraverso il quale introduce nuove misure volte a sostenere gli operatori economici colpiti dalla crisi.  Analizziamo, nel dettaglio, quanto previsto dal nuovo decreto con riferimento ai contributi a fondo perduto introdotti dalla norma.

Caso 1  (intervento automatico per i soggetti già beneficiari del contributo D.L.41)

Come detto in premessa, il D.L. 73 riconosce un contributo a fondo perduto per tutte le realtà economiche colpite dalla crisi ed è l’art. 1 a dettare le condizioni per la fruizione del beneficio. Ad un’attenta lettura della norma ci accorgiamo che il decreto sostegni bis introduce un pacchetto di contributi a fondo perduto articolandosi su più tipologie di interventi.

La prima riguarda la riedizione del contributo già previsto dal D.L. 41/2021 (decreto sostegni 1) che, ricordiamo, basavano il diritto alla fruizione sulla condizione dell’esistenza di un calo di fatturato di almeno il 30% nel raffronto tra l’anno 2019 e l’anno 2020 (vedi articolo precedente). Tutti i soggetti, compresi gli enti del terzo settore, che abbiano richiesto ed ottenuto il contributo a fondo perduto previsto dall’art.1 del primo decreto sostegni sarà garantito nella misura del 100% rispetto a quanto già percepito. Rimangono inalterate anche le forme di fruizione che, ricordiamo, potevo avvenire alternativamente a mezzo accredito su conto corrente bancario o postale ovvero mediante la trasformazione dell’importo in credito d’imposta da utilizzare mediante compensazione in F24. Le scelte operate da ciascuna azienda o ente, già all’atto della presentazione della prima istanza, saranno vincolanti in tal senso. Per fruire del nuovo contributo non sarà necessaria la presentazione di un’ulteriore istanza.

Caso 2 (nuovo contributo per i soggetti che hanno già beneficiato del contributo D.L. 41)

Al comma 5 dell’art.1 il D.L. 73 introduce una nuova misura destinata a sostenere i soggetti maggiormente colpiti dall’emergenza epidemiologica. Essa è rivolta a tutti i soggetti che svolgono attività d’impresa, arte o professione o che producono redditi agrario ed è alternativo a quello già esposto in precedenza. Il contributo non spetta, invece, a tutti i soggetti la cui partita iva, alla data di entrata in vigore del decreto, non risultino attive.

Ma analizziamo le condizioni per la fruizione del beneficio.

Anche questa volta, il legislatore lega la possibilità di richiedere ed ottenere il contributo ad un confronto di valori di fatturato, con la differenza che i periodi di riferimento sono diversi rispetto a quelli contenuti nel primo decreto sostegni. Se nel D.L. 41/2021 il raffronto interessava le intere annualità 2019 e 2020 nel caso della nuova norma il confronto da effettuare interessa i periodi 1 aprile 2019 – 31 marzo 2020 rispetto all’equivalente 1 aprile 2020 – 31 marzo 2021. Seconda condizione necessaria e che il confronto rilevi un calo di fatturato di almeno il 30%, mentre la determinazione dell’importo del contributo si calcola applicando, alla differenza della media mensile del fatturato e dei corrispettivi dei due periodi a confronto, le aliquote indicate nella tabella seguente.

Percentuale applicabileRicavi / compensi II periodo d’imposta precedente
60%ricavi o compensi ≤ 100.000 euro
50%100.000 euro < ricavi o compensi ≤ 400.000 euro
40%400.000 euro < ricavi o compensi ≤ 1 milione di euro
30%1 milione di euro < ricavi o compensi ≤ 5 milioni di euro
20%5 milioni di euro < ricavi o compensi ≤ 10 milioni di euro

Come detto in precedenza tale contributo è alternativo a quello previsto dai commi 1 e 3 del D.L. 73/2021 (caso 1). Per cui per i soggetti per i quali i conteggi effettuati (confronto 1 aprile – 31 marzo delle due annualità) potrebbero aver diritto ad un maggior importo, potranno presentare un’istanza ed ottenere il maggior valore. Le modalità di effettuazione dell’istanza, i termini di presentazioni ed il contenuto della stessa non sono, ad oggi conosciuti. Si attende che l’Agenzia delle Entrate, con provvedimento del Direttore, ne definisca i dettagli. Comunque, i contribuenti avranno 60 giorni di tempo per la presentazione dal momento di avvio della procedura telematica.

In sostanza, attraverso l’introduzione del nuovo periodo di raffronto, il legislatore intende permettere la fruizione del beneficio a tutte quelle imprese ed enti che, sul confronto applicato all’intero anno non raggiungevano il calo del 30% mentre, sulla base del periodo interessato dall’emergenza epidemiologica, possono ottenere l’aiuto.

Caso 3 (nuovo contributo per i soggetti che non hanno beneficiato del contributo D.L. 41)

Il contributo è fruibile anche dai soggetti che non abbiano mai presentato istanza per la concessione del contributo di cui all’art. 1 del D.L. 41/2021. Continua ad essere valido, anche in questo caso, il rispetto dei requisiti sopra descritti, mentre, la percentuale di riferimento da applicare alla differenza delle medie mensili è così individuata dal legislatore:

Percentuale applicabileRicavi / compensi II periodo d’imposta precedente
90%ricavi o compensi ≤ 100.000 euro
70%100.000 euro < ricavi o compensi ≤ 400.000 euro
50%400.000 euro < ricavi o compensi ≤ 1 milione di euro
40%1 milione di euro < ricavi o compensi ≤ 5 milioni di euro
30%5 milioni di euro < ricavi o compensi ≤ 10 milioni di euro

Sarà necessario, per ciascun contribuente rientrante nella casistica appena descritta, l’invio di apposita istanza non appena emanati le opportune direttive da parte dell’Agenzia delle Entrate.

CASO 4 (nuovo contributo – peggioramento del risultato economico)

Ultimo caso che affrontiamo è quello introdotto dal comma 16 dell’art.1 del D.L. 73/2021, attraverso cui si vuole dare sostegno a quanti abbiano avuto un calo e questo calo si sostanzia in un peggioramento del risultato economico. La valutazione da effettuare, dunque, riguarderà non più il fatturato ma il risultato d’esercizio 2020 raffrontato con quello dell’anno d’imposta in corso al 31 dicembre 2019. Le modalità e i termini per la richiesta del contributo in commento sarà possibile solo dopo l’approvazione della misura da parte della Comunità Europea e l’individuazione di appositi parametri da parte del Ministro dell’economia e delle Finanze. I soggetti interessati presenteranno un’apposita istanza con l’indicazione della sussistenza dei requisiti e solo dopo aver presentato (entro il 10 settembre 2021) la dichiarazione dei redditi per il periodo d’imposta in corso al 31/12/2020.

| di Mario Rapisarda, Consulente del Lavoro |

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