IL DECRETO CORRETTIVO ALLA RIFORMA DEL LAVORO SPORTIVO

RIPARTO UTILI SSD

Art.3 del D.Lgs. 5 ottobre 2022, n. 163

In data 2 novembre 2022 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.Lgs. 5 ottobre 2022, n. 163, recante disposizioni integrative e correttive del D.Lgs. 28 febbraio 2021, n. 36, in tema di riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi e di lavoro sportivo.

Il c.d. Decreto correttivo, che entrerà in vigore a partire dal prossimo 17 novembre, contiene rilevanti novità in materia sia di lavoro sportivo, sia di enti sportivi.

 

Tra le novità in tema di enti sportivi, rilevanti c’è l’introduzione della possibilità di “distribuzione di utili” per le Società Sportive Dilettantistiche (solo per le società di capitali s.r.l., s.p.a. e s.a.p.a.)

Tale possibilità, non del tutto nuova nel mondo del non profit, visto che è prevista anche per le imprese sociali all’art. 3 del d.lgs. 112 del 2017, rappresenta più un cambio di paradigma che un reale vantaggio per gli investitori che si avvicinano al mondo dello sport, come potremmo vedere nei conteggi sviluppati nell’articolo.

 

La riforma, pertanto, modifica la possibilità di distribuzione di utili ai soci e l’aumento del capitale sociale tramite l’utilizzo degli utili cosi detto “aumento gratuito”; resta però ferma il divieto di riparto indiretto di utili, concetto, che, a titolo esemplificato e non esaustivo, possiamo ritrovare nella risoluzione n.9 del 2007, dall’agenzia delle entrate nella risposta ad un istanza di interpello dove sostanzialmente si faceva tre esempi:

§  Limite degli Emolumenti per gli amministratori;

§  Limite del compenso per l’attività di istruttore, quando il ruolo e ricoperto da un socio o amministratore di una ssd;

§  Limite del canone di locazione della struttura usata dalla ssd, quando il proprietario è un socio o amministratore di questa.

 

Per poter usufruire di tale novità, i soci dovranno, tramite atto notarile, aggiornare i propri statuti e su questo tema nasce il dubbio se una ssd che si allinea alla riforma dello sport perda i benefici fiscali visto che l’articolo 148 del DPR 917 del 1986 indica l’obbligo di prevedere negli “statuti” il divieto di riparto di utili diretto e indiretto.

 

Il pinto “a)” del comma 8 del su detto articolo cita: “divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge” e a tal proposito è corretto evidenziare che per molti anni c’è stato, sempre per questo comma il dubbio, ormai superato, che le ssd, dovessero nei propri statuti indicare il divieto di cessione di quote.

 

Se una ssd, decidesse di adeguare lo stato o costituirsi inserendo le nuove regole, potrebbe indurre l’ente o la federazione scelta per l’affiliazione, nel fare la prima valutazione di “congruità dei requisiti”. E’ infatti l’ente che trasmette i dati per la conseguente iscrizione nel nuovo registro RAS (Registro delle Attività Sportive).

 

Riparto di utili ai soci

Torniamo ad analizzare il comma 3 dell’art. 8 D. Lgs. .36 2021, che prevede per le società sportive dilettantistiche, la possibilità di distribuire dividendi ai soci per una quota inferiore al cinquanta per cento degli utili e degli avanzi di gestione annuali, al nuovo comma 4-bis che aumenta all’80% la quota del 50% prevista al comma 3, ma limitatamente ai soli enti sportivi che gestiscono palestre o impianti sportivi in qualità di proprietari, conduttori o concessionari; sempre subordinatamente al rispetto delle condizioni già fissate dal medesimo comma 3 e, quindi, dedotte eventuali perdite maturate negli esercizi precedenti e in misura comunque non superiore all’interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato; alla condizione che la Commissione Europea autorizzi ai sensi dell’art. 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell’UnioneEuropea. 

 

Facciamo l’esempio di una Ssd a R.L., con Capitale Sociale di Euro 10.000,00 i.v., che gestisce una palestra, e che chiude nell’esercizio 202X, dopo le imposte, con un utile pari ad Euro 20.000,00 e che negli anni precedenti ha avuto perdite per 1.000,00

I soci nell’anno 202X+1, potranno decidere di distribuire utili pari ad Euro 500,00*

 

*Sviluppo del conteggio:

In base all’Utile 20.000,00 applichiamo il primo parametro di distribuzione che è l’80% del risultato positivo dell’esercizio diminuito delle perdite precedenti.

Quindi su una base imponibile di Euro 19.000,00 (20k – 1k), calcoliamo la % di distribuzione utili che i soci decidono di applicare, sempre sotto la soglia massima dell’80%, e otteniamo, al massimo, Euro 15.200,00, importo da calmierare in base al limite massimo imposto dalla norma:
comunque non superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato.”

 

Ipotizziamo un interesse massimo per i “buoni postali fruttiferi” pari 2,5% che lo aumentiamo, come previsto dalla norma, di due punti e mezzo, ottenendo una percentuale del 5,0% da applicare al capitale effettivamente versato (non solo sottoscritto), ed otteniamo, nel nostro esempio, un utile massimo distribuibile di Euro 500,00.

 

Attenzione: non può essere mai distribuito un importo maggiore dell’ottanta percento degli utili al netto delle imposte anche se il conteggio con base “buoni postali fruttiferi” venisse di importo maggiore.

 

Aumento del Capitale Sociale tramite l’utilizzo degli utili

La norma prevede che i soci possono deliberare in merito all’utilizzo di parte degli utili generati, sempre al netto delle perdite precedenti, per l’aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato dai soci, ma nei limiti delle variazioni dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati, calcolate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) per il periodo corrispondente a quello dell'esercizio sociale in cui gli utili e gli avanzi di gestione sono stati prodotti.

 

Cerchiamo prima di analizzare cosa è “aumento gratuito del capitale sociale”.

L’art. 2442, c.c., disciplina questa operazione, stabilendo che «l’assemblea può aumentare il capitale, imputando a capitale le riserve e gli altri fondi iscritti in bilancio in quanto disponibili». Le azioni di nuova emissione dovranno avere le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, e dovranno essere assegnate gratuitamente agli azionisti in proporzione di quelle da essi già possedute. E' stabilito, inoltre, che l’aumento di capitale può attuarsi anche mediante aumento del valore nominale delle azioni in circolazione.

 

Per la società a responsabilità limitata l’art. 2481-ter Cod. Civ., relativo al passaggio di riserve a capitale, prevede che «la società può aumentare il capitale imputando ad esso le riserve e gli altri fondi iscritti in bilancio in quanto disponibili. In questo caso la quota di partecipazione di ciascun socio resta immutata».

In merito alle modalità di attuazione dell’operazione di aumento del capitale sociale, la disciplina delle S.r.l. prevede che si possa procedere solamente con l’incremento del valore delle partecipazioni già possedute dai soci, così da consentire che dell’operazione stessa beneficino tutti i soci preesistenti. In tal modo si rispetta il vincolo secondo cui i soci devono mantenere, anche dopo l’aumento del capitale, la stessa quota di partecipazione che possedevano prima.

 

Come evidenziato in uno studio del consiglio nazionale del notariato del 2014, all’aumento gratuito del capitale sociale ed alla riduzione facoltativa dello stesso, nelle ssd, potrebbe rivelarsi illegittimo.

 

La risposta sulla legittimità̀ di tali operazioni è strettamente correlata a determinate disposizioni statutarie circa il rimborso della quota di partecipazione al socio in caso di liquidazione, totale o parziale, della società̀.

 

Se, infatti, è prevista statutariamente la totale devoluzione del patrimonio residuo a fini sportivi, nulla impedisce di considerare ammissibile l’aumento gratuito del capitale.

Se, al contrario, lo statuto preveda il diritto del socio a vedersi rimborsato, in sede di liquidazione totale o parziale della società̀, al massimo il valore nominale della quota, l’aumento gratuito del capitale, mediante imputazione a capitale delle riserve, consentirebbe un’attribuzione vietata al socio degli utili accantonati, sebbene rinviata alla data successiva della liquidazione totale o parziale.

 

Con la riforma si prevede la possibilità anche alle ssd che hanno nello statuto la possibilità di rimborso della quota di partecipazione al socio in caso di liquidazione della società̀ di procedere all’aumento gratuito del capitale ma nei limiti indicati dalla norma.

 

Facciamo l’esempio di una Ssd a R.L., con Capitale Sociale di Euro 10.000,00 i.v., che gestisce una palestra, e che chiude nell’esercizio 202X, dopo le imposte, con un utile pari ad Euro 20.000,00 e che negli anni precedenti ha avuto perdite per 1.000,00

I soci nell’anno 202X+1, potranno decidere di procedere all’aumento gratuito del capitale per un importo pari ad Euro 800,00*

 

 

 

*Sviluppo del conteggio:

In base all’Utile 20.000,00 applichiamo il primo parametro di distribuzione che è l’80% del risultato positivo dell’esercizio diminuito delle perdite precedenti.

Quindi su una base imponibile di Euro 19.000,00 (20k – 1k), calcoliamo la % di utili destinabili all’aumento di capitale che i soci decidono di applicare, sempre sotto la soglia massima dell’80%, e otteniamo, al massimo, Euro 15.200,00, importo da calmierare in base al limite massimo imposto dalla norma:
nei limiti delle variazioni dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati, calcolate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) per il periodo corrispondente a quello dell'esercizio sociale in cui gli utili e gli avanzi di gestione sono stati prodotti, oppure alla distribuzione

 

Partendo dall’assunto che per chi scrive la base imponibile è sempre il capitale versato e sottoscritto ed ipotizzando un “indice ISTAT” ad aprile 202X+1,  pari all’8% , otteniamo, nel nostro esempio, un possibile aumento gratuito del capitale sociale al massimo di Euro 800,00.

 

Attenzione: non può essere comunque possibile un aumento gratuito del capitale sociale per un importo maggiore dell’ottanta percento degli utili al netto delle perdite anche se il conteggio con base “indice ISTAT” venisse di importo maggiore.

 

Riparto di utili ai soci & Aumento del Capitale Sociale tramite l’utilizzo degli utili

 

La riforma, modifica la possibilità di distribuzione di utili ai soci e l’aumento del capitale sociale tramite l’utilizzo degli utili ma non è chiaro se i soci debbono scegliere l’una o latra novità o possono, pur restando sotto la percentuale dell’utile distribuibile applicarli entrambi.

 

Se prendiamo gli esempi proposti nell’articolo potremmo ipotizzare un riparto di utili ai soci di Euro 500,00 ed un aumento del Capitale Sociale tramite l’utilizzo degli utili di Euro 800,00.

La somma delle due operazioni, pari ad 1.300,00, resta sotto la percentuale dell’ottanta percento, di utile disponibile per i soci.

 

 

Riflessioni e conclusioni

 

Il legislatore nel 2002, con la legge 289, istituisce le Società di Capitali Sportive, perché si rende conto che non basta più, per sviluppare lo sport nel settore privato “l’aggregazione” che fino al tempo, in forma democratica, aveva visto la creazione di mole Associazioni Sportive Dilettantistiche; ma serviva attrarre oltre che “persone”, capitali; Ma oggi viene fatto un ulteriore passo in avanti in tal senso.

Con la “riforma dello sport” si comprende che non basta più che i capitali investiti nelle ssd, possono essere congelati nel tempo e restituiti ai soci solo dopo la cancellazione al netto della liquidazione di questa. Oggi si comprende che per attrarre capitali si deve anche permettere il loro “rendimento” e “mantenere nel tempo, fino alla restituzione, il loro valore”.

E’ parere di chi scrive che con la percentuale dell’80% di riparto di utili, ovviamente al netto delle perdite, si vuole evidenziare che parte del risultato positivo è anche merito delle agevolazioni date da parte del legislatore e pertanto parte dell’utile, comunque, debba essere reinvestita. Mentre si lascia la possibilità di remunerare i soci per il capitale investito realmente, ecco perché non basta la sottoscrizione delle quote al fine del conteggio. Viene infatti, dal legislatore, messo un limite di riparto di utili pare al rendimento dei buoni postali fruttiferi aumentati di due punti e mezzo.

Il legislatore ha anche compreso che se uno versa il capitale sociale in una società sportiva che magari viene cancellata dopo 20 anni non avrebbe, in termini di capacità di  spesa, la stessa somma al momento che tornasse in possesso delle somme date per sviluppare l’attività sportiva condotta dalla società, ma bensì una somma con un potere di acquisto assai inferiore, ed è per questo che ne consente l’aumento del capitale sociale tramite l’utilizzo degli utili nei limiti delle variazioni dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati, calcolate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) per il periodo corrispondente a quello dell'esercizio sociale in cui gli utili e gli avanzi di gestione sono stati prodotti, oppure alla distribuzione.


Suggeriamo ai lettori di attendere a modificare gli statuti od inserire le nuove clausole nelle prossime costituzioni di ssd, l’uscita di chiarimenti da parte dell’agenzia delle entrate o un “studio”, come nel 2004, del consiglio nazionale del notariato in modo da eliminare ogni dubbio.

Dott. Mattonai Luca – Tributarista Esperto in SSD

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