Muovendo dalle puntuali considerazioni svolte nella prima parte di questo contributo in ordine alla necessità di una scelta “sostanziale” del Responsabile safeguarding, la decisione della Corte Federale d’Appello n. 88/2025-2026 consente di compiere un ulteriore passo, spostando l’attenzione dal solo profilo soggettivo del designato al più ampio tema della “colpa preventiva” dell’ente e dei suoi vertici. Il caso offre infatti l’occasione per interrogarsi non solo su chi venga nominato, ma su come la società sportiva organizzi complessivamente i propri presìdi di prevenzione e controllo, alla luce di uno standard probatorio che la CFA qualifica espressamente in
termini di “confortevole convincimento”.
La Corte, nel confermare la responsabilità dell’allenatore, richiama in modo esplicito l’ormai consolidato standard probatorio del “più probabile che non” integrato dalla regola del “confortevole convincimento”, mutuato tanto dalla giurisprudenza del Collegio di Garanzia quanto da quella civile di legittimità. Non è richiesta l’esclusione di ogni ragionevole dubbio, ma la costruzione, sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti, di un quadro di responsabilità che risulti prevalente
rispetto alle ipotesi alternative prospettate dalla difesa.
Questo passaggio, solo in apparenza confinato al giudizio sull’allenatore, ha ricadute dirette anche sul versante organizzativo: la Corte non si accontenta di verificare se formalmente esistano modelli, codici e responsabili, ma valuta in concreto se tali strumenti abbiano funzionato o meno alla luce dei fatti accertati. In altre parole, l’esito istruttorio non “si ferma” alla condotta del singolo, ma viene utilizzato come cartina di tornasole per misurare l’effettività del sistema di safeguarding predisposto dalla società.
Uno dei profili più significativi della pronuncia è il netto superamento dell’argomento, valorizzato in primo grado, secondo cui Presidente e Responsabile safeguarding sarebbero esenti da responsabilità perché non informati tempestivamente delle condotte dell’allenatore. La CFA considera tale impostazione incompatibile con la posizione di garanzia che grava su entrambi, posizione che nasce da una investitura formale ma va verificata in concreto alla luce dei compiti di protezione del bene giuridico “integrità psico-fisica delle atlete”.
La colpa viene così collocata “a monte”: non si rimprovera ai vertici societari di non essere intervenuti quando i fatti erano già manifesti, ma di non avere strutturato e alimentato quel sistema di vigilanza interna, ascolto e monitoraggio che avrebbe dovuto ridurre drasticamente la probabilità che tali fatti potessero verificarsi o protrarsi nel tempo. È questa la “colpa preventiva” cui allude la Corte: una responsabilità omissiva che si radica nell’assetto organizzativo inadeguato, più che nel singolo mancato intervento.
Rispetto alla ricostruzione già offerta nella prima parte, che ha posto in luce la specifica culpa in eligendo del Presidente sulla scelta di un responsabile non adeguato, la sentenza consente di allargare lo sguardo all’intreccio tra eligendo e vigilando come due facce della stessa medaglia. Da un lato, viene rimproverato al Presidente di non aver selezionato un soggetto dotato di competenze, autonomia e consapevolezza adeguate all’incarico, in un settore – quello della tutela da abusi e discriminazioni – espressamente qualificato dalla riforma come “sensibile”.
Dall’altro lato, la Corte censura la totale assenza di interlocuzione e controllo sull’operato del Responsabile, quasi che la nomina esaurisse l’obbligo di protezione. Ne deriva un quadro nel quale la culpa in eligendo non è più solo un’imprudente “firma” su una delibera, ma l’avvio di un rapporto che deve essere alimentato nel tempo da riunioni, report, verifiche sulle condizioni del gruppo squadra e, se del caso, interventi correttivi. In mancanza di tutto ciò, la responsabilità dell’ente e dei suoi apicali appare, agli occhi della CFA, difficilmente evitabile.
Se, come evidenzia la decisione, la semplice adozione di regolamenti e codici non basta a escludere la responsabilità quando emergono situazioni di abuso, la conseguenza pratica per le società sportive è una profonda revisione della propria governance interna. Alcune direttrici operative emergono con chiarezza dal combinato disposto tra sentenza FIGC, delibera CONI n. 255/2023 e best practice richiamate nelle linee guida in materia di safeguarding.
In particolare, si rende necessario:
- prevedere canali di ascolto strutturati (anche informali) per atlete e famiglie, soprattutto in presenza di minori, così da intercettare tempestivamente segnali di disagio;
- calendarizzare momenti periodici di confronto tra Presidente, consiglio direttivo, Responsabile safeguarding e staff tecnico, con verbalizzazione essenziale delle criticità emerse e delle misure decise;
- costruire un sistema minimo di “tracciabilità” delle attività di prevenzione (formazione, riunioni, ispezioni, quick response), non per burocratizzare la vita societaria, ma per poter dimostrare, in caso di procedimento disciplinare, l’effettività degli sforzi posti in essere.
In questa prospettiva, la figura del Responsabile safeguarding – come ben messo in luce nella prima parte – cessa definitivamente di essere un “guardiano passivo” per diventare un attore della governance, chiamato a proporre modifiche al modello, segnalare rischi al Safeguarder Officer dell’ente affiliante e, se necessario, sollecitare interventi urgenti a tutela degli atleti. La decisione n. 88/2025-2026 mostra che, se questo circuito virtuoso non si attiva, la responsabilità non si ferma più al singolo allenatore, ma risale l’intera catena decisionale della società.
Avv. Francesco Banchelli