La nuova rottamazione delle cartelle esattoriali.
La rottamazione delle cartelle è una delle novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2023.
Il governo ha previsto, oltre allo stralcio delle cartelle fino a 1000 euro previsto dall’art. 46 per i carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015, una nuova sanatoria per i debiti affidati per il recupero all’Agenzia delle Entrate-riscossione, nel periodo dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022.
Adesione alla nuova tregua fiscale entro il 2 maggio 2023
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Il Governo ha previsto delle misure ad hoc nel DdL di Bilancio 2023, per i contribuenti che hanno delle pendenze con l’Erario.
La norma prevede:
1. lo stralcio integrale automatico delle cartelle fino a 1.000 euro, per i ruoli andati alla riscossione fino al 2015 (si ricorda chela pace fiscale 2018 si era fermata allo stralcio dei carichi 2000-2010);
2. nuova rottamazione per gli importi superiori a 1.000 euro. È possibile effettuare il pagamento scontato per i carichi dal 2000 al 30 giugno 2022. In questo caso, i contribuenti potranno versare in luogo di sanzioni e interessi un forfait al 5% e dilazionare i pagamenti dovuti su un arco temporale di cinque anni (incluso il 2023);
3. coloro che sono destinatari di avvisi bonari possono pagare gli importi in due anni applicando la “regola del cinque”: sanzioni ridotte al 5% in 5 anni di dilazione;
4. definizione agevolata delle controversie tributarie: si paga il 5% solo per le liti fino a 100.000 euro in caso di doppia sconfitta integrale delle Entrate nei precedenti gradi o il 20% per le liti fino a 50.000 euro in cui l’Agenzia abbia perso in un solo grado.
Va detto che l’accesso alla tregua fiscale interessa tutti i debitori decaduti dalle prime tre rottamazioni e saldo e stralcio. In sostanza, quando riapriranno i termini per la presentazione delle istanze, i soggetti interessati potranno riallinearsi ai pagamenti scontati, sfruttando un arco temporale di cinque anni (dal 2023 al 2027).
Con l’adesione:
– saranno sospesi i termini di prescrizione e decadenza;
– saranno sospesi, fino alla scadenza della prima o unica rata, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti piani di dilazione del debito;
– non potranno essere iscritti nuovi fermi amministrativi e ipoteche (fatti salvi quelli già iscritti alla data di presentazione);
– non potranno essere avviate nuove procedure esecutive né proseguite quelle precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo.
Come fare domanda online entro la scadenza del 30 aprile
L’Agenzia delle Entrate-Riscossione, tramite il comunicato stampa del 20 gennaio 2023, ha annunciato che è possibile fare domanda per accedere alla nuova definizione agevolata.
I commi 231-252 dell’articolo 1, stabiliscono che rientrano nella definizione agevolata tutti i debiti contenuti nei carichi affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, anche se già oggetto di rottamazioni precedenti.
I beneficiari della tregua fiscale potranno pagare solamente l’importo del debito residuo senza dover sostenere anche i costi relativi a sanzioni, interessi di mora, interessi iscritti a ruolo e aggio.
Dovranno comunque essere versate le somme dovute a titolo di capitale, le spese per le procedure esecutive e i diritti di notifica. I debiti residui possono essere pagati in un’unica soluzione oppure in un massimo di 18 rate in 5 anni. In quest’ultimo caso le prime due, di importo pari al 10 per cento delle somme dovute in totale, sono in scadenza il 31 luglio e il 30 novembre 2023.
Le altre rate saranno di pari importo.
Il mancato pagamento della prima o unica rata e di quelle successive (salvo i cinque giorni di tolleranza) fa decadere dalla sanatoria e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi interessati dalla richiesta di nuova rottamazione.
I versamenti effettuati saranno considerati un acconto dell’importo dovuto complessivamente e non determinano l’estinzione del debito residuo.
La procedura di domanda per accedere alla definizione agevolata
I contribuenti interessati ad aderire alla nuova rottamazione delle cartelle 2023 possono utilizzare l’apposito servizio messo a disposizione dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione, direttamente dal sito istituzionale, “agenziaentrateriscossione.gov.it”.
La scadenza per l’invio delle richieste è fissata al prossimo 30 aprile 2023.
L’AdER ha messo a disposizione due modalità alternative per presentare la richiesta:
– online dalla propria area riservata;
– online dall’area pubblica del sito.
Nel primo caso, dopo aver effettuato l’accesso all’area riservata tramite credenziali SPID, CIE o CNS, sarà necessario compilare il form e indicare le cartelle e/o avvisi che si intendono inserire nella domanda di adesione alla definizione agevolata. L’istanza sarà acquisita direttamente e l’interessato riceverà una mail di presa in carico con la relativa ricevuta di presentazione in allegato.
Nel secondo caso, invece, non è necessario utilizzare alcun tipo di credenziale. La domanda si invia dall’area pubblica del sito compilando l’apposito form con i dati richiesti e allegando la documentazione di riconoscimento. Chi opta per la seconda modalità di presentazione riceverà una prima mail all’indirizzo indicato con un link da convalidare entro le 72 ore successive (una volta scaduta la richiesta sarà annullata). Dopo la convalida, si riceverà una seconda mail indicante la presa in carico della richiesta con numero identificativo e riepilogo dati. Infine, se la documentazione allegata è corretta, l’Agenzia invierà una terza mail con allegata la ricevuta di presentazione della domanda di adesione.
Per quanto riguarda il caso particolare dei carichi oggetto dei procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento, la domanda di adesione può essere presentata esclusivamente tramite posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo indicato nell’apposito modello “DA-LS-2023”, disponibile nella stessa pagina del sito dell’AdER.
Dott. Commercialista Andrea Sebastiani