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INAIL e prestazioni autonome: obblighi in ambito sportivo.
La costituzione Italiana stabilisce per tutti i cittadini il diritto alla salute sul luogo di lavoro, attraverso l’assicurazione INAIL viene garantita la tutela a tutti i lavoratori che subiscono un infortunio sul lavoro o contraggono una malattia.
In ambito sportivo tale tutela è da sempre garantita per tutti i lavoratori subordinati, molte sono le circolari dell’Istituto che richiamano la Legge 91/81.
Per calcolare il premio assicurativo dovuto all’INAIL si fa riferimento al decreto del 21 novembre 2022, che fa seguito alla deliberazione del Consiglio di amministrazione INAIL 10 ottobre 2022, n. 250; nel quale si stabiliscono i seguenti riferimenti tariffari da applicare ai lavoratori subordinati sportivi dal 1° gennaio 2023. Il decreto dispone che, ai fini della determinazione del premio di assicurazione, dovrà essere presa in considerazione la retribuzione imponibile dei lavoratori subordinati[1]. Relativamente ai riferimenti tariffari, dal 1° gennaio 2023, dovrà essere classificata:
– alla voce 0590 della gestione Industria (con la nuova declaratoria: Attività dei lavoratori sportivi) delle tariffe dei premi (decreto interministeriale 27 febbraio 2019) l’attività degli atleti, degli allenatori, dei direttori tecnico-sportivi, dei preparatori atletici e dei direttori di gara;
– alla voce 0610 della gestione Industria delle tariffe dei premi (decreto interministeriale 27 febbraio 2019) l’attività degli istruttori sportivi.
In realtà le categorie dei destinatari sportivi erano già stabilite dal decreto interministeriale 15 marzo 2005 recante Integrazione e ridefinizione delle categorie dei soggetti assicurati al fondo pensioni per i lavoratori dello spettacolo, istituito presso l’ENPALS, indicando tra i destinatari: impiegati, operai, istruttori ed addetti agli impianti e circoli sportivi di qualsiasi genere, palestre, sale fitness, stadi, sferisteri, campi sportivi, autodromi; direttori tecnici, massaggiatori, istruttori e i dipendenti delle società sportive.
Fino ad oggi in ambito dilettantistico invece l’INAIL precisava che i compensi erogati dal CONI[2], dalle Federazioni sportive nazionali, dall’UNIRE, dagli enti di promozione sportiva e dagli organismi che perseguono finalità sportivo-dilettantistiche riconosciuti da tali enti per l’esercizio diretto di attività sportivo-dilettantistiche (incluse le amministrativo-gestionali) sono qualificati come redditi diversi[3] e non più tra i redditi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa soggetti ad obbligo assicurativo; dunque gli sportivi dilettanti rientranti nelle suddette tipologie, i quali percepiscono compensi rientranti nella categoria dei redditi diversi, non sono più assoggettati all’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni prevista dall’art. 5 del Decreto legislativo n.38/2000 per i lavoratori parasubordinati.
Con i cambiamenti ad opera della legge delega n. 86/2019, la quale si esplica in un pacchetto di cinque decreti legislativi, che andranno ad incidere in maniera sostanziale, soprattutto per l’identificazione del lavoratore sportivo e l’abolizione della differenziazione del lavoro sportivo professionistico e dilettantistico.
In realtà la Circolare INAIL n. 11 del 24 febbraio 2022, prevede l’estensione dal 1° gennaio 2022 dell’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali ai lavoratori autonomi iscritti al fondo pensioni per i lavoratori dello spettacolo e dello sport, istituito allora presso l’ENPALS oggi INPS , indipendentemente dalla natura subordinata o autonoma del rapporto di lavoro. Il committente infatti sarà tenuto al versamento del premio assicurativo.
In ambito sportivo la suddetta circolare è un’ulteriore conferma che dall’entrata in vigore dell’articolo 34 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, i dirigenti sportivi, divenuti datori di lavoro a tutti gli effetti, dovranno effettuare il versamento del premio per i lavoratori, non solo subordinati ma anche per i lavoratori parasubordinati (co.co.co) e autonomi rientranti nell’art. 2222 del C.C..
La circolare INAIL n. 11 del 24 febbraio 2022, conferma esenzione dell’obbligo soltanto per le esibizioni musicali dal vivo in spettacoli o in manifestazioni di intrattenimento o in celebrazioni di tradizioni popolari e folkloristiche per la parte della retribuzione annua lorda percepita per tali esibizioni fino a 5.000 euro effettuate da specifiche categorie di soggetti, mentre non menziona la medesima esenzione in ambito sportivo, uniformandosi così alla futura legge dello sport.
Con la prossima entrata in vigore del D.lgs. 36 del 28.02.2021, recante norme relative alle associazioni e società sportive dilettantistiche e professionistiche e del lavoro sportivo, slittata al 1 luglio 2023, i dirigenti sportivi vedono sempre più vicina la necessità di informarsi sugli adempimenti necessari. Tutti i soggetti che a qualsiasi titolo percepiscono un compenso sportivo sono considerati lavoratori a tutti gli effetti, configurandosi la necessità per i dirigenti/ datori di lavoro di adempiere a tutti gli obblighi vigenti nella normativa generale, tra cui il versamento premio INAIL. Quindi mentre prima le prestazioni parasubordinate, quali collaborazione coordinata e continuativa in ambito sportivo non era soggetta a tale obbligo con l’entrata in vigore anche per i lavoratori parasubordinati sarà necessario aprire una posizione Inail e versare il relativo premio.
Gioia Baldini, Consulente Fiscale