L’agenzia delle Entrate con a Risoluzione N° 38/E, dell’11 aprile 2014 si è espressa relativamente alle somme percepite dagli sportivi dilettanti, in particolare con riferimento ai rimborsi spese delle indennità chilometriche.
Tuttavia è necessario precisare le differenze tra sportivi professionisti e sportivi dilettanti. Le prestazioni dei primi sono infatti regolamentate dalla Legge 91/1981 e costituiscono oggetto di un contratto di lavoro dipendente o in alcuni casi di lavoro autonomo. Nel caso degli sportivi dilettanti invece non esiste una disciplina civilistica compiuta relativa all’attività di questi ultimi, facendo rientrare gli importi percepiti dagli stessi nella categoria dei “redditi diversi”(regolamentati dall’Art. 67, comma 1, lettera m, del Tuir)
Il successivo Art. 69, comma 2, del Tuir prevede un regime a favore stabilendo che “Le indennità, i rimborsi forfetari, i premi e i compensi non concorrono a formare il reddito per un importo non superiore complessivamente nel periodo d’imposta a € 10.000,00. Non concorrono, altresì a formare il reddito i rimborsi di spese documentate relative al vitto, all’alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale.”
Riassumendo:
Affinché i rimborsi spesa non concorrano a formare il reddito imponibile devono essere:
- Rimborsi spesa documentati relativi a vitto, alloggio, viaggio e trasporto (comprese le indennità chilometriche).
- Prestazioni effettuate fuori dal comune di residenza del soggetto interessato che percepisce l’indennità chilometrica.
Come si calcolano le l’indennità per i rimborsi?
Le indennità per rientrare tra le spese documentate non possono essere forfetarie, ma devono essere obbligatoriamente quantificate in base al tipo di veicolo e alla distanza percorsa facendo riferimento agli importi e indicatori contenuti nelle tabelle dell’ACI.
Qual è il comune da prendere in considerazione?
Per quanto concerne le condizioni per considerare la prestazione effettuata fuori dal territorio comunale si deve prendere come riferimento il comune dove risiede o ha dimora abituale il collaboratore che percepisce l’indennità kilometrica.