Nuova definizione agevolata.
Siamo ormai ai nastri di partenza della definizione agevolata introdotta dalla Legge di Bilancio 2023.
Il governo ha previsto, oltre allo stralcio delle cartelle fino a 1000 euro previsto dall’art. 46 per i carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015, una nuova sanatoria per i debiti affidati per il recupero all’Agenzia delle Entrate-riscossione, nel periodo dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022.
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Stralcio dei debiti fino a mille euro
L’articolo 1, commi 222-230, della Legge n. 197/2022 prevede l’annullamento automatico, alla data del 31 marzo 2023, senza alcuna richiesta da parte del contribuente, dei singoli debiti affidati all’Agente della riscossione dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015, di importo residuo fino a mille euro.
La norma stabilisce che, per gli enti creditori diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali:
- lo “Stralcio” riguarda esclusivamente le sanzioni e gli interessi, compresi gli interessi di mora. Il capitale, le somme maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e le spese di notifica delle cartelle restano interamente dovuti;
- per quanto riguarda le sanzioni per violazioni del Codice della strada e le altre sanzioni amministrative, (diverse dalle sanzioni irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali), lo “Stralcio” si applica limitatamente agli interessi, e non annulla le sanzioni e le somme maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento.
La Legge prevede, inoltre, che gli enti creditori diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali possano stabilire di non applicare lo “Stralcio” (cd. annullamento parziale) e, quindi, di evitare l’annullamento automatico previsto, adottando uno specifico provvedimento e comunicandolo all’Agente della riscossione entro il 31 gennaio 2023.
Definizione agevolata
L’articolo 1, commi 231-252, della Legge n. 197/2022 ha introdotto una nuova Definizione agevolata per i debiti contenuti nei carichi affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, anche se ricompresi in precedenti misure agevolative di cui si è determinata l’inefficacia.
La disposizione prevede la facoltà, per il contribuente, di estinguere i debiti iscritti a ruolo senza corrispondere le somme affidate all’Agente della riscossione a titolo di interessi e sanzioni, interessi di mora nonché il cd. aggio.
Sono da considerare nell’importo dovuto le somme a titolo di capitale e le spese per le procedure esecutive e i diritti di notifica.
Con l’adesione:
– saranno sospesi i termini di prescrizione e decadenza;
– saranno sospesi, fino alla scadenza della prima o unica rata, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti piani di dilazione del debito;
– non potranno essere iscritti nuovi fermi amministrativi e ipoteche (fatti salvi quelli già iscritti alla data di presentazione);
– non potranno essere avviate nuove procedure esecutive né proseguite quelle precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo.
Quali sono le scadenze
L’importo dovuto potrà essere versato in un’unica soluzione oppure dilazionato in un massimo di 18 rate in 5 anni, con le prime due (di importo pari al 10% delle somme complessivamente dovute) in scadenza al 31 luglio e 30 novembre 2023. Le restanti rate, ripartite nei successivi 4 anni, andranno saldate il 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2024. In caso di pagamento rateale saranno dovuti dal 1° agosto 2023 interessi al tasso del 2 per cento annuo.
Il mancato pagamento della prima o unica rata e di quelle successive (salvo i cinque giorni di tolleranza) fa decadere dalla sanatoria e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi interessati dalla richiesta di nuova rottamazione.
I versamenti effettuati saranno considerati un acconto dell’importo dovuto complessivamente e non determinano l’estinzione del debito residuo.
Come fare domanda per accedere alla definizione agevolata
I contribuenti interessati ad aderire alla nuova rottamazione delle cartelle 2023 possono utilizzare l’apposito servizio messo a disposizione dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione, direttamente dal sito istituzionale, “agenziaentrateriscossione.gov.it”.
La scadenza per l’invio delle richieste è fissata al prossimo 30 aprile 2023.
Per aderire alla Definizione agevolata, entro il 30 aprile 2023, il contribuente deve presentare una dichiarazione di adesione esclusivamente in via telematica, nelle modalità di seguito indicate:
– online dalla propria area riservata;
– online dall’area pubblica del sito.
– tramite intermediario delegato
– Nel primo caso, dopo aver effettuato l’accesso all’area riservata tramite credenziali SPID, CIE o CNS, sarà necessario compilare il form e indicare le cartelle e/o avvisi che si intendono inserire nella domanda di adesione alla definizione agevolata. L’istanza sarà acquisita direttamente e l’interessato riceverà una mail di presa in carico con la relativa ricevuta di presentazione in allegato.
Nel secondo caso, invece, non è necessario utilizzare alcun tipo di credenziale. La domanda si invia dall’area pubblica del sito compilando l’apposito form con i dati richiesti e allegando la documentazione di riconoscimento. Chi opta per la seconda modalità di presentazione riceverà una prima mail all’indirizzo indicato con un link da convalidare entro le 72 ore successive (una volta scaduta la richiesta sarà annullata). Dopo la convalida, si riceverà una seconda mail indicante la presa in carico della richiesta con numero identificativo e riepilogo dati. Infine, se la documentazione allegata è corretta, l’Agenzia invierà una terza mail con allegata la ricevuta di presentazione della domanda di adesione.
Nel terzo caso, delegando un intermediario di fiducia.
Il contribuente ha la facoltà di richiedere il prospetto informativo dei carichi affidati all’agenzia delle Entrate Riscossione con le stesse modalità sopra indicate, che verrà inviato dalla stessa Agenzia delle Entrate Riscossione entro 24h a mezzo mail.
Per quanto riguarda il caso particolare dei carichi oggetto dei procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento, la domanda di adesione può essere presentata esclusivamente tramite posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo indicato nell’apposito modello “DA-LS-2023”, disponibile nella stessa pagina del sito dell’AdER.
Dott. Commercialista Andrea Sebastiani