Collaboratori Sportivi: rapporto di lavoro di natura subordinata?

Secondo il Tribunale di Prato, in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro e della Previdenza e Assistenza obbligatorie, non riveste natura di lavoro subordinato il rapporto con i collaboratori sportivi se non si devono richiedere autorizzazione scritte per le assenze e se vi è organizzazione autonoma dei corsi in base alla disponibilità.

Sul tema esaminiamo una recente Sentenza del tribunale di Prato (Sentenza n.202/2021 pubblicata il 15.02.2022)

Il caso: L’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Prato – Pistoia, con Ordinanza ingiunzione n.150/2018 del 21 maggio 2018, a seguito di un controllo contestava ad una SSDaRL la natura subordinata del rapporto di lavoro di alcuni collaboratori percettori i cosiddetti compensi sportivi, in qualità di istruttori e di collaboratori amministrativo-gestionali, con conseguente calcolo dei contributi previdenziali non versati. L’Ispettorato rilevava come dalle dichiarazioni raccolte in sede di istruttoria fosse emerso con chiarezza che le mansioni e le modalità di svolgimento del lavoro fossero quelle tipiche del rapporto di lavoro subordinato, dal momento che i presunti collaboratori percepivano un compenso proporzionato alle ore di lavoro prestate, erano eterorganizzati ed eterodiretti dal datore di lavoro e non avevano alcuna autonomia nell’organizzazione né nell’esecuzione della prestazione. La società si costituiva a mezzo del suo legale rappresentante sostenendo che la si era avvalsa di collaboratori, con contratti di collaborazione continuata e continuativa, i quali non erano tenuti ad osservare un orario di lavoro, se non quello necessario e richiesto dallo svolgimento della loro attività, e la presenza nei locali della palestra era stabilita autonomamente dai collaboratori stessi, senza vincoli di orario e in assenza di controllo da parte dei titolari dell’attività. Tant’è che non era necessario chiedere permessi per assentarsi, essendo sufficiente coordinarsi con gli altri colleghi; inoltre, i collaboratori non erano soggetti alle direttive e al potere disciplinare della società. Ebbene, l’istruttoria svolta ha dimostrato che i contratti stipulati dalla Società Sportiva non celassero affatto rapporti di tipo subordinato, mancando di tale categoria il requisito, tipico, dell’eterodirezione. In particolare, per coloro che erano impiegati alla reception, dalle dichiarazioni testimoniali è emerso che i turni venivano organizzati in autonomia, mettendosi d’accordo con i colleghi (“non veniva imposto un orario, se riuscivamo ad arrivare ad accordo sul punto e non vi era problema articolavamo l’orario sulla base delle nostre proposte”), in modo da coprire eventuali assenze o impedimenti, senza orari prestabiliti (“per i turni ci mettevamo d’accordo tra di noi, sempre rispettando una rotazione”; “noi ci mettevamo d’accordo come gestire, per quello che ricordo non vi era un orario prestabilito”). Riguardo a eventuali permessi le testimoni hanno entrambe parlato di una “comunicazione” ai titolari, senza necessità di una loro autorizzazione: in particolare un teste ha affermato “o lo dicevo a Marco o comunque ci si diceva tra noi colleghi”, mentre un altro teste ha affermato: “non ricordo perfettamente, ma mi sembra che in caso di assenza comunicassimo la circostanza a xxxx, era lui la persona di riferimento per qualsiasi questione”. Per quanto riguarda gli istruttori di palestra hanno entrambi confermato una libera gestione degli orari. In particolare, il palinsesto dalla palestra era modulato sulla base della disponibilità data dagli istruttori, i quali erano vincolati soltanto al rispetto degli orari dei rispettivi corsi, che però potevano essere modificati dagli istruttori stessi sulla base delle presenze e delle rispettive esigenze, coordinandosi tra di loro (“in caso di impossibilità mi mettevo d’accordo con xxxx per i corsi”). Una consulente della palestra, che si occupava della vendita degli abbonamenti, riguardo all’orario, ha affermato di ricordare che vi erano dei turni da rispettare, ma di non ricordare chi li gestisse, né a chi dovesse rivolgersi per eventuali permessi o per allontanarsi dal luogo di lavoro. Ha poi chiarito, per quanto riguarda i suoi compensi, che “vi era un fisso, più le provvigioni per i vari abbonamenti”. L’istruttoria svolta, in conclusione, non ha fatto emergere la sussistenza degli indici tipici della subordinazione, quali, ad esempio, un orario di lavoro predeterminato da parte della società datrice di lavoro, la soggezione dei collaboratori alle direttive della società per quanto riguarda le modalità e i tempi di svolgimento delle mansioni o, ancora, la loro soggezione al potere disciplinare del datore di lavoro. Invero, non può ritenersi provata l’eterodirezione per il fatto che i dichiaranti, in sede amministrativa, hanno affermato che le assenze dovevano essere comunicate “ai vari amministratori che si sono succeduti” o che era necessario chiedere “un permesso” per allontanarsi da lavoro o, ancora, che erano gli amministratori a indicare i turni di lavoro. A ben guardare, anzi, si tratta di affermazioni compatibili con le dichiarazioni poi rese in udienza. Basti pensare, con riferimento alle assenze, che nessuno in occasione dell’istruttoria amministrativa ha mai fatto menzione della necessità di acquisire una preventiva autorizzazione, di modo che la semplice comunicazione ai titolari (peraltro confermata in sede di udienza) ben può ritenersi ragionevole nell’ottica della necessità di organizzare l’attività della palestra. Ad analoghe conclusioni deve pervenirsi in relazione agli orari, rispetto ai quali non è emersa una predeterminazione da parte dei gestori, ma solo la loro “indicazione” da parte di tali soggetti, del tutto compatibile con quanto affermato davanti al giudice e, cioè, che gli orari erano stabiliti sulla base delle disponibilità comunicate dai collaboratori, i quali erano poi liberi di modificare i turni in corso d’opera a seconda dell’attività da svolgere (nulla è stato detto in sede di istruttoria amministrativa, invece, rispetto alla possibilità di organizzarsi autonomamente tra colleghi per modificare i turni). PER CONCLUDERE Il Tribunale di Prato, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, accoglie il ricorso e per l’effetto annulla l’ordinanza ingiunzione opposta. Risulta evidente che per definire la natura del rapporto di lavoro dei collaboratori sportivi come subordinata occorre provare e dimostrare in giudizio la eterodirezione da parte del legale rappresentante della Società Sportiva. La mancata richiesta delle autorizzazioni scritte per le assenze e l’organizzazione autonoma dei corsi in base alla disponibilità dei collaboratori stessi sono stati ritenuti elementi idonei e sufficienti a provare la mancanza della suddetta eterodirezione. 

|Di Francesco Banchelli, Avvocato del Foro di Pisa|

Total
0
Shares
Articoli correlati