I giudici del Tribunale di Ancona, con una sentenza dell’aprile 2013, chiariscono la differenza tra collaboratore autonomo e dipendente.
La sentenza riguarda un ricorso promosso dalla Direzione Provinciale del Lavoro contro un’Associazione Sportiva Dilettantistica. Quest’ultima mirava infatti a far riconoscere la sussistenza di rapporti di lavoro subordinato tra la Associazione Sportiva Dilettantistica e gli istruttori che operavano nella palestra gestita da tale associazione, contestuali alla promozione dello sport dilettantistico e contestati dall’organo di ispezione, a seguito del disconoscimento della natura giuridica di associazione sportiva dilettantistica e qualificata come società commerciale con processo verbale dell’Agenzia delle Entrate.
A chi spetta la valutazione della natura giuridica di un’associazione sportiva dilettantistica?
Sotto questo profilo il Giudice ha precisato che “la natura giuridica dell’associazione interessata deve essere correttamente ricondotta a quella di associazione sportiva dilettantistica come certificato dal CONI” dal momento che “come già osservato da questo Tribunale in altra pronuncia, il verbale dell’Agenzia delle Entrate, che nega la natura di associazione sportiva dilettantistica, invero accerta unicamente circostanze idonee a qualificare come commerciale l’attività svolta e non tali da incidere sulla natura giuridica e sulla qualificazione dell’associazione”. Ciò significa che “non spetta agli ispettori dell’Agenzia delle Entrate la qualificazione delle associazioni sportive dilettantistiche (qualificazione che come si è sopra rilevato spetta unicamente al CONI) potendo essi valutare unicamente l’eventuale impostazione commerciale dell’attività ai fini dell’operatività o meno di agevolazioni fiscali, valutazione che non può incidere in alcuna maniera sul diverso ambito giuridico di cui si discute nel presente procedimento”.
In parole più semplici ciò significa che l’Agenzia Entrate non può disconoscere la natura sportiva dilettantistica di un Ente dal momento che solo il CONI ha la facoltà di definire “sportivo” un sodalizio.
In questa sentenza viene trattata anche l’applicabilità dei rimborsi ex lege 342/2000 (i famosi 7500 euro) agli istruttori sportivi di una ASD.
Che requisiti deve avere un rapporto di lavoro subordinato?
Nel caso in oggetto il Giudice afferma in prima battuta che “è pacifico che grava sulla Direzione Provinciale del Lavoro la prova della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra l’associazione e gli istruttori”. In altre parole, se la tipologia di rapporto tra l’ASD e gli istruttori è effettivamente di tipo subordinato, come sostengono i funzionari della Direzione Provinciale del Lavoro, spetta proprio a questi ultimi dimostrarne i requisiti.
Il rapporto di subordinazione presuppone infatti una serie di elementi oggettivi indicati dal Giudice stesso in tre insiemi distinti di criteri, in un preciso ordine gerarchico:
1) i criteri che riguardano il vincolo della subordinazione in sé, quali l’assoggettamento, il modo delle direttive, l’esistenza di un potere disciplinare, di controllo e vigilanza;
2) i criteri esterni rispetto al contenuto dell’obbligazione che sostituiscono il criterio principale o lo rafforzano in caso di sua attenuazione, come la continuità, l’inserimento, la collaborazione;
3) i criteri residuali, che hanno soltanto la funzione di rafforzare i precedenti ma non possono sostituirli, come l’orario di lavoro prestabilito, la retribuzione predeterminata e a cadenza fissa, il nomen iuris dato dalle parti”.
Dal momento che, prosegue la sentenza, “ex art. 1322 c.c. le parti hanno la libertà non di nominare come che sia il contenuto del loro contratto, ma di scegliere se svolgere la prestazione lavorativa convenuta secondo le modalità proprie del tipo legale della subordinazione o del lavoro autonomo, apprestandone coerentemente gli strumenti fattuali propri del tipo giuridico prescelto”. Nel caso specifico i vari istruttori hanno evidenziato:
– di avere fatto presente di non potere assumere un impegno fisso essendo interessati a gestirsi con libertà secondo le proprie esigenze in quanto alcuni avevano altre attività anche come lavoratori dipendenti (dichiarazione …);
– di potersi assentare senza previa autorizzazione e senza giustificare le assenze avvisando più che altro per cortesia e senza preoccuparsi di trovare un sostituto che veniva reperito in alcuni casi dal Presidente (dichiarazione …);
– di avere deciso liberamente gli orari e i giorni delle lezioni concordandole con il Presidente che elaborava il programma annuale (dichiarazione …);
– di essere del tutto autonomi nella gestione della propria attività sportiva (dichiarazione …),
Si tratta dunque di circostanze del tutto inconciliabili con l’esercizio del potere di controllo proprio del datore di lavoro in un rapporto di lavoro subordinato.
In buona sostanza quindi potremmo desumere che se un istruttore nell’ambito della prestazione sportiva è libero di assentarsi senza preavviso/giustificazione e decide liberamente gli orari essendo altresì autonomo nella gestione della propria attività sportiva, è dunque nelle condizione di svolgere un’altra “attività di lavoro” (oltre la prestazione sportiva) e senza dubbio può ricevere i cosiddetti rimborsi sportivi, esenti da tassazione, fino ad una soglia massima di 7.500 Euro/anno (ex legge 342/2000), sempre che l’Associazione o Società Sportiva Dilettantistica siano iscritte al registro CONI e rispettino le procedure gestionali e la normativa vigente.
A tal proposito consigliamo di evidenziare nei contratti quando il collaboratore ha un altro impiego.