ASD PERSONALITA’ GIURIDICA

 “La personalità giuridica nelle ASD, un caso concreto in sede di costituzione”

Il d.lgs. 39/2021, che ha attuato quella parte della riforma dello sport riguardante la “semplificazione di adempimenti relativi agli organismi sportivi”, include interessanti disposizioni in materia di acquisizione della personalità giuridica da parte delle ASD.

Il tema sta particolarmente a cuore a presidenti e consiglieri, considerato che la personalità giuridica caratterizza quegli enti in cui:

– esiste una perfetta separazione fra il patrimonio sociale e quello delle persone che agiscono in nome e per conto degli stessi enti;

– la responsabilità patrimoniale per le obbligazioni assunte è limitata unicamente al patrimonio sociale.

Gli amministratori di ASD non dotate di personalità giuridica rispondono in modo solidale ed illimitato, con il proprio patrimonio personale, per le obbligazioni contratte dal sodalizio. Questa estesa e pesante responsabilità coinvolge presidente e consiglieri sotto diversi aspetti: in sede contrattuale, extra contrattuale, dal punto di vista fiscale.

In altre parole la personalità giuridica può essere vista come uno scudo volto a tutelare il patrimonio personale degli amministratori (presidente e consiglieri) contro un’eventuale aggressione da parte dei creditori della ASD, i quali possono agire direttamente contro di loro anche senza una preventiva azione verso l’associazione.

La mitigazione di questi rischi è stata storicamente possibile per una ASD solo seguendo una procedura di riconoscimento della personalità giuridica, che prevede un’istanza agli Uffici Territoriali del Governo (UTG) per i soggetti operanti su base nazionale oppure alle Regioni e le Province autonome per quei soggetti attivi a livello regionale. L’elemento critico, per avere esito favorevole all’istanza, è il possesso di un patrimonio minimo, la cui entità non è mai stata indicata in modo univoco dalla norma ma è stata definita autonomamente dai vari UTG locali e dalle regioni. Generalmente il patrimonio minimo richiesto si aggira sull’ordine delle diverse decine di migliaia di euro. Tale circostanza è stata da sempre un pesante ostacolo per l’ottenimento della personalità giuridica.

In questa situazione interviene la riforma dello sport, che attraverso l’art. 14 del d.lgs. 39/2021 prevede per le ASD un percorso nuovo ed alternativo per ottenere più facilmente la tanto agognata personalità giuridica. La norma sostanzialmente NON richiede un patrimonio minimo e prevede l’intervento di un notaio, il quale provvede a:

– rogitare l’atto costitutivo o la modifica dello statuto nel caso l’ASD già esistesse;

– verificare la sussistenza delle condizioni previste dalla legge per la costituzione dell’ente con particolare riferimento alla natura dilettantistica;

– depositare entro 20 giorni la documentazione presso il competente ufficio del Dipartimento per lo sport.

Dopo l‘intervento del notaio, il Dipartimento per lo sport, verificata la correttezza della procedura, provvede ad iscrivere la ASD nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche.

E’ utile ricordare la tempistica di questa riforma:

1)     tutto nasce dalla legge delega per la riforma dello sport (legge 86/2019) pubblicata in Gazzetta Ufficiale (G.U.) in data 16/08/2019;

2)     in data 19/03/21 viene pubblicato in G.U. il decreto (d.lgs. 39/2021) con cui il Governo attua parte delle riforma;

3)     disposizioni di legge successive fissano come data di entrata in vigore della norma in oggetto il giorno 31/08/22.

 

Ebbene dopo oltre tre anni dalla pubblicazione della legge delega, dopo alcuni mesi dall’entrata in vigore della norma, i soci fondatori di un’ASD hanno scelto di richiedere immediatamente la personalità giuridica seguendo il nuovo percorso messo a punto dal legislatore.

Il notaio incaricato ha scrupolosamente seguito quanto prevede la nuova normativa e all’atto di presentare l’istanza si è dovuto arrendere a questa circostanza di fatto: NON SONO ANCORA STATE DEFINITE LE MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA. Il Dipartimento per lo sport, infatti, in data 26/08/2022 ha emanato il regolamento di gestione del nuovo Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche ma ha esplicitamente rinviato al futuro le modalità di presentazione dell’istanza in oggetto (art. 6 punto 3 del regolamento). Al momento non si hanno notizie in merito.

Pertanto, nonostante il nuovo Registro sia operativo da mesi, il procedimento semplificato per l’ottenimento della personalità giuridica non risulta percorribile.

Le domande che ci possiamo porre sono molteplici:

        si tratta di un mero ritardo operativo?

        oppure si è voluto “prendere tempo” in attesa che il legislatore intervenga ulteriormente sul tema?

        gli amministratori di ASD non hanno atteso sin troppo per una norma come quella in esame? E’ il caso di procrastinare ancora?

        cosa consigliare alle ASD che vorrebbero richiedere la personalità giuridica?

La norma nella sua attuale formulazione è sicuramente perfettibile, in particolare sarebbe opportuno definire un patrimonio minimo, magari anche di un euro, nonché delle semplici procedure per valutare eventuali conferimenti in natura. Infine andrebbero individuati meccanismi atti a far ricostituire il patrimonio minimo in caso di una sua perdita. In questo senso l’art. 22 del Codice del Terzo Settore potrebbe essere una buona fonte di ispirazione.

La perfettibilità della norma, però, non dovrebbe essere un alibi per l’immobilismo, per il blocco di fatto di una norma legittimamente prodotta a seguito di un iter costituzionalmente corretto.

Purtroppo al momento non resta che invocare un rapido intervento del Dipartimento per lo sport al fine di “sbloccare” la situazione e consigliare agli amministratori delle ASD ulteriore pazienza.

 

Milano, 01/02/2023

 

Paolo Iaconcigh

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