Come di consuetudine, ogni anno, i sostituti d’imposta sono tenuti ad inviare all’Agenzia delle Entrate, in via telematica, e a consegnare ai percipienti, in modalità cartacea od elettronica, le Certificazioni Uniche (anche indicate con l’acronimo CU). Ciò avviene per coloro che nel corso del periodo d’imposta precedente hanno erogato compensi per lavoro dipendente, pensione, lavoro autonomo o compensi rientranti nella categoria dei redditi diversi. Tramite le Certificazioni, i sostituti attestano l’ammontare dei compensi corrisposti e le ritenute sugli stessi eventualmente operate, nonché i dati relativi ai contributi previdenziali ed assistenziali ove richiesti.
Ai sensi dall’art. 4 del D.P.R. 22.7.1998, n. 322, la Certificazione Unica è stata introdotta come certificato unico dipendente (CUD), decreto poi modificato dal legislatore fiscale nel 2015, includendo anche i redditi da lavoro autonomo e i redditi diversi.
Dunque saranno obbligate ad inviare le CU, in modalità telematica all’Agenzia delle Entrate, anche le associazioni e le società sportive dilettantistiche che corrispondono compensi a collaboratori sportivi, amministrativo-gestionali, e a lavoratori autonomi (con o senza partita IVA).
Pertanto, nel caso in cui le associazioni o società sportive dilettantistiche abbiano corrisposto compensi per collaborazioni sportive o amministrativo-gestionali ai sensi dell’art. 67, comma 1, lett. m) del T.U.I.R. entro il limite dei 10.000 euro annui, le stesse sono tenute al solo invio della Certificazione Unica, non sussistendo ritenute fiscali o previdenziali operate.
Per contro, nel caso in cui abbiano corrisposto compensi della medesima natura eccedenti tali limiti, quindi assoggettati a ritenuta, saranno tenuti anche alla trasmissione del Modello 770.
Quali sono le Novità del Modello CU 2022?
La CU 2022 relativa al periodo d’imposta 2021 presenta delle novità rispetto alle CU 2021 periodo d’imposta 2020, come di seguito:
- al punto 6, nella sezione lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi, per compensi corrisposti ai contribuenti in regime forfettario, deve essere indicato il codice 24, ex codice 12;
- al punto 7, i redditi esenti ovvero le somme che non costituiscono reddito, dovranno essere indicate con il codice 22, ex codice 8;
- per indicare i compensi corrisposti ai contribuenti in regime di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e i lavoratori in mobilità (ex art. 27 D.L. 98/2011), da quest’anno si utilizza il codice 21 piuttosto che il codice 7 come da CU 2021.
Sono un collaboratore sportivo e ho percepito le indennità previste da Sport e Salute SPA. Fanno cumulo con i compensi percepiti dalle A.S.D./S.S.D.? Devo dichiararli nel Modello 730 o nel Modello Redditi?
Come per il 2020, Sport e Salute SPA, ha inviato ai collaboratori sportivi che hanno percepito le indennità riconosciute dal D.L. n.41 del 22 marzo 2021 conosciuto come “Decreto Sostegni” e dal D.L. n.73 del 25 maggio 2021 conosciuto come “Decreto Sostegni-bis”, la CU 2022.
Ci si chiede se facciano cumulo o meno con i compensi sportivi percepiti dalle a.s.d./s.s.d. e se sono soggetti all’obbligo di dichiarazione nel Modello 730 o nel Modello Redditi.
Si conferma, come per l’anno passato, la risposta negativa. Infatti, come ribadito da Sport e Salute: “le indennità per i collaboratori tecnico sportivo dilettantistici corrisposti da Sport e Salute Spa […] non concorrono alla formazione del reddito e non concorrono al cumulo delle indennità per i collaboratori tecnico sportivo dilettantistici corrisposti da altri sostituti d’imposta”.
Sono un collaboratore sportivo, quando sono tenuto a presentare il Modello 730 o il Modello Redditi?
Alla domanda se l’importo percepito durante il periodo d’imposta precedente e quindi certificato tramite la CU debba essere dichiarato nel modello 730 e nel Modello Redditi oppure no, si può rispondere tramite quanto disposto dall’art. 67 del TUIR da cui si desume che:
- i primi 10.000,00 euro complessivamente percepiti nel periodo d’imposta non concorrono alla formazione del reddito imponibile IRPEF. Quindi dentro la soglia dei 10.000,00 euro, il contribuente non è tenuto alla presentazione della dichiarazione dei redditi;
- superati i 10.000,00 euro e fino a 30.658,28 euro viene applicata una ritenuta a titolo d’imposta del 23%, maggiorata di addizionale regionale e comunale. Anche questi redditi non devono essere dichiarati poiché sono già stati tassati alla fonte alla a.s.d./s.s.d. erogante;
- superati i 30.658,28 euro viene operata una ritenuta a titolo d’acconto assoggettata poi ai fini IRPEF in modo ordinario in dichiarazione dei redditi.
Vediamo quindi come la CU per un collaboratore sportivo, sia l’elemento che identifica se il collaboratore stesso debba presentare o meno la propria dichiarazione dei redditi sempre nel caso in cui non abbia altri redditi dichiarare.
Per altre informazioni, si rimanda ai seguenti articoli correlati:
- CU 2022: scadenza 16 marzo 2022 dell’Avv. Andrea Albertin;
- CERTIFICAZIONE UNICA: PREVISTA LA SANATORIA PER GLI ANNI 2015-2017 dell’Avv. Andrea Albertin.
|Di Salvatore Parrinello, ASI Sport Fisco|