Svolta FIGC: Abuso Psicologico e Discriminazione nello Sport, la condanna Estesa a Dirigenti e Società per Omissione

“Il verdetto stabilisce un principio cardine: l’adozione formale dei Modelli Organizzativi (Safeguarding Policy) è ‘lettera morta’ senza la concreta e documentata attuazione.”

La sentenza n. 92 del 17 marzo 2025 della Corte Federale FIGC a Sezioni Unite segna un momento di svolta nella giustizia sportiva, ponendo un accento inequivocabile sulla tutela dei minori e sulla responsabilità degli enti sportivi. Questa pronuncia non solo ha sanzionato un allenatore per gravi episodi di abuso psicologico e discriminazione verso atleti Under 15, ma ha anche esteso la condanna alla società sportiva e al suo presidente per omissione, tracciando una linea netta tra sport e lesione della dignità.

La decisione offre un’analisi approfondita sia sulla definizione di condotte lesive, sia sulla natura della responsabilità dei soggetti coinvolti, specialmente in un’ottica di prevenzione (safeguarding).

L’Abuso come Mancanza di Rispetto Sistematico

Il principio cardine ribadito dalla Corte è chiarissimo: il diritto alla salute e al benessere psicologico ed emotivo dei minori è un valore prevalente rispetto al risultato sportivo, soprattutto nel Settore Giovanile e Scolastico.

In linea con i dettami del CONI e le direttive FIGC, che elencano e vietano espressamente diverse forme di abuso (fisico, sessuale, negligenza, discriminazione, bullismo), la sentenza ha definito i contorni dell’illecito sportivo.

1. Abuso Psicologico: Oltre la Semplice Critica

La Corte Federale ha ufficialmente chiarito che l’abuso psicologico non è un’astrazione, ma una condotta concreta che si manifesta attraverso la mancanza di rispetto, la sopraffazione, l’isolamento e il confinamento degli atleti, andando a impattare gravemente sull’autostima, la dignità e l’identità dei tesserati.

Nel caso specifico, l’allenatore aveva utilizzato un linguaggio costantemente denigratorio, offensivo e intimidatorio (in campo, durante gli allenamenti e persino nello spogliatoio). La condanna stabilisce in modo inequivocabile che tali comportamenti non possono essere derubricati a “goliardia sportiva” o giustificati come metodi per “stimolare il miglioramento” della prestazione.

2. La Discriminazione nelle Scelte Tecniche

Il tecnico è stato sanzionato anche per comportamenti discriminatori, manifestatisi attraverso la rigida e ingiusta separazione degli atleti Under 15 in “titolari” e “riserve” con conseguenti allenamenti differenziati.

Questa divisione è stata giudicata censurabile perché veicolava un senso di inferiorità di un gruppo basato su variabili non ammissibili secondo il Codice di Giustizia Sportiva (CGS), come prestazioni, capacità o, in modo più ampio, convinzioni personali/orientamento sessuale.

Entrambe le violazioni rappresentano una chiara inosservanza dell’art. 4 del CGS FIGC, che impone a tutti i tesserati di agire con lealtà, correttezza e probità.

La Responsabilità allargata: Dirigenti e Società

Il dato più significativo per il mondo sportivo è l’attribuzione della responsabilità al presidente e alla società dilettantistica.

Il presidente è stato condannato per la violazione dei doveri di lealtà e correttezza (art. 4 CGS FIGC) a causa di una grave omissione di vigilanza e intervento.

Il direttivo era precedentemente a conoscenza dell’atteggiamento aggressivo dell’allenatore, avendo ricevuto segnalazioni, ma non aveva adottato alcun provvedimento per prevenire ulteriori lesioni.

Questa inazione è stata interpretata come una violazione diretta dell’obbligo di “agire per prevenire e contrastare ogni forma di abuso, violenza e discriminazione” (art. 13 Linee Guida Safeguarding FIGC). La Corte sottolinea il dovere di agire del direttivo per rimuovere la causa dell’abuso e prevenirne la ripetizione futura.

Non Basta Avere le Regole, Bisogna Applicarle

La società sportiva, in quanto soggetto giuridico, è stata ritenuta direttamente e oggettivamente responsabile delle violazioni commesse dal suo tesserato. La condanna si è basata sugli artt. 6 e 28 del CGS.

Il punto cruciale è che la società aveva formalmente adottato la documentazione safeguarding (Modello organizzativo e Codice di Condotta, come richiesto dal D.lgs. 39/2021), ma tale documentazione non era stata concretamente recepita e attuata.

La responsabilità diretta e oggettiva della società deriva dalla mancata attuazione concreta dei principi e delle misure di tutela, rendendo le Policy adottate una “lettera morta”.

L’Effettività del Safeguarding come Unica Circostanza Esimente

La sentenza stabilisce un principio fondamentale per tutti gli enti sportivi: l’adozione formale non è sufficiente.

  • Necessità di Prova: L’ente sportivo deve agire “in concreto” predisponendo tutte le misure idonee a prevenire i rischi (ad esempio, organizzando corsi di formazione per dirigenti e allenatori, disciplinando gli accessi e le trasferte).
  • La Funzione Scriminante: Solo dimostrando di aver applicato effettivamente tutte le misure idonee, attraverso formazione documentata e procedure di controllo, le società e associazioni sportive dilettantistiche potranno eventualmente dimostrare di non essere responsabili per le violazioni commesse dai propri tesserati.

Concludendo, l’effettivo recepimento e l’attuazione rigorosa dei protocolli safeguarding rappresenta, di fatto, una circostanza esimente per gli enti sportivi, trasformando l’adempimento da mero obbligo burocratico a strumento essenziale di tutela legale e morale.

Psicoterapeuta Brunetto Veronica

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