Quanto sono importanti per un sodalizio sportivo la verifica, raccolta e conservazione dei certificati medici e la corretta gestione dei dispositivi salvavita? La domanda è retorica, naturalmente. Non si tratta infatti solo di adempimenti formali ma di specifici obblighi finalizzati a tutelare la salute di chi pratica lo sport in un contesto organizzato: le omissioni e le irregolarità possono costituire fonte di responsabilità per le società e per i dirigenti sportivi in quanto titolari di una posizione di garanzia a salvaguardia dell’incolumità dei praticanti.
Agonistico e non agonistico: il quadro delle regole
Premesso che la qualificazione dell’attività sportiva come” agonistica” o “non agonistica” è demandata agli organismi affilianti (FSN, DSA, EPS) nel rispetto dei requisiti di età minimi stabiliti per l’età agonistica – da ultimo fissati con provvedimento 31 luglio 2026 del Ministero della Salute in 8 anni di età da intendersi come età anagrafica, solare o sportiva in base alla disciplina praticata come da tabella allegata al provvedimento – riepiloghiamo di seguito le regole applicabili ai rispettivi certificati di idoneità.
- Idoneità agonistica (D.M. 18 febbraio 1982). L’idoneità deve essere accertata preventivamente e periodicamente da un medico specialista in medicina dello sport. Gli accertamenti dipendono dallo sport praticato: il certificato è quindi specifico per la disciplina per cui viene rilasciato, su modello predefinito. La presentazione del certificato da parte dell’interessato è condizione indispensabile per partecipare ad attività agonistiche – così qualificate dall’organismo affiliante di appartenenza e nel rispetto dei minimi di età stabiliti dalla legge; Il certificato deve essere conservato presso la società sportiva di appartenenza.
- Idoneità non agonistica (D.M. 24 aprile 2013). Il controllo sanitario preventivo ha periodicità annuale e riguarda, tra gli altri, chi svolge attività organizzate dal CONI, da società affiliate alle federazioni sportive nazionali o agli enti di promozione sportiva riconosciuti, e che non sia considerato atleta agonista. Il certificato è rilasciato dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta, per i propri assistiti, oppure dal medico specialista in medicina dello sport o della FMSI, su modello predefinito. Il modello prevede la valutazione dei valori di pressione arteriosa e il referto di un tracciato ECG, e ha validità annuale dalla data del rilascio. Sono esclusi i bambini in età prescolare, da 0 a 6 anni. Deve essere conservato presso la società sportiva.
Quali sono le discipline escluse?
L’obbligo di certificazione sanitaria in relazione all’esercizio dell’attività sportiva non agonistica è generalizzato per tutti i soggetti tesserati che in quanto tali praticano un’attività sportiva organizzata. Tuttavia su richiesta del Ministero della Salute, il CONI con la circolare 10 giugno 2016, ha individuato tre diverse tipologie di tesseramento, stabilendo che per le categorie b) e c) non vi sia obbligo di certificato medico .
a) tesserati che svolgono attività sportive regolamentate: rientrano nell’ambito della categoria tutte le persone fisiche tesserate in Italia, non agoniste, che svolgono attività organizzate dal CONI, da società o associazioni sportive affiliate alle Federazioni Sportive Nazionali, alle Discipline Sportive Associate ed agli Enti di Promozione Sportiva, ad eccezione di quelle previste nell’ambito del successivo punto b)
b) tesserati che svolgono attività sportive che non comportano impegno fisico: rientrano nell’ambito della categoria tutte le persone fisiche tesserate in Italia, non agoniste, che svolgono le seguenti attività organizzate dal CONI, da società o associazioni sportive affiliate Federazioni Sportive Nazionali, alle Discipline Sportive Associate ed agli Enti Promozione Sportiva, caratterizzate dall’assenza o dal ridotto impegno cardiovascolare:
- Discipline degli Sport di Tiro (Tiro a segno, Tiro a volo, Tiro con l’arco, Tiro dinamico sportivo)
- Discipline del Biliardo Sportivo Discipline delle Bocce, ad eccezione della specialità volo di tiro veloce (navette e combinato)
- Discipline del Bowling
- Discipline del Bridge
- Discipline della Dama Discipline dei Giochi e Sport Tradizionali (discipline regolamentate dalla FIGEST) Discipline del Golf
- Discipline della Pesca Sportiva di superficie, ad eccezione delle specialità del Long custing e del Big Game (Pesca d’altura)
- Discipline degli Scacchi
- Disciplina del Curling e dello Stock sport
- Altre discipline organizzate da FSN.DSA, EPS il cui impegno fisico sia evidentemente minimo (ad es., Aeromodellismo, Imbarcazioni Radiocomandate, Attività sportiva Cinotecnica)
c) tesserati che non svolgono alcuna attività sportiva: non sono sottoposti all’obbligo di alcuna certificazione sanitaria le persone fisiche che siano state dichiarate “non praticanti” dalle FSN, DSA e EPS anche per il tramite della società o associazione sportiva di affiliazione. Tale specifica qualità deve essere espressa con apposita tipologia di tesseramento.
Autocertificazione? No, grazie
Il certificato di idoneità agonistica o non agonistica deve essere acquisito dalla società prima di avviare il tesserato alla pratica dell’attività sportiva.
Dichiarazioni sostitutive, autocertificazioni, impegni a consegnare il certificato in un momento successivo non hanno alcun valore e non sono idonee a esonerare la società dai relativi obblighi e responsabilità.
Perché tanta attenzione? La liberatoria non è efficace e non solleva la società dalla posizione di garanzia che assume in relazione all’organizzazione e gestione di attività sportive. Né può essere certificato o autocertificato lo stato di salute e l’idoneità fisica allo svolgimento della pratica sportiva, che richiede non solo la valutazione medica ma anche specifici esami e accertamenti clinici e strumentali.
La giurisprudenza è particolarmente rigorosa in punto di responsabilità per omissioni relative alla certificazione medica e ha riconosciuto in capo a dirigenti e società doveri di controllo che vanno ben oltre la semplice raccolta e conservazione del documento. Si citano due casi significativi che possono ben evidenziare i rischi di una gestione non accorta e non prudente.
- Cass. pen., 9 marzo 2009, n. 18981 ha ritenuto il presidente di una società sportiva responsabile del decesso di un atleta, avvenuto durante una gara di ciclismo a causa di una coronaropatia, perché rivestendo una posizione di garanzia nei confronti degli atleti tesserati ha il dovere di controllare che i tesserati rispettino le normative. Nel caso di specie, l’atleta, sapendo di non poter proseguire l’attività agonistica, aveva consegnato alla società un certificato “irregolare”, redatto su ricettario personale anziché sull’apposito modulo e rilasciato senza accertamenti clinici e strumentali. Tuttavia, secondo la Cassazione, questo comportamento dissimulatorio da parte dell’atleta, non è da solo sufficiente a spezzare il nesso di causalità tra l’omissione del presidente (che non ha diligentemente controllato la regolarità del certificato) e l’evento.
- Cass., 8 gennaio 2003, n. 85 (caso Rotolo): nel caso di specie un giocatore era stato costretto a ritirarsi dall’attività agonistica ed era rimasto invalido dopo la terza frattura consecutiva del metatarso, subita durante un allenamento. La Cassazione ha affermato la responsabilità della società – anche ai sensi dell’art.2087 c.c. in qualità di datore di lavoro – per non aver trasmesso all’istituto di medicina dello sport i precedenti clinici relativi ai precedenti infortuni del giocatore/lavoratore e per non aver seguito l’evoluzione del suo stato di salute, che imponeva una continuità di controlli per prevenire nuovi infortuni o l’aggravamento delle lesioni già subite.
Pertanto il dovere della società non si esaurisce nell’acquisizione iniziale del certificato: nel primo caso, applicabile anche all’attività non agonistica, emerge il dovere di controllare con l’ordinaria diligenza il documento acquisito; nel secondo caso, più specificatamente riferibile all’attività agonistica e al rapporto di lavoro, gli obblighi comprendono l’informazione al medico e l’attenzione alle condizioni dell’atleta nel corso del tempo.
Quali regole per il defibrillatore?
Il D.M. 24 aprile 2013, il cui titolo è stato aggiornato dal D.M. 7 aprile 2023, disciplina anche la dotazione e l’uso dei defibrillatori semiautomatici e automatici e degli altri dispositivi salvavita con importanti integrazioni che estendono l’obbligo di presenza del personale formato non solo durante le gare ma anche durante gli allenamenti. In estrema sintesi:
- le società che utilizzano un impianto, in via permanente o temporanea, devono assicurarsi della presenza e del regolare funzionamento del dispositivo. L’onere della dotazione e della manutenzione è a carico di ogni società sportiva (ASD/SSD);
- gli enti che operano nello stesso impianto, anche scolastico, possono associarsi e demandare dotazione e manutenzione al gestore dell’impianto, con un accordo che definisca le responsabilità sull’uso e la gestione dei DAE;
- le società, professionistiche e dilettantistiche, che usano impianti pubblici devono condividere il DAE con gli altri utilizzatori;
- i DAE devono essere messi a disposizione completi di tutti gli accessori previsti dal fabbricante;
- la presenza di una persona formata all’uso del defibrillatore deve essere garantita durante gare e allenamenti. Il personale da formare va individuato tra chi, per disponibilità, presenza e attitudine, appare più idoneo come first responder, in numero sufficiente per ogni DAE. I corsi, comprensivi di addestramento BLSD (anche pediatrico quando necessario), sono tenuti da centri accreditati dalle Regioni, con retraining ogni due anni;
Le esclusioni
L’obbligo non si applica alle società dilettantistiche che svolgono attività a ridotto impegno cardiocircolatorio, come bocce (escluse le bocce in volo), biliardo, golf, pesca sportiva di superficie, caccia sportiva, sport di tiro, giochi da tavolo e sport assimilabili.
Check-list di controllo
I corretti adempimenti in tema di certificazioni mediche e defibrillatore sono essenzialmente strumenti di prevenzione e non vanno assolutamente sottovalutati o trascurati: un controllo ordinato e sistematico è il modo più efficace per tutelare la salute dei praticanti e circoscrivere le responsabilità dei gestori. In questa breve check list – che non vuole essere esaustiva ma indicativa dei passaggi più importanti – proviamo a fornire un protocollo di base minimo da utilizzare come promemoria operativo.
- Verificare presso il proprio organismo affiliante la tipologia di attività (agonistica o non agonistica) per ciascuna delle attività svolte.
- Per l’attività agonistica: verificare l’età minima per ciascuna disciplina, consultando la tabella aggiornata.
- Controllare per ogni tesserato che il certificato sia quello corretto, redatto sul modello previsto, firmato da un medico abilitato a rilasciarlo in base alla tipologia di certificato.
- Controllare che il certificato sia in corso di validità,
- Tenere nota della scadenza e adottare meccanismi efficaci per sollecitare tempestivamente i praticanti al rinnovo.
- Conservare i certificati presso la società.
- Non accettare autocertificazioni in sostituzione.
- Non svolgere attività sportiva con tesserati privi di certificato in corso di validità (salve le eccezioni specificamente previste dalla legge)
- Accertarsi che il defibrillatore sia presente, completo di accessori e funzionante, e che sia garantita la presenza di personale formato, con retraining biennale sia durante le gare che durante gli allenamenti
- Se si condivide l’impianto con altri enti, formalizzare l’accordo che definisce le responsabilità sulla gestione dei DAE.
Avvocato Biancamaria Stivanello