Safeguarder sportivo: quando inoltrare una segnalazione alle pubbliche autorità

Su queste pagine abbiamo parlato spesso della figura del Safeguarder e delle sue funzioni. Oggi voglio trattare un tema molto particolare che riguarda i Safeguarder ma che può risultare utile a tutti gli operatori del mondo dello sport: quando inoltrare ad altri soggetti la segnalazione ricevuta.

Del resto capita spesso, a chi assume ruoli di responsabilità, di provare un senso di solitudine. Vediamo quando NON si è soli.

Nel mondo dello sport — dove fiducia, rispetto e crescita personale dovrebbero andare di pari passo con la performance — la figura del safeguarder (o Responsabile Safeguarding / Responsabile per la tutela dei minori) è diventata centrale. Il suo compito non è soltanto prevenire situazioni di rischio: è anche riconoscere quando un episodio supera la soglia della gestione interna e richiede l’intervento di altri soggetti o delle pubbliche Autorità.

Informare la famiglia del minore.

Il primo aspetto da prendere in considerazione riguarda la necessità di informare la famiglia di un minore quando si ritiene che questi possa essere vittima di un abuso.

Questa necessità non è solo frutto di una valutazione di opportunità ma rappresenta un vero e proprio dovere. Sono infatti le linee guida nazionale di Asi a specificare che “Nel caso di una denuncia che coinvolga un minore come presunta vittima, i genitori o il tutore legale del minore devono essere informati, a condizione che ciò non sia considerato un rischio per la sicurezza di tale minore.”

Tale previsione deriva dal fatto che è la famiglia ad avere il dovere ed il diritto di curare il minore. I familiari sono quindi i primi a dover essere informati di situazioni di pericolo.

Eccezione a questo principio è data dal rischio per la sicurezza del minore. Cosa si intende con questo? Innanzitutto vi sono ipotesi in cui il pericolo potrebbe derivare proprio dalla famiglia.

Oltre a queste ipotesi, sperando siano rare, credo si possa estendere tale eccezione ai casi in cui rendere nota ai familiari la notizia di un possibile abuso possa creare un danno maggiore nel minore. Penso ad esempio all’ipotesi di un quasi maggiorenne che abbia subito una molestia a sfondo sessuale: la scelta di comunicare o meno la denuncia alla famiglia andrebbe presa coinvolgendo direttamente il minore, in modo da permettergli di decidere se e quando comunicare tale fatto ai genitori. Rendere nota la molestia alla famiglia potrebbe ingenerare un senso di vergogna nel minore.

Naturalmente un tale coinvolgimento del minore dovrà essere proporzionato all’età ed alla maturità della vittima.

È in dubbio che questa situazione possa metterci in una posizione scomoda: rivelare la molestia significa tradire la fiducia del minore, non rivelarla può indurre la famiglia a chiederci conto del nostro operato.

In generale credo si possa concludere che la comunicazione alla famiglia, per quanto dovuta, non possa mai rappresentare un atto “burocratico” e debba sempre avvenire con tatto e sensibilità, nel rispetto degli stati d’animo del minore.

Sembra ovvio ma non lo è.

La comunicazione al safeguarder nazionale.

Il safeguarder nazionale può rappresentare un soggetto con cui interloquire quando si hanno dei dubbi operativi, ma quando fare una segnalazione formale?

Il quadro normativo, assai scarno, non ci viene in aiuto.

Un punto di riferimento potrebbe essere rappresentato dalle linee guida delle Federazioni. Ad una ricognizione generale ci pare però che il punto sia poco approfondito.

Un criterio da utilizzare potrebbe esser quello di prevedere una segnalazione ogni volta che la condotta possa astrattamente:

  1. portare all’irrogazione di una sanzione disciplinare verso un tesserato;
  2. riguardare l’area di intervento della Procura federale;
  3. riguardare dirigenti o personale tecnico;
  4. configurare un reato (anche se questa ipotesi coinciderà quasi sempre con il punto 2).

Perché queste ipotesi? Perché sono casi in cui è necessario un intervento ed un monitoraggio ad un livello “superiore” rispetto al piano della asd o della ssd.

Di fatto rimangono escluse dalla segnalazione al Safeguarder nazionale tutte quelle vicende che non costituiscono illeciti (penali o disciplinari) e che possono essere gestite a livello locale. Si pensi ad esempio a dinamiche malsane tra compagni di squadra o tra utenti di una struttura, o quando la vicenda può essere risolta con un semplice richiamo o con un’opera di sensibilizzazione.

La denuncia alle Pubbliche Autorità o ai Servizi sociali.

Affrontiamo infine l’ipotesi in cui il Safeguarde riceva segnalazioni su casi più gravi, ad esempio integranti un reato.

Premettiamo che non esiste un obbligo del safeguarder di sporgere denuncia. È però nella sua natura il doversi attivare a tutela dei minori e degli sportivi in generale. Questo comporta la necessità di scegliere gli strumenti migliori per operare tale tutela e tra questi vi può essere lo strumento della denuncia alla Procura della Repubblica.

Per la gestione di questo strumento ricordiamo allora che alcuni reati sono perseguibili a querela (cioè deve essere la persona offesa a sporgere la querela) mentre altri sono perseguibili d’ufficio. Solo in questo secondo caso la denuncia di un soggetto terzo quale il safeguarder aprirà validamente un procedimento penale.

Quindi, semplificando, la persona offesa può sempre sporgere la querela; il safeguarder può sporgere una denuncia ma questa porterà all’apertura di un procedimento solo se il reato sia perseguibile d’ufficio.

Il Safeguarder, nei reati perseguibili d’ufficio, è opportuno che intervenga quando la parte offesa non può sporgere una querela, quando non vi sia una ben definita persona offesa (ho saputo che una persona potrebbe aver commesso delle molestie ma non so a danno di chi) o quando vi siano esigenze “più ampie” di tutela dell’ambiente.

Prima di sporgere una denuncia è quindi opportuno valutare quale sia la fattispecie cui ci troviamo di fronte e quale sia il regime di procedibilità, ricordando tra le altre cose che alcune fattispecie, come la molestia sessuale, sono perseguibili a querela o d’ufficio a seconda della gravità.

E’ bene prestare molta attenzione anche ai casi in cui la persona offesa NON VUOLE sporgere querela. In questi casi si deve operare un difficile bilanciamento tra il rispetto della sua volontà e sensibilità e l’esigenza di tutelare gli altri associati.

Chiudiamo con la segnalazione ai servizi sociali, a cui si deve procedere quando si ritenga che il minore abbia bisogno di una tutela particolare, magari perché la famiglia non è in grado di apprestarla.

Proprio questo possibile contrasto con la famiglia ci deve indurre a valutare attentamente il ricorso a questo strumento.

Concludendo

La segnalazione a soggetti esterni richiama tutta la sensibilità e preparazione del Safeguarder, ponendolo di fronte a scelte spesso necessarie e difficili. D’altra parte è bene ricordare che esiste una rete di soggetti chiamati ad intervenire per la tutela del minore e delle persone in generale. Questo deve farci ricordare che non siamo soli nello svolgere il nostro gravoso compito.

AVV. Marchetti Samuele

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