Cambiano le regole per il rimborso spese ai volontari sportivi: con il D.L. 31.5.2024 n.71 (c.d. Decreto Sport) convertito con modificazioni in L. 29 luglio 2024, n.106 è stato infatti integralmente sostituito l’art.29 co.2 del D.Lgs. 36/21 mediante l’introduzione di una nuova modalità di rimborso spese forfettario fino a 400 euro mensili e la soppressione implicita del precedente rimborso autocertificato fino a 150 euro mensili.
Significa dunque che sarà possibile corrispondere a tutti i volontari degli emolumenti a forfait entro il tetto mensile così notevolmente aumentato?
Non proprio. La misura infatti non è generalizzata ma richiede il rispetto di una serie di condizioni che definiscono il perimetro di applicazione entro il quale poter applicare legittimamente l’agevolazione nonché l’assolvimento di una serie di adempimenti per la corretta gestione della prestazione del volontario che riceve tale tipologia di rimborso.
In sostanza nonostante il richiamo al concetto di rimborso forfettario, la novella non ha reintrodotto il previgente regime dei rimborsi sportivi dilettantistici di cui all’art.67 co.1 lett.m) TUIR, foriero di incertezze interpretative e di contenzioso previdenziale e per tale motivo abrogato dall’impianto della riforma che nei suoi obiettivi ha voluto tenere ben distinte le prestazioni del lavoratore sportivo remunerato da quelle del volontario il quale , secondo la definizione recepita dall’art.29 co.1 mette “a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere lo sport, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ma esclusivamente con finalità amatoriali”. Preliminarmente va dunque evidenziato che la definizione normativa non viene modificata dal decreto Sport e che quindi la tipologia di rimborso forfettario, seppure ammessa, non deve dissimulare una prestazione lavorativa ma riferirsi ad un rapporto genuinamente volontaristico ovvero fondato sulla spontaneità, gratuità e assenza di fini di lucro e non su una causa di scambio tra lavoro e remunerazione che caratterizza la prestazione lavorativa in senso proprio. Il rischio altrimenti è quello di una riqualificazione del rapporto ogni qualvolta l’ente sportivo beneficiario della prestazione del volontario non sia in grado di dimostrare che i rimborsi spese, ancorché non documentati analiticamente ma riconosciuti a forfait, per importo e modalità di erogazione non configurano un corrispettivo della prestazione resa. La giurisprudenza infatti, pur ammettendo la categoria del c.d. lavoro gratuito, afferma il principio per cui ogni attività oggettivamente individuabile come prestazione di lavoro si presume effettuata a titolo oneroso, con conseguente onere della prova contraria in capo al beneficiario della prestazione, volta a dimostrare che le circostanze del caso concreto, quali le modalità di svolgimento del rapporto, la quantità di lavoro, le condizioni economico-sociali delle parti, le relazioni tra le stesse intercorrenti, giustificano la causa gratuita (ex multis Cass.Civ.,sez.lav., 7 novembre 2003).
Ciò premesso, analizziamo nel dettaglio i requisiti e gli adempimenti per i rimborsi spese ai volontari sportivi alla luce del nuovo quadro di riferimento.
Chi può erogare il rimborso forfettario?
La nuova disposizione si applica a tutti i soggetti che possono avvalersi di volontari sportivi nello svolgimento delle proprie attività istituzionali ai sensi dell’art.29 co.1 e pertanto riguarda: società e le associazioni sportive, Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate, Enti di Promozione Sportiva, anche paralimpici – e quindi anche i comitati territoriali dell’ente – CONI, CIP e Sport e salute S.p.a. possono avvalersi di volontari.
Quando?
Come anticipato in premesse il rimborso spese forfettario è circoscritto solo ed esclusivamente alle attività rese in occasione di manifestazioni ed eventi sportivi riconosciuti dalle Federazioni sportive nazionali, dalle Discipline sportive associate, dagli Enti di promozione sportiva, anche paralimpici, dal CONI, dal CIP e dalla società Sport e salute S.p.a.. La prestazione deve essere svolta in occasione delle predette manifestazioni e dunque deve avere uno stretto legame funzionale con la realizzazione della gara e/o dell’evento in questione. Si ritiene che vadano incluse, oltre alle prestazioni svolte durante la competizione/evento, anche quelle realizzate in stretta prossimità dello stesso, purché connesse alla sua realizzazione (si pensi ad esempio all’allestimento di un percorso con transenne e simili e al successivo smantellamento del materiale utilizzato).
L’importante differenza e novità rispetto al rimborso piè di lista o al previgente rimborso autocertificato è che viene superato il tradizionale concetto di trasferta e possono essere riconosciuti rimborsi forfettari per le spese sostenute per attività svolte anche nel comune di residenza del volontario.
Come si determina l’importo massimo?
La tipologia di rimborso prevede un tetto massimo complessivo di 400 euro mensili riferito al volontario e pertanto si ritiene – salva diversa interpretazione anche in via di prassi – che l’importo vada calcolato in relazione al singolo volontario cumulando tutte le somme erogate, anche da più enti sportivi nello stesso mese, e che per contro ogni ente sportivo possa erogare somme complessivamente maggiori a più volontari purchè nel rispetto del limite individuale di 400 euro ciascuno per ogni mese.
Con quali modalità?
Trattandosi di rimborso spese legato ad attività di volontariato non vi è obbligo di pagamento con mezzi tracciati (bonifico, assegno etc), stabilito dalla L. 205/2017 per i rapporti di lavoro subordinato o di co.co.co..
Tipologia di spese e attività: la delibera ASI
La disposizione – opportunamente corretta in sede di conversione in legge per ovviare alle incertezze interpretative della stesura originaria del decreto legge – dispone che gli enti che riconoscono le predette manifestazioni e pertanto Federazioni, Enti di Promozione Sportiva, Coni, Cip e Sport e Salute spa, debbano individuare, con proprie deliberazioni, le tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso. Si tratta di una condizione fondamentale per la concreta applicabilità della nuova tipologia di rimborso, in vigore dal 1 Giugno ma di fatto inapplicabile fino alla piena operatività dei provvedimenti dell’ente affiliante e/o organizzatore della manifestazione di riferimento.
ASI con delibera della Giunta Nazionale n. 7/2024 del 15.06.2024 ha tempestivamente adottato la determina richiesta dalla disposizione normativa precisando che sono individuate e quindi approvate dall’Ente “tutte le spese relative ai rimborsi per i volontari ( specificate in spese di trasporto, spese per il noleggio di veicoli, spese di vitto e alloggio, spese per materiali e attrezzature, spese per manutenzione e riparazione di attrezzature utilizzate per le attività di volontariato, spese telefoniche e di comunicazione necessarie per l’organizzazione e la gestione delle attività di volontariato e sportive, spese amministrative e rimborsi giornalieri ) .
La specificazione delle spese è precisa e molto utile a definire l’ambito di applicazione della tipologia di rimborso che, va ribadito, anche se non analitico e non documentato, deve comunque riferirsi a spese sostenute dal volontario per lo svolgimento dell’attività.
Quanto alle attività, si ritiene che la prestazione del volontario possa comprendere qualsiasi mansione resa in occasione della manifestazione riconosciuta e pertanto che non debba essere necessariamente sportiva o funzionale all’attività sportiva ma correlata alla realizzazione dell’evento; pare anzi evidente che il legislatore, nel prevedere il nuovo rimborso forfettario, abbia presumibilmente pensato proprio alle varie figure di ausiliari, addetti alla logistica, addetti alle attrezzature, addetti alla sicurezza e assistenza degli atleti che, di regola, non prestano tale attività nell’ambito di un rapporto lavorativo ma operano effettivamente in maniera spontanea al solo fine di contribuire alla promozione delle attività sportive.
In tal senso la delibera ASI nel riferirsi a tutte le attività sportive e formative riscontrabili sul RASD – e quindi alle sole manifestazioni riconosciute come previsto dalla norma – lascia ampio margine per individuare le mansioni del volontario con l’unica condizione che siano rese in occasione dell’evento riferendosi a “tutte le attività sportive e formative praticate dalle ASD ed SSD affiliate e correttamente riscontrabile sul Registro RASD tenuto per conto del Dipartimento Sport dalla società Sport e Salute SpA”.
Obblighi e adempimenti
In analogia con gli adempimenti previsti per i direttori di gara, le ASD /SSD e gli altri enti che erogano il rimborso spese forfettario al volontario hanno l’obbligo di comunicarne nominativi e importo corrisposto attraverso apposita sezione del RASD che verrà istituita.
L’adempimento si effettua in via posticipata, entro la fine del mese successivo al trimestre di svolgimento delle prestazioni sportive del volontario sportivo.
La comunicazione è resa immediatamente disponibile, per gli ambiti di rispettiva competenza, all’Ispettorato nazionale del lavoro, all’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e all’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) con evidenti finalità di monitoraggio delle prestazioni volontarie “remunerate” nonché di controllo e riscontro, in particolare da parte di INPS, sull’ammontare dei rimborsi attesa la rilevanza di tali emolumenti sulla determinazione delle fasce di esenzione del lavoro sportivo, come vedremo nel prossimo paragrafo.
Trattamento fiscale e previdenziale
I rimborsi forfettari non concorrono alla formazione del reddito ma, a differenza dei meri rimborsi spese, concorrono al superamento dei limiti di franchigia di 5.000 e 15.000 euro annui, stabiliti rispettivamente a fini previdenziali e fiscali e costituiscono base imponibile previdenziale al relativo superamento.
Ne consegue pertanto una natura ibrida di tali emolumenti, diretta evidentemente a limitare il cumulo di somme esenti in capo al medesimo soggetto, trattandosi di somme che, da un lato, in quanto rimborso spese, non costituiscono reddito, e che, dall’altro, sono rilevanti per determinare l’eventuale superamento delle soglie di esenzione spettanti ai lavoratori sportivi autonomi.
Si segnala per completezza, che la previsione del cumulo dei rimborsi forfettari con i compensi da lavoro sportivo non incide sull’incompatibilità tra la posizione di volontario e di lavoratore previsto dall’art. 29 comma 3, che non viene intaccato dalla novella; semmai la disposizione conferma la possibilità di svolgere sia prestazioni di lavoro che di volontariato, purché a favore di soggetti distinti.
Si dovrà però necessariamente prestare molta attenzione, sotto un profilo più operativo, al pagamento di compensi e rimborsi forfettari in quanto il percettore dovrà rilasciare l’autocertificazione riferita a tutte le somme incassate a tale titolo e in relazione a tutti i rapporti intercorsi per permettere al committente di adempiere correttamente agli obblighi contributivi e del sostituto di imposta.
Come compilare l’autocertificazione?
La compilazione dell’autocertificazione diventa quindi ancora più complessa e richiede particolare cura e attenzione considerata la funzione a cui assolve, in quanto al superamento della soglia contributiva, scattano una serie di obblighi in capo al committente beneficiario della prestazione.
Ricordiamo che il limite della franchigia infatti è personale e – come ribadito anche dalla circolare INPS 88/2023 – opera nel momento in cui viene raggiunto l’importo di 5.000 euro annui quale somma dei compensi erogati a ciascun prestatore dalla totalità dei committenti. Il criterio da utilizzare è quello di cassa – nel senso che va fatto riferimento alle somme effettivamente incassate – e, per le prestazioni di co.co.co., il principio di cassa allargato, che comprende le somme percepite dall’1 al 12 gennaio di ciascun anno se riferite a prestazioni rese nel periodo precedente.
In sintesi dunque, alla luce delle nuove disposizioni e della Circolare INPS 88/2023 nel calcolo per la verifica dell’eventuale superamento della soglia di esenzione contributiva (5000 euro) andranno considerati gli importi incassati dal percipiente a titolo di:
a) compenso per co.co.co. sportiva;
b) compenso per co.co.co. amministrativo gestionale;
c) compenso per prestazione autonoma professionale sportiva (con partita iva);
d) compenso/diaria/rimborso per attività arbitrale a seguito di designazione;
e) rimborso spese forfettario per prestazioni di volontariato, di cui all’art.29 comma 2;
f) compenso per prestazione autonoma occasionale (sportiva o non sportiva). corrisposti da qualsiasi soggetto compreso tra i datori di lavoro sportivo o tra i beneficiari della prestazione di volontariato sportivo e quindi ASD/SSD, Federazioni, Enti di promozione, Coni, Cip, Sport e Salute nonché, per le prestazioni di lavoro sportivo, anche le associazioni benemerite e ogni altro tesserato (ai sensi dell’art.25) e, per le prestazioni autonome occasionali non sportive, ogni altro committente.
La soppressione dei rimborsi spese fino a 150 euro mensili
Per effetto della riscrittura dell’art.29 co.2, con l’introduzione dei nuovi rimborsi forfettari fino a 400 euro mensili – applicabili alle condizioni e con l’osservanza gli adempimenti suindicati – il rimborso spese c.d. certificato nel limite di 150 euro mensili viene abrogato dal 1° giugno 2024.
Tale modalità rimane valida per i rimborsi corrisposti a tale titolo dal 5 settembre 2023 al 31 maggio 2024 – nel periodo di vigenza della precedente disposizione – e nel rispetto delle condizioni ivi indicate.
Ricordiamo al riguardo che il rimborso mediante autocertificazione costituiva una semplificazione contabile, escludendo la necessità di documentare le spese sostenute, ma rimaneva comunque definito come rimborso di tipo analitico e non forfettario. Era utilizzabile a condizione che lo stesso ente erogante avesse preventivamente deliberato sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali veniva ammessa tale modalità, in riferimento alle trasferte al di fuori del comune ma anche a prestazioni non connesse alla realizzazione di eventi e manifestazioni. Le somme non concorrevano e non concorrono alla determinazione della franchigia previdenziale e fiscale e pertanto, a differenza dei nuovi rimborsi forfettari non si cumulano con altri compensi sportivi ai fini del superamento del limite di non imponibilità.
Che fine fanno i rimborsi piè di lista?
La nuova formulazione dell’art.29 co.2 non contiene alcun riferimento ai rimborsi analitici, c.d. piè di lista, per le spese documentate relative al vitto, alloggio, viaggio e trasporto sostenute per le trasferte fuori comune, che tuttavia per un principio generale costituiscono importi irrilevanti fiscalmente, non concorrono alla determinazione delle soglie di franchigia e non scontano limiti massimi, purché siano documentati e congrui rispetto alla struttura e all’organizzazione del sodalizio. Nell’ambito della trasferta fuori comune – intesa in via prudenziale come missione in un comune diverso rispetto alla sede della società o ente sportivo – possono riferirsi a qualsiasi prestazione svolta dal volontario sportivo, purché autorizzata o incaricata dal sodalizio e finalizzata al raggiungimento degli scopi istituzionali, a prescindere dalla connessione con eventi, gare o manifestazioni. E’ sempre utile e opportuna, come buona pratica, l’adozione di una delibera preventiva che determini regole, criteri e limiti massimi dei rimborsi piè di lista da riconoscere ai volontari così come ai dirigenti per le spese di trasferta sostenute.
Tutto chiaro?
La nuova disposizione se certamente incontra le esigenze di molti sodalizi sportivi e facilita il ricorso agli operatori volontari, il cui apporto è indispensabile per la gestione e organizzazione in particolare delle manifestazione ed eventi sportivi, nel prevedere il rimborso forfettario – giustificato dalla specificità del settore sportivo anche in parziale difformità rispetto alla nozione di gratuità del volontariato nel Terzo Settore – non sembra cogliere le esigenze di certezza e semplificazione che il movimento sportivo auspica da tempo.
In particolare, rimane ancora difficoltoso – nonostante l’ausilio delle deliberazioni degli enti affilianti –individuare un perimetro certo della nozione di rimborso forfettario soprattutto perché la disposizione fa riferimento alle “spese sostenute” : sarebbe auspicabile un intervento correttivo che riconoscesse in maniera esplicita la possibilità di erogare diarie e/o indennità legate alle manifestazioni, entro limiti predefiniti e nel rispetto delle caratteristiche del volontariato, assimilabili ad un modesto pocket money riconosciuto e ammesso in altri ambiti. Potrebbe forse essere valido un ritorno al passato – perché, no? – ovvero al quadro vigente fino al 2000 quando erano collocate nel regime dei redditi diversi le indennità di trasferta e i rimborsi forfetari di spesa, percepiti da soggetti che svolgono attività sportiva dilettantistica, di cui alla legge 25-3-1986, n. 80 (indennità di trasferta, al netto delle relative spese documentate di vitto, alloggio e viaggio, per le manifestazioni sportive riconosciute ed entro limiti massimi, anche giornalieri). Si auspicano inoltre chiarimenti e istruzioni operative per la funzionalità del RASD deputata al censimento dei volontari che percepiscono i rimborsi forfettari e in particolare per allineare il momento del pagamento rispetto al momento in cui viene svolta l’attività.
Padova, 10 settembre 2024
Avv. Biancamaria Stivanello