Dal primo luglio 2023, è stato abbandonato in maniera definitiva l’art. 67 comma 1 lettera m del TUIR la cui applicazione ha generato, in passato, non poche criticità nel settore dello Sport Dilettantistico.
Da questo punto di partenza, il nuovo impianto normativo previsto dal D.lgs 36/21 con le successive modifiche e integrazioni ha generato la figura del lavoratore sportivo che, per come previsto dall’art. 25 del citato D.Lgs, sarà oggetto ad un inquadramento contrattuale differente secondo le seguenti tipologie:
- lavoratore subordinato;
- co.co.co (collaborazione coordinata continuativa);
- lavoratore autonomo.
Il nuovo inquadramento contrattuale riferito alla figura del lavoratore sportivo deve rimanere nel solco del mansionario, approvato in data 26/01/2024 dal Ministro per lo Sport e i Giovani che ha previsto in base alle singole discipline praticate, le figure di riferimento e propedeutiche per il regolare svolgimento delle attività sportive.
Rimangono fuori dal mansionario tutti i lavoratori che non rientrano nella definizione diretta di «lavoratore sportivo» tra i quali:
- addetto alla manutenzione;
- addetto alle pulizie;
- custode impianti etc.
Questi lavoratori dovranno essere inquadrati secondo le normali regole dei rapporti di lavoro e, pertanto, saranno esclusi dal beneficiare delle agevolazioni fiscali e contributive previste per i lavoratori sportivi indicati nel mansionario.
Le agevolazioni fiscali attribuite al settore sportivo dilettantistico riguardano l’abbassamento della soglia di non imponibilità ai fini fiscali e previdenziali a 5.000,00 (annui), la non imponibilità ai soli fini fiscali a € 15.000,00 annui.
I contributi previdenziali che scatteranno al superamento della soglia dei 5.000€ annui saranno calcolati con le aliquote del 25%, la cui base imponibile sarà ridotta del 50% fino al 31 dicembre 2027. Se lo stesso lavoratore dovesse essere iscritto ad altre forme di previdenza, l’aliquota scende al 24%.
Esempio: se un co.coc.co ha percepito € 7.000,00 di compenso superando, così, la soglia dei 5.000€, di € 2.000,00, su questo ammontare si applicherà la riduzione del 50%, pertanto i contributi previdenziali saranno calcolati su € 1.000,00.
Lo schema di calcolo:
- imponibile previdenziale € 1.000,00 x 25 = 250,00;
- imponibile contributi assistenziali che si calcola non sul 50%, ma sull’intero ammontare, cioè € 2.000,00×2.03% = € 40.60 per un totale contributi di € 290.60.
- ripartito per 2/3 a carico dell’ASD/SSD e 1/3 a carico del lavoratore.
Un altro aspetto molto importante da considerare riguarda una recente interpretazione riguardo alla NASPI (indennità mensile di Disoccupazione) e DIS-COLL (indennità disoccupazione dei parasubordinati: co.co.co etc.) che sarà oggetto di una nuova circolare dell’INPS con la quale verranno chiariti alcuni aspetti che riguardano proprio il divieto di cumulo della NASPI con i compensi sportivi. Tale novità rischia di generare, in coloro che hanno già percepito nei mesi precedenti sia l’indennità di disoccupazione che i compensi sportivi, il rischio di dover restituire una parte di quanto percepito dal 1 luglio 2023.
Nella formulazione della citata circolare si fa riferimento inoltre, all’invio dell’Uniemens (Comunicazione Obbligatoria dei dati retributivi e delle informazioni necessarie ai fini del calcolo dei contributi INPS) solo al superamento della soglia di € 5.000,00 annui.
Tale divieto deriva dal cambio di inquadramento, in quanto il D.lgs 36/21 ha introdotto la qualificazione giuridica di lavoratore sportivo, in luogo della vecchia definizione di collaboratore sportivo. Pertanto secondo l’INPS, chi percepisce la NASPI/DIS.COLL ed esercita l’attività di sportivo indipendentemente dal settore dilettantistico e professionistico, rientrante sempre tra le figure indicate nel mansionario, ed a fronte di tale attività, percepisce un compenso di cui dovrà darne comunicazione entro un mese dall’inizio dell’attività o della richiesta dell’Indennità di disoccupazione, indicando il reddito annuale presunto.
Non appena sarà ultimata e pubblicata la circolare INPS si avrà un quadro più completo degli adempimenti connessi alla contrattualizzazione dei lavoratori sportivi.
20/03/2024
Dott. Giuseppe Tamburo Tributarista