Per quanto concerne le coperture assicurative in favore dei tesserati, il decreto 16 aprile 2008 prevede l’assicurazione obbligatoria per gli sportivi.
All’art. 1. avente ad oggetto Soggetti assicurati e soggetti obbligati alla stipula dell’assicurazione obbligatoria è previsto quanto segue: <<1. L’assicurazione obbligatoria oggetto del presente decreto è stipulata nell’interesse degli sportivi dilettanti tesserati con le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate e gli enti di promozione sportiva, riconosciuti dal CONI, con la qualifica di atleta, tecnico o dirigente, di seguito denominati «soggetti assicurati 2. Le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate e gli enti di promozione sportiva, di seguito denominati «soggetti obbligati», sono tenuti alla stipula dell’assicurazione obbligatoria oggetto del presente decreto, per conto e nell’interesse dei soggetti assicurati.>>
Il successivo Decreto 3 novembre 2010 – Presidenza del Consiglio dei Ministri, Assicurazione obbligatoria per gli sportivi dilettanti, ne dettagliava i contenuti: <<Art. 10 Prestazioni assicurative La prestazione assicurativa oggetto del presente decreto consiste: a) in caso di morte del soggetto assicurato, nella erogazione, in favore degli aventi diritto, di un capitale non inferiore a 80.000,00 euro; b) in caso di una invalidità permanente, nella erogazione, in unica soluzione, di un indennizzo calcolato, in proporzione al capitale di cui alla precedente lettera a), secondo i criteri di cui all’art. 11. 2. I soggetti obbligati possono prevedere anche prestazioni integrative ulteriori rispetto a quelle previste dal comma 1 del presente articolo e dall’art. 13, nonché’ forme di assicurazione per la responsabilità civile nei confronti di terzi per atleti, dirigenti e tecnici.>>
Ne consegue che gli Enti (e Federazioni) hanno l’obbligo di stipulare un contratto assicurativo. Fermo restando che gli affiliati potranno avvalersi “anche” di ulteriori coperture assicurative. Va sottolineato il fatto che ASI – Associazioni Sportive Sociali Italiane include nella copertura a favore degli affiliati anche la responsabilità civile che come visto è una garanzia facoltativa.
Per quanto concerne le certificazioni mediche, la normativa ha subito una evoluzione continua che non ha caso a lasciato il campo a dubbi ed incertezze.
Tutto ha inizio con il decreto 24 aprile 2013 del Ministero della Salute, il c.d. decreto Balduzzi, dal titolo: Disciplina della certificazione dell’attività sportiva non agonistica e amatoriale e linee guida sulla dotazione e l’utilizzo di defibrillatori semiautomatici e di eventuali altri dispositivi salvavita (GU Serie Generale n.169 del 20-7-2013).
Tale decreto, normava l’attività ludico motoria, prevedeva l’obbligo di certificazione medica per le attività sportive non agonistiche ed elencava i medici abilitati al rilascio di tali certificati (medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta, relativamente ai propri assistiti, o dal medico specialista in medicina dello sport su apposito modello predefinito). Prevedeva inoltre l’obbligo di esecuzione dell’elettrocardiogramma. Prevedeva quindi degli ulteriori accertamenti nel caso di attività ad elevato impegno cardiovascolare.
DEFINIZIONE DI ATTIVITA’ SPORTIVA AMATORIALE (art 2 ) <<1. Ai fini del presente decreto è definita amatoriale l’attività ludico motoria, praticata da soggetti non tesserati alle Federazioni sportive nazionali, alle Discipline associate, agli Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, individuale o collettiva, non occasionale, finalizzata al raggiungimento e mantenimento del benessere psico-fisico della persona, non regolamentata da organismi sportivi, ivi compresa l’attività che il soggetto svolge in proprio, al di fuori di rapporti con organizzazioni o soggetti terzi. 2. Coloro che praticano attività ludico – motoria in contesti organizzati e autorizzati all’esercizio nel rispetto delle disposizioni normative vigenti devono sottoporsi a controlli medici periodici ai fini della certificazione attestante l’idoneità all’attività ludico-motoria. 3. La certificazione conseguente al controllo medico di cui al comma 2, che deve essere adeguata e appropriata in relazione ai parametri suddetti, e’ rilasciata dal medico certificatore su apposito modello predefinito.>>
DEFINIZIONE DI ATTIVITA’ SPORTIVA NON AGONISTICA ( art 3 ) <<1. Si definiscono attività sportive non agonistiche quelle praticate dai seguenti soggetti: a) gli alunni che svolgono attività fisico-sportive organizzate dagli organi scolastici nell’ambito delle attività parascolastiche; b) coloro che svolgono attività organizzate dal CONI, da società sportive affiliate alle Federazioni sportive nazionali, alle Discipline associate, agli Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, che non siano considerati atleti agonisti ai sensi del DM 18 febbraio 1982; c) coloro che partecipano ai giochi sportivi studenteschi nelle fasi precedenti a quella nazionale; 2. I praticanti di attività sportive non agonistiche si sottopongono a controllo medico annuale che determina l‘ idoneità a tale pratica sportiva. La certificazione conseguente al controllo medico attestante l‘ idoneità fisica alla pratica di attività sportiva di tipo non agonistico e’ rilasciata dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta, relativamente ai propri assistiti, o dal medico specialista in medicina dello sport su apposito modello predefinito . 3. E’ obbligatoria la misurazione preventiva della PA e l’esecuzione di un elettrocardiogramma (ECG) 4. In caso di dubbio, si raccomanda il consulto dello Specialista in Medicina dello Sport o di branca >>
ESCLUSIONI
Ai sensi dell’art.2 comma 5 <<Non sono tenuti all’obbligo della certificazione: a) coloro che effettuano l’attività ludico-motoria in forma autonoma e al di fuori di un contesto organizzato ed autorizzato; b) chi svolge, anche in contesti autorizzati e organizzati, attività motoria occasionale-, effettuata a scopo prevalentemente ricreativo e in modo saltuario e non ripetitivo; c) i praticanti di alcune attività ludico-motorie con ridotto impegno cardiovascolare, quali bocce (escluse bocce in volo), biliardo, golf, pesca sportiva di superficie, caccia sportiva, sport di tiro, ginnastica per anziani, “gruppi cammino” e attività assimilabili nonché’ i praticanti di attivita’ prevalentemente ricreative, quali ballo, giochi da tavolo e attività assimilabili. >>
ATTIVITA’ AD ELEVATO IMPEGNO CARDIOVASCOLARE
( art. 4 ) <<Attività di particolare ed elevato impegno cardiovascolare patrocinate da Federazioni sportive, Discipline associate o da Enti di promozione sportiva 1. Per la partecipazione di non tesserati alle Federazioni Sportive Nazionali, alle Discipline Associate, agli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI a manifestazioni non agonistiche o di tipo ludico motorio, caratterizzate da particolare ed elevato impegno cardiovascolare, patrocinate dai suddetti organismi, quali manifestazioni podistiche di lunghezza superiore ai 20 Km, gran fondo di ciclismo, di nuoto, di sci di fondo o altre tipologie analoghe, il controllo medico comprende la rilevazione della pressione arteriosa, un elettrocardiogramma basale, uno step test o un test ergometrico con monitoraggio dell’attività cardiaca e altri accertamenti che il medico certificatore riterrà necessario per i singoli casi. 2. Il certificato e’ rilasciato dai medici di cui all’art. 3, comma 2, su apposito modello predefinito.
Il decreto Balduzzi, nella sua integrità, durava molto poco venendo presto emendato dal TESTO DEL DECRETO-LEGGE 21 giugno 2013, n. 69, coordinato con la legge di conversione 9 agosto 2013, n. 98, recante: «Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia».
L’ art. 42-bis dal titolo Ulteriore soppressione di certificazione sanitaria, riportava quanto segue:
<<1. Al fine di salvaguardare la salute dei cittadini promuovendo la pratica sportiva, per non gravare cittadini e Servizio sanitario nazionale di ulteriori onerosi accertamenti e certificazioni, è soppresso l’obbligo di certificazione per l’attività ludico-motoria e amatoriale previsto dall’articolo 7, comma 11, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, e dal decreto del Ministro della salute 24 aprile 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 169 del 20 luglio 2013.)
- Rimane l’obbligo di certificazione presso il medico o pediatra di base per l’attività sportiva non agonistica. Sono i medici o pediatri di base annualmente a stabilire, dopo anamnesi e visita, se i pazienti necessitano di ulteriori accertamenti come l’elettrocardiogramma.>>
Due importanti novità quindi, in pochi mesi incidevano pesantemente sul Decreto Balduzzi. Veniva prevista la discrezionalità medica nella valutazione della necessità di effettuare l’ elettrocardiogramma. Veniva cassata la categoria di attività ludico motoria tra quelle soggette a certificazione. Va invece rilevato come, anche in questo caso, tra i medici abilitati al rilascio del certificato non comparissero i medici specialisti in medicina dello Sport.
In risposta alla richiesta di chiarimenti sull’applicazione delle nuove norme contenute nella legge 98 del 9 agosto 2013 in merito alla certificazione sportiva non agonistica e a quella per l’attività ludico motoria amatoriale, il Ministero della salute in una nota dell’ 11/09/2013 alla Federazione italiana medici di famiglia confermava l’abolizione dei certificati per attività ludico motoria-amatoriale e dei conseguenti accertamenti diagnostici richiesti dalla normativa abrogata.
Rimaneva l’obbligo della certificazione per l’attività sportiva non agonistica che si intendeva riferita solo alle attività sportive parascolastiche e a quelle appartenenti a Federazioni nazionali sportive che fanno capo al Coni. L’esecuzione di ulteriori accertamenti, come l’elettrocardiogramma, per la valutazione clinica delle condizioni del paziente rimaneva alla discrezionalità professionale del medico certificatore.
Ma non era finita. Il Decreto 08 agosto 2014, Approvazione delle linee guida in materia di certificati medici per l’attività sportiva non agonistica. (G.U. Serie Generale , n. 243 del 18 ottobre 2014) Allegato 1
<< Definizione di attività sportiva non agonistica , prevedeva quanto segue:
- Si definiscono attività sportive non agonistiche quelle praticate dai seguenti soggetti: a) gli alunni che svolgono attività fisico-sportive organizzate dagli organi scolastici nell’ambito delle attività parascolastiche; b) coloro che svolgono attività organizzate dal CONI, da società sportive affiliate alle Federazioni sportive nazionali, alle Discipline associate, agli Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, che non siano considerati atleti agonisti ai sensi del decreto ministeriale 18 febbraio 1982; c) coloro che partecipano ai Giochi sportivi studenteschi nelle fasi precedenti a quella nazionale. Medici certificatori
- I certificati per l’attività sportiva non agonistica sono rilasciati dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta, relativamente ai propri assistiti, o dai medici specialisti in medicina dello sport ovvero dai medici della Federazione medico sportiva italiana del Comitato olimpico nazionale italiano. Periodicità dei controlli e validità del certificato medico 1. Coloro che praticano attività sportive non agonistiche si sottopongono a controllo medico annuale che determina l’idoneità a tale pratica sportiva.
- Il certificato medico ha validità annuale con decorrenza dalla data di rilascio. Esami clinici, accertamenti e conservazione dei referti. 1. Ai fini del rilascio del certificato medico, e’ necessario quanto segue: a) l’anamnesi e l’esame obiettivo, completo di misurazione della pressione arteriosa; b) un elettrocardiogramma a riposo, debitamente refertato, effettuato almeno una volta nella vita; c) un elettrocardiogramma basale debitamente refertato con periodicità annuale per coloro che hanno superato i 60 anni di età e che associano altri fattori di rischio cardiovascolare; d) un elettrocardiogramma basale debitamente refertato con periodicità annuale per coloro che, a prescindere dall’età, hanno patologie croniche conclamate, comportanti un aumentato rischio cardiovascolare. 2. Il medico certificatore tenuto conto delle evidenze cliniche e/o diagnostiche rilevate, si può avvalere anche di una prova da sforzo massimale e di altri accertamenti mirati agli specifici problemi di salute. Nei casi dubbi il medico certificatore si avvale della consulenza del medico specialista in medicina dello sport o, secondo il giudizio clinico, dello specialista di branca.
- Il medico certificatore conserva copia dei referti di tutte le indagini diagnostiche eseguite, nonché’ dell’ulteriore documentazione di cui ai precedenti commi, in conformità alle vigenti disposizioni e comunque per la validità del certificato.
- Per quanto riguarda i medici di medicina generale ed i pediatri di libera scelta, l’obbligo di conservazione dei documenti può essere assolto anche dalla registrazione dei referti nella scheda sanitaria individuale informatizzata, ove attivata.>>
A commento di questo decreto si possono segnalare due innovazioni rilevanti
1 -compaiono (logicamente) le categorie fino ad ora non menzionate dei medici specialisti in medicina dello sport ovvero dai medici della Federazione medico sportiva italiana del CONI, tra i medici abilitati al rilascio dei certificati non agonistici.
2 – viene mantenuto l’obbligo di effettuare (o avere effettuato) l’elettrocardiogramma almeno una volta nella vita.
Il Ministero della Salute pubblicava quindi, il 16 giugno 2015 una nota esplicativa delle “Linee guida di indirizzo in materia di certificati medici per l’attività sportiva non agonistica”, emanate con Decreto dell’8 agosto 2014.
La nota rispondeva soprattutto alle numerose richieste di chiarimenti che giungevano da più parti e precisava che per “coloro” si intendono le “persone fisiche tesserate” e che le “definizioni riguardano esclusivamente i tesserati in Italia”.
Inoltre prevedeva che il Coni avrebbe provveduto a fornire indicazioni entro fine ottobre (2015) per distinguere tra le diverse tipologie di tesseramento, in modo da limitare l’obbligo di certificazione ai “tesserati che svolgono attività sportive regolamentate” ed esonerare i tesserati “che svolgono attività sportive che non comportano impegno fisico” e quelli che “non svolgono alcuna attività sportiva”. La nota, inoltre, ribadiva che non sussiste obbligo di certificazione per chi esercita attività ludico-motoria.
Tornando alle certificazioni mediche, ricordiamo che alcune Regioni, anche in virtù della potestà legislativa concorrente in materia sanitaria a loro riconosciuta dall’art 117 della costituzione, deliberavano diversamente rispetto a quanto previsto dal decreto Balduzzi.
La prima in ordine di tempo era la Regione Emilia Romagna seguita dalla provincia di Bolzano e quindi dalla Regione Veneto.
Il contenuto delle riflessioni da parte delle regioni è di seguito spiegato prendendo a riferimento la delibera della regione veneto che in certi passaggi riprendeva alla lettera quanto previsto in Emilia Romagna.
Regione Veneto: Bur n. 48 del 15 maggio 2015
Materia: Sport e tempo libero. Deliberazione della Giunta Regionale n. 645 del 28 aprile 2015. Disciplina delle certificazioni di idoneità all’attività sportiva: disposizioni attuative.
<<Omissis….., si rende necessario, nelle more di chiarimenti a livello nazionale e alla luce delle considerazioni di ordine generale sopra esposte, fornire indicazioni puntuali e applicabili in modo omogeneo. La certificazione di idoneità si rende necessaria solo in presenza di attività fisico-motorie che si caratterizzano come “sportive”. A tal riguardo, come precisato altresì da altre Regioni, in particolare l’Emilia-Romagna, l’attività motoria può essere definita “sportiva” se viene praticata in modo sistematico e continuativo, secondo regole definite da specifiche discipline ricomprese all’interno di Federazioni sportive nazionali, con il fine ultimo di far crescere le capacità fisiche e le abilità tecniche del praticante per migliorare progressivamente le proprie prestazioni nel confronto con se stesso o con altri praticanti. Non basta dunque a definire il concetto di attività sportiva il criterio relativo al soggetto che cura l’organizzazione dell’attività (organi scolastici, CONI, società affiliate alle Federazioni sportive, alle Discipline associate, agli Enti di promozione sportiva), né il criterio riguardante la persona che partecipa all’attività (l’essere o meno tesserato alle Federazioni sportive, alle discipline associate, agli Enti di promozione sportiva), come già sottolineato dalla Commissione Salute nella seduta del 25 marzo 2015.
Ne consegue che tutte le attività che non rientrano nel concetto di “attività sportiva”, come sopra definita, sono da considerare ludico-motorie o amatoriali e, come tali, non assoggettate all’obbligo di certificazione medica, indipendentemente da chi le organizzi o le pratichi.>>
Il concetto espresso pare chiaro ed efficace.
Seguiva quindi la Circolare CONI inerente i certificati medici per le attività sportive non agonistiche.
Il 10 giugno 2016 il CONI emanava una propria circolare (quindi un “semplice” atto amministrativo) che, come previsto dalla nota esplicativa 25 giugno 2015 Ministero della Salute, distingueva tra le diverse tipologie di tesseramento, in modo da limitare l’obbligo di certificazione ai “tesserati che svolgono attività sportive regolamentate” ed esonerare i tesserati “che svolgono attività sportive che non comportano impegno fisico” e quelli che “non svolgono alcuna attività sportiva“.
Il CONI pertanto effettuava una distinzione tra 3 tipologie di tesseramento.
– tesserati che svolgono attività sportive regolamentate: vige l’obbligo del certificato di idoneità non agonistico (come definito ed individuato da ultimo con le linee guida del Ministero della Salute 08/08/2014) per tutti i tesserati in Italia che svolgono attività organizzate dal CONI o da soggetti da questo riconosciuti (Federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva) ritenute a carattere non agonistico fatta eccezione per quanto previsto dal seguente punto b);
–tesserati che svolgono attività sportive che non comportano impegno fisico: non sussiste obbligo di certificazione (ma la circolare raccomanda comunque un controllo medico) per tutti i tesserati in Italia con la qualifica di non agonisti che svolgono attività organizzate dal CONI o da soggetti da questo riconosciuti caratterizzate dall’assenza o dal ridotto impegno cardiovascolare. Venivano elencati una serie di sport (nota bene, trattasi di un elenco ampliato rispetto a quanto indicato dal Decreto Balduzzi in materia di defibrillatori, che prevede l’esclusione di Golf, Biliardo, Scacchi, Dama Bridge, Bowling, Sport da Tiro, Pesca di superficie. La circolare prevedeva quindi che non vigesse obbligo di certificazione per tutte quelle “ulteriori attività “il cui impegno fisico fosse minimo”. La genericità del “tutte quelle” è in realtà seguita da una esemplificazione tassativa e minimale (aeromodellismo, imbarcazioni radiocomandate, cinotecnica).
Infine era previsto che
–i tesserati che non svolgono nessuna attività (non praticanti): non sono sottoposti all’obbligo di certificazione sanitaria
RIASSUMENDO, qual è lo” stato dell’arte”?!
1 – Decreto Balduzzi e successive modifiche.
Rappresenta la normativa statale attualmente vigente in materia
2 – Leggi Regionali.
Manifestano una assolutamente diversa volontà legislativa, di pari livello rispetto al Decreto Balduzzi.
3 – Circolare CONI
Atto amministrativo sollecitato dal Ministero della salute che di fatto contraddice in parte il Decreto Balduzzi.
Segnaliamo infine che dal 28 febbraio 2018, è stato abolito l’obbligo di certificato medico sportivo per i bambini da 0 ai 6 anni . Lo hanno stabilito, in un decreto congiunto, i ministri della Salute e dello Sport. La decisione parte da una richiesta della Federazione italiana medici pediatri (Fimp), che già nel 2015 aveva segnalato la necessità <<di escludere dall’obbligo della certificazione medica l’attività sportiva per la fascia di età compresa tra 0 e 6 anni, al fine di promuovere l’attività fisica organizzata dei bambini, di facilitare l’approccio all’attività motoria costante fin dai primi anni di vita, di favorire un corretto modello di comportamento permanente, nonché di non gravare i cittadini ed il Servizio sanitario nazionale di ulteriori onerosi accertamenti e certificazioni>>.
Per questo, si legge nell’unico articolo del decreto, <<Non sono sottoposti ad obbligo di certificazione medica, per l’esercizio dell’attività sportiva in età prescolare, i bambini di età compresa tra 0 e 6 anni, ad eccezione dei casi specifici indicati dal pediatra>>.
Anche in questo caso, come in tutta l’evoluzione del Decreto Balduzzi, emerge chiaro un ripensamento del legislatore. La domanda che ci si pone è la seguente: è preferibile estendere quanto più l’obbligo di certificazione medica ai fini della prevenzione sanitaria o è preferibile favorire la partecipazione alle attività sportive della più larga parte della popolazione senza che questa sia condizionata dalla esibizione di un peraltro costoso certificato sanitario?
Rimane in campo, a parere dello scrivente, un’altra domanda. Fermo restando che conviene sempre e comunque tutelarsi richiedendo il certificato medico a prescindere o meno da un obbligo legislativo, se la funzione dell’atto è la prevenzione sanitaria, perché richiedere il certificato medico ad un soggetto che pratica yoga o ginnastica in piscina in ambito CONI, e non richiedere il certificato a chi solleva 150 kg di pesi in un centro fitness non aderente al circuito CONI? Ai posteri l’ardua sentenza.