Nessuna veste giuridica può “coprire” o occultare l’effettiva attività svolta

La sentenza della Cassazione Civile sez. trib. n.24084 del 30/10/2020[1], ha confermato la tendenza giurisprudenziale[2] in base alla quale le “agevolazioni tributarie previste in favore degli enti di tipo associativo non commerciale[3] non deriva dall’elemento formale della veste giuridica assunta (nella specie, associazione sportiva dilettantistica) e dal corretto inserimento in statuto di tutte le clausole riguardanti la via associativa, quanto piuttosto dal requisito di natura sostanziale, ossia dall’effettivo svolgimento di attività senza fine di lucro e, quindi, da una operatività concreta conforme a quanto indicato nelle clausole dell’atto costitutivo e dello statuto, il cui onere probatorio ricade sulla parte contribuente, e non può ritenersi soddisfatto dal dato del tutto neutrale dell’affiliazione ad una federazione sportiva o al CONI[4].”

Rigettato, il ricorso della ASD, in quanto per quanto si presentasse formalmente in regola (Statuto, Affiliazione e Iscrizione a registro Coni) all’esame documentale e dalle dichiarazioni acquisite da parte dei verificatori, la sostanza dei comportamenti attuati soprattutto dal gruppo dirigente, hanno lasciato ampio spazio per negare una reale ed effettiva attività sportiva dilettantistica.

I fatti della controversia:

La ASD nell’anno 2005 impugnava avviso di accertamento emesso dall’Agenzia delle Entrate con il quale venivano recuperati a tassazione, ai fini IRES e IRAP, costi non documentati e ricavi non dichiarati, sul presupposto della mancanza dei requisiti necessari per usufruire delle agevolazioni fiscali del settore. La ASD all’epoca era iscritta alla Federazione FIGC e dal 2009 al Coni.

La Commissione tributaria provinciale rigettava il ricorso della ASD. La richiesta di nullità dell’avviso di accertamento, e la decisione, impugnata dalla contribuente, veniva confermata dalla Commissione tributaria regionale della Lombardia, la quale rilevava che l’Associazione era priva dei requisiti sostanziali e formali per avere diritto alle agevolazioni. In particolare l’Associazione ricorreva avversa alla commissione Regionale anche per violazione del principio della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato[5], non essendo mai stata formulata dall’Agenzia il disconoscimento da parte dell’Associazione di una reale ed effettiva attività sportiva dilettantistica.

La Sezione Tributaria della Cassazione, ha risposto puntualmente alle richieste del contribuente, confermando la corretta applicazione delle norme relative alle sentenze di primo e secondo grado.

La Associazione, infatti, risultava aver provveduto alla registrazione dello Statuto, in possesso di certificazione rilasciata dalla FIGC, dalla quale si evinceva una storica affiliazione dal 1983; presentava relativa Iscrizione nel Registro Nazionale del Coni dal 2009, nonché la partecipazione a campionati provinciali e regionali organizzati dalla FIGC a partire dalla stagione 1983/1984. Dall’esame documentale nel processo di 2° Grado si ravvisa delibera del Consiglio direttivo del giugno 2005, nella quale veniva modificata la denominazione e solo quest’ultima risulta iscritta ai campionati, non la ASD denominata nello statuto iscritto originariamente alla FIGC. Tali elementi formali non colmano in ogni caso “l’onere probatorio gravante sulla parte contribuente e non garantiscono, di per sè, la sussistenza dei requisiti per il godimento del regime agevolato”.

I giudici di appello, negando lo svolgimento da parte dell’Associazione di una reale ed effettiva attività sportiva dilettantistica, avrebbero pronunciato in palese violazione del principio della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato[6], non essendo mai stata formulata dall’Ufficio una siffatta contestazione.

Dalla lettura della motivazione dell’avviso di accertamento emerge chiaramente che i verificatori, all’esito dell’esame della documentazione contabile esibita dalla stessa Associazione e sulla base delle dichiarazioni rese dal segretario della stessa, hanno riscontrato che nei bilanci consuntivi relativi ai periodi di imposta oggetto di accertamento sono stati indicati costi per acquisto di giocatori, spese per giocatori e spese di gestione mai sostenuti che si riferivano in realtà a rimborsi ripartiti tra i vari dirigenti della Associazione o corrisposti a vari accompagnatori. Secondo la Cassazione “la verifica ha, quindi, fatto emergere circostanze ostative al riconoscimento delle agevolazioni, espressamente richiamate e poste dai giudici di merito a fondamento del proprio convincimento, e ciò impone di escludere che nella pronuncia sia configurabile il vizio denunciato.”

Pertanto la Cassazione rigettando i motivi del ricorso della ASD e rinvia[7] la causa alla Commissione tributaria regionale della Lombardia, per la determinazione delle sanzioni ed anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Le ragioni della specifica disciplina fiscale dedicata alle associazioni sportivo dilettantistiche, in quanto enti associativi non commerciali si applica la disciplina di cui art. 143 e ss. del TUIR. La “de-commercializzaizone” dei corrispettivi e non imponibilità degli stessi ai fini della determinazione del reddito imponibile (sul quale gravano Ires e Irap) rappresentano una “fictio iuri[8][9]. Detto in termini semplicistici, anche se la ASD svolge attività oggettivamente considerata come commerciale non viene sottoposta alla normativa fiscale del settore commerciale se si adegua al rispetto dell’ex art 143 del TUIR e l’art. 148 c.3 del TUIR. Nella causa in oggetto, i comportamenti attuati e la relativa documentazione hanno ravvisato delle chiare violazioni delle norme di riferimento.

|di Gioia Baldini, Consulente Fiscale|

[1] Cassazione civile sez. trib., 30/10/2020, (ud. 24/06/2020, dep. 30/10/2020), n.24084

[2] In riferimento: Cass., sez. 6-5, 30/04/2018, n. 10393; Cass., sez. 6-5, 23/11/2016, n. 23789; Cass., sez. 5, 5/08/2016, n. 16449; Cass., sez. 5, 30/1/2020, n. 2152

[3] dal D.P.R. n. 917 del 1986, art. 111 (ora art. 148 TUIR)

[4] In merito si segnala articolo http://www.asinazionale.it/news/enti-non-commerciali-e-qualificazione-dell-attivita-svolta-un-binomio-dissolubile

[5] Di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per violazione dell’art. 112 c.p.c.

[6] In riferimento: Cass., sez. 3, 17/01/2018, n. 906; Cass., sez. 3, 3/02/1999, n. 919)

[7]  In applicazione dello ius superveniens cassa la sentenza impugnata.

[8] Fenomeno giuridico, per il quale una norma viene applicata ad una fattispecie diversa da quella per cui era stata posta, fingendo che si siano verificati i presupposti di fatto di questa.

[9] P.Bertolaso Brisotto, “le Verifiche Fiscali sulle Associazioni Sportivo Dilettantistiche (ASD)”, IIª ediz. Maggioli Editore

Total
0
Shares
Articoli correlati
Leggi tutto

IL MODELLO 770

Come ogni anno, l’Agenzia delle Entrate, con apposito provvedimento, approva il Modello 770. Il 770 è l’adempimento che…