Nella seduta del 7 luglio scorso il Consiglio dei Ministri ha approvato lo schema di decreto legislativo correttivo e integrativo del D.Lgs. n.36/21 sul lavoro sportivo e sugli enti sportivi che introduce una serie di novità importanti rispetto al contenuto della riforma, la cui entrata in vigore rimane fissata per il 1 gennaio 2023. Anticipiamo di seguito gli aspetti di maggiore interesse per i sodalizi sportivi dilettantistici, con la precisazione che questa prima lettura è stata effettuata in base alle bozze, non essendo al momento ancora disponibile il testo ufficiale: si dovrà infatti attendere la c.d. bollinatura da parte della Ragioneria Generale dello Stato e la trasmissione alle commissioni parlamentari per il parere di competenza per conoscere il testo finale e il completamento dell’iter legislativo per approdare al provvedimento definitivo.
Lo scopo del correttivo – tanto atteso dal mondo sportivo – è quello di definire un quadro normativo in grado di contemperare le esigenze di tutela dei lavoratori dello sport con la stabilità e la sostenibilità del sistema dello sport, alla luce del principio di specificità sancito dall’ordinamento dell’Unione Europea, riconoscendo in modo puntuale le previste agevolazioni e facendo emergere fenomeni di elusione fiscale e previdenziale come indicato nelle premesse del provvedimento. Si tratta di obiettivi già fissati dalla legge delega n.86/19 che nell’attuazione adottata con il D.Lgs. n.36/21 sembrano tuttavia sbilanciati verso la tutela del lavoratore a scapito della sostenibilità del sistema, peraltro con un inevitabile effetto boomerang anche in termini di possibilità occupazionali.
Cosa cambia con il correttivo?
Innanzitutto viene chiaramente definita l’area volontaristica delle prestazioni rispetto all’area lavoristica: sparisce la figura ibrida dell’amatore che viene sostituita da quella del volontario puro, in piena sintonia con la riforma del terzo settore. Chi opera nello sport a livello spontaneo e gratuito, al di fuori di uno schema riconducibile al rapporto di lavoro, non potrà ricevere alcun compenso, indennizzo o rimborso forfettario ma solo ed esclusivamente il rimborso delle spese documentate relative al vitto, all’alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale di residenza del percipiente.
Chi opera invece a titolo oneroso, dietro corrispettivo di qualsiasi importo, natura ed entità, viene riconfermato come lavoratore sportivo che potrà, a seconda dei casi e ricorrendone i presupposti, essere inquadrato come lavoratore subordinato o autonomo anche nella forma coordinata e continuativa.
La netta demarcazione è certamente opportuna perché idonea a prevenire incertezze e contestazioni che hanno caratterizzato il regime dei compensi sportivi nel contesto vigente. Al riguardo ricordiamo che dopo anni di orientamenti opposti, l’applicazione dell’art.67 co.1 lett,.m) è ora notevolmente ridimensionata dal massiccio intervento della Corte di Cassazione e di fatto circoscritta a prestazioni a carattere volontaristico che esulano dallo schema di un rapporto sinallagmatico.
In effetti, come sarebbe possibile distinguere un rapporto di lavoro da un rapporto amatoriale “pagato” con compensi e premi occasionali o rimborsi forfettari e indennità fino a 10.000? Il testo attuale della riforma non fa che riproporre i dubbi interpretativi del passato e non è in grado di dare le dovute certezze che il movimento sportivo attende da oltre quarant’anni.
Dunque in questo quadro e atteso che la strada ormai segnata dal legislatore è quella di disciplinare il lavoro nello sport anche nel settore dilettantistico, il definitivo superamento del regime dei compensi sportivi collocati nel regime dei redditi diversi non appare così drammatico come potrebbe sembrare a prima vista.
Rimane da capire se la disciplina del rapporto di lavoro, sia in termini di inquadramento che di carico fiscale e previdenziale, possa garantire oltre alla tutela e alla dignità del lavoratore anche la sostenibilità del sistema. Vediamo quindi a grandi linee gli aspetti maggiormente rilevanti che il correttivo andrebbe ad introdurre sul punto.
La figura del lavoratore sportivo – che potrà essere inquadrato con la disciplina speciale sia in termini contrattuali sia in ordine alle previste agevolazioni fiscali e previdenziali – viene allargata anche ai tesserati che svolgano mansioni necessarie per lo svolgimento dell’attività sportiva in base ai regolamenti degli enti affilianti e quindi a molti collaboratori, addetti e ausiliari che altrimenti sarebbero stati esclusi dall’elenco dell’art.25 D.Lgs. 36/21 che comprende atleti, allenatori, istruttori, direttori tecnici, direttori sportivi, preparatori atletici e direttori di gara.
Sull’inquadramento del rapporto viene introdotta una presunzione di co.co.co. sportiva dilettantistica quando ricorrano i seguenti requisiti:
a) la durata delle prestazioni oggetto del contratto, pur avendo carattere continuativo, non supera le diciotto ore settimanali, escluso il tempo dedicato alla partecipazione a manifestazioni sportive;
b) le prestazioni oggetto del contratto risultano coordinate sotto il profilo tecnico-sportivo, in osservanza dei regolamenti delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate e degli Enti di Promozione Sportiva.
Si tratta di una disposizione di rilievo che sembra consentire la possibilità di individuare tale tipologia di rapporto in base a criteri obiettivi, potenzialmente idonei a prevenire contestazioni e a garantire maggiori certezze e stabilità al sistema, soprattutto in considerazione delle importanti agevolazioni fiscali e contributive ricollegate alle prestazioni di tale natura rispetto al trattamento previsto per il rapporto subordinato che rimane invece regolato, per tutti i settori, professionistico e dilettantistico, dall’art. 35 co.1 D.Lgs. n.36/21 con iscrizione al Fondo Pensione del Lavoratori Sportivi.
Sul piano degli oneri fiscali e contributivi infatti i rapporti di lavoro autonomo e di co.co.co. nell’area dilettantistica prevedono una serie di agevolazioni che elenchiamo in sintesi:
- per il compenso fino a 5.000 euro nessun onere fiscale né contributivo;
- per il compenso fino a 15.000 euro nessun onere fiscale, con tassazione sull’eventuale eccedenza
- aliquota contributiva pari al 25% con iscrizione alla gestione separata INPS ;
- contribuzione ridotta del 50% fino al 31 dicembre 2027, con imponibile pensionistico ridotto in misura equivalente.
L’esclusione dalla base imponibile a fini fiscali fino alla soglia di euro 15.000 è prevista comunque in generale per tutti i compensi di lavoro sportivo nell’area del dilettantismo.
Sul piano degli adempimenti amministrativi vengono previste importanti e significative semplificazioni:
i dati del rapporto di lavoro sportivo nell’area del dilettantismo vengono comunicati al nuovo Registro della attività sportive dilettantistiche disciplinato dal D.Lgs. n.39/21 e tale comunicazione equivale a tutti gli effetti alla comunicazione al centro per l’impiego;
non sono soggetti a tale obbligo i rapporti con compensi fino a 5.000 euro;
il L.U.L. e l’obbligo di comunicazione mensile all’INPS per le co.co.co. sportive dilettantistiche sono adempiuti in via telematica all’interno di apposita sezione del Registro e non vi è obbligo del prospetto paga (cedolino) nel caso in cui il compenso annuale non superi l’importo di euro 15.000.
Nel complesso lo schema approvato dal Consiglio dei Ministri che avvia l’iter per la definitiva approvazione dei correttivi alla riforma del lavoro sportivo appare, ad una prima lettura, migliorativo rispetto al testo del D.Lgs.36/21, sia in termini di sostenibilità che di certezza normativa, soprattutto nelle parti in cui ha recepito le proposte elaborate dal tavolo tecnico di esperti istituito presso il Dipartimento per lo Sport lo scorso autunno. In attesa del testo finale e dell’approvazione definitiva dopo i pareri delle commissioni parlamentari, rimane l’incognita dei tempi: potranno i sodalizi sportivi programmare la prossima stagione sportiva alla luce di indicazioni e costi chiari sull’inquadramento dei collaboratori?
Potranno continuare in attesa dei provvedimenti definitivi ad utilizzare le lettere di incarico con applicazione dell’art.67 co.1 lett.m)?
La risposta rischia di essere negativa a entrambe le domande perché da un lato la riforma si applicherà dal 1 gennaio 2023 ancora con numerose incognite sul contenuto e, dall’altro, la scure della Cassazione sul regime dei compensi rende comunque molto critico il ricorso all’attuale norma agevolativa.
Purtroppo ancora una volta i tempi della politica non rispettano i tempi dello sport.
|di Biancamaria Stivanello – avvocato |