È diventato virale sui social un prezioso e importante contributo della collega Bianca Stivanello che fa il punto sullo stato dell’arte della disciplina sul lavoro sportivo dilettantistico.
Siamo ormai a quasi vent’anni dal momento in cui la L. 342/00 inquadrava i corrispettivi derivanti dalle prestazioni sportive dilettantistiche tra i redditi diversi facendo così conseguire il non assoggettamento degli stessi, in quanto prestazione non produttiva di reddito da lavoro, agli obblighi previdenziali e assicurativi a cui sono soggetti la generalità dei compensi dei lavoratori.
Per ora solo tentativi di cambiamento
In questo lungo periodo a volte si è alzata qualche voce che aveva l’obiettivo di mettere a sistema questo aspetto (l’ultima la legge di bilancio 2018) ma presto tacitata da un aspetto: lo sport dilettantistico è l’unico settore economico in cui il cosiddetto cuneo fiscale è a zero. Pertanto sicuramente un regime di convenienza per i sodalizi sportivi e, sotto un certo profilo, anche per i lavoratori che solo grazie a questa agevolazione hanno trovato retribuzione e lavoro.
Oggi nuovamente il legislatore ci riprova. La legge delega n. 86/19, al suo art. 5, prevede che il Governo debba, nei 12 mesi successivi alla emanazione del provvedimento, disciplinare, per l’appunto, il rapporto di lavoro sportivo dilettantistico.
Sarà la volta buona? Purtroppo i primi due mesi della delega sono trascorsi nell’assoluto silenzio. Questo non fa ben sperare. Anche perché sembra mancare una proposta che possa coniugare la tutela dei lavoratori (pensate anche solo alla maternità, una allenatrice o una istruttrice sportiva sotto questo profilo non ha alcun tipo di garanzia) con la compatibilità economica del movimento.
Le 4 categorie che compongono il lavoro sportivo dilettantistico
La difficoltà ulteriore è data che la platea del lavoro sportivo, sia da parte “datoriale” che da parte “sindacale” è suddivisa o suddivisibile in due grandi aree.
La ASD e le SSD si dividono tra quelle che sono animate dalla vera natura di catalizzatori e diffusori dello sport e quelle che nascondono la loro vera natura di impresa, quella categoria di operatori dello sport alla quale avrebbe voluto dare risposta la società sportiva dilettantistica lucrativa, purtroppo anch’ essa forse con troppa fretta accantonata.
Gli operatori si dividono, invece, tra quelli che svolgono l’attività sportiva effettivamente “per diletto” in quanto la loro attività lavorativa principale è estranea allo sport e quelli, invece, che traggono dallo sport la parte principale anche se non esclusiva dei loro ricavi.
La vera difficoltà appare essere quella di riuscire a trovare una disciplina che riesca a distinguere queste quattro realtà senza che l’una danneggi l’altra.
Un buon inizio, perché non ripartire da questo?
In questo quadro credo si debbano iniziare a mettere sul tavolo delle proposte, degli spunti di discussione.
Nel disegno di legge n. 999 del Senatore Claudio Barbaro, Presidente di ASI Nazionale, forse anche questo troppo frettolosamente accantonato, si iniziavano a dare delle indicazioni, ovviamente, tutto migliorabile e perfettibile, ma un primo tentativo in quella sede era stato fatto.
Credo che tutti quelli che operano, a vario titolo, nello sport possano e debbano dare il loro contributo.
A tal fine vi pregherei di considerare questa come una introduzione ed andatevi a leggere gli articoli 5 e 9 del disegno di legge.
Per me era un buon inizio. Avrei piacere di sapere cosa ne pensano i lettori.
Scarica il Disegno di Legge di Claudio Barbaro
| di Guido Martinelli, Avvocato specializzato in Diritto Tributario e in Diritto delle Associazioni |