Il disegno di Legge delega sullo sport approvato dalla Camera

La Camera dei deputati, dopo una discussione in commissione durata circa quattro mesi, ha approvato in prima lettura il disegno di legge n. 1603 – bis presentato dal Governo e recante: “Deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonché di semplificazione”.

L’iniziativa trae origine dalle modifiche introdotte dalla Legge di bilancio 2019 (articolo 1, comma 630, L. 145/2018) che ha ridisegnato gli ambiti di operatività del Coni rispetto alla vecchia società, di proprietà del Ministero economia e finanza, Coni servizi, oggi “Sport e salute spa”.

Quali sono le novità?

Analizziamo le novità introdotte, rispetto all’originario testo licenziato dal Consiglio dei Ministri che non appaiono di trascurabile importanza.

L’articolo 1 mantiene l’ampia delega concessa al Governo per l’adozione di misure in materia di ordinamento sportivo.

Viene introdotta l’interessante possibilità di adottare un testo unico in materia di sport.

Alcune novità vanno comunque evidenziate.

È stata introdotta una delega che consente la limitazione, fino al divieto, di scommettere sulle partite di calcio della Lega Nazionale dilettanti.

Non possiamo quindi non interrogarci sul perché porre dei limiti solo agli incontri di calcio dilettantistico mantenendo quindi la possibilità di scommettere sulla miriade di altre gare di sport diversi a carattere dilettantistico.

È stato precisato che il potere di vigilanza del Coni sulle Federazioni debba essere svolto in armonia con le indicazioni del Cio e che il potere di commissariamento debba essere limitato all’accertamento di gravi violazioni “di norme degli statuti e dei regolamenti sportivi finalizzate al regolare avvio e svolgimento delle competizioni sportive … ferme restando l’autonomia delle federazioni sportive e delle discipline sportive associate e la loro capacità di determinare la propria politica generale”.

È stata poi introdotta la necessità di sostenere azioni volte a promuovere la partecipazione e la rappresentanza delle donne nello sport “garantendo la parità di genere nell’accesso alla pratica sportiva a tutti i livelli” nonché quella di “individuare forme e condizioni di azionariato popolare per le società sportive professionistiche”.

Viene ribadita l’autonomia amministrativa delle Federazioni e delle discipline sportive associate rispetto al Coni, fermo restando il potere di controllo spettante alla autorità di governo sulla gestione e sulla utilizzazione dei contributi pubblici.

L’articolo 2 disciplina l’istituzione dei centri sportivi scolastici che saranno costituiti “secondo le modalità e nelle forme previste dal codice del terzo settore”, il loro regolamento sarà stabilito dalle scuole e l’attività in favore degli studenti sarà svolta di norma a titolo gratuito.

Viene prevista, come innovazione, che le attività del centro sportivo scolastico siano programmate dal consiglio di istituto che “può sentire, ove esistenti,” le associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte al registro Coni e che abbiano la propria sede nel medesimo comune in cui è stabilità la sede legale del centro sportivo scolastico.

Di rilievo la specifica che i centri sportivi scolastici “possono” (e non essendoci un devono poco si comprende del senso dell’emendamento approvato) affidare lo svolgimento delle discipline sportive scolastiche esclusivamente ai laureati in scienze motorie o ai diplomati isef.

Viene introdotto il principio che i distributori automatici scolastici somministrino esclusivamente cibi e bevande “salutistiche”.

L’articolo 3 disciplina la cessione del titolo sportivo, prevedendo che questa possa avvenire esclusivamente se ammessa dai regolamenti della federazione o della disciplina sportiva associata e “nel rispetto dei regolamenti da essa emanati”.

Viene introdotto un nuovo articolo 4 che istituisce “organi consultivi per la tutela degli interessi dei tifosi” andando ad integrare l’articolo 10 L. 91/1981.

Viene stabilito che negli “atti costitutivi” (sarebbe stato più corretto indicare negli statuti) delle società sportive professionistiche dovrà essere prevista l’istituzione “di un organo consultivo che provvede con pareri obbligatori ma non vincolanti alla tutela degli interessi specifici dei tifosi”.

L’organo consultivo dovrà essere formato da tre a cinque membri eletti ogni tre anni dagli abbonati e sulla base di un regolamento che stabilirà la decadenza dei componenti colpiti da provvedimenti interdittivi.

Vengono assegnati sei mesi alle società professionistiche per l’approvazione della modifica statutaria.

L’articolo 5 (ex 4) del disegno di legge sullo sport approvato dalla Camera dei deputati, introduce il capo relativo alle disposizioni in materia di professioni sportive.

Importante per le potenziali ricadute appare, al comma 1, lett. a), il riconoscimento del carattere “preventivo – sanitario” dell’attività sportiva volta “al miglioramento della qualità della vita e della salute”.

Se questi incisi potranno portare all’utilizzo dell’esenzione da Iva per le attività sanitarie in materia sportiva, questo emendamento costituisce sicuramente la novità avente le maggiori conseguenze positive rispetto a tutte le altre modifiche che il testo ha avuto nel dibattito parlamentare.

Viene ricompreso tra i lavoratori sportivi anche il “direttore di gara” e l’adozione di norme che maggiormente tutelino la salute e la sicurezza dei minori che svolgono attività sportiva nonché il principio della pari opportunità nella pratica sportiva.

Dovrà essere riordinata la normativa applicabile alle discipline sportive che prevedono l’impiego di animali riguardo agli aspetti sanitari e alla loro tutela e benessere.

L’articolo 6, in materia di agenti degli atleti, introduce la necessità di definire un quadro sanzionatorio proporzionato ed efficace “anche con riferimento agli effetti dei contratti stipulati dagli assistiti”.

L’articolo 7, all’interno della disciplina rivista per la realizzazione di impianti sportivi, contiene, al comma 2, lett. f), l’enunciazione di un principio che potrebbe avere effetti “sconvolgenti” per il mondo dello sport.

Viene infatti enunciato un criterio che mira ad individuare “un sistema che preveda il preventivo accordo con la federazione sportiva nazionale, la disciplina sportiva associata, l’ente di promozione sportiva o la società o associazione sportiva utilizzatori e la possibilità di affidamento diretto dell’impianto già esistente alla federazione sportiva nazionale, alla disciplina sportiva associata, all’ente di promozione sportiva o alla società o associazione utilizzatori, in presenza di determinati requisiti oggettivi e coerenti con l’oggetto e la finalità dell’affidamento che assicurino la sostenibilità economico – finanziaria della gestione e i livelli di qualità del servizio eventualmente offerto a terzi” purché non sussistano i requisiti di esclusioneprevisti dall’articolo 80 del codice degli appalti.

La norma supera la previsione dell’articolo 90 L. 289/2002 che si limitava a precisare che la gestione degli impianti sportivi di proprietà pubblica dovesse essere concessa in via preferenziale a società e associazioni sportive dilettantistiche.

Non possiamo tacere come la norma, di rilevante interesse per il mondo dello sport e per l’investimento che le società e associazioni sportive effettuano sull’impianto sportivo pubblico che conducono in gestione, appaia al limite della legittimità in riferimento al codice degli appalti e alla Direttiva 2006/123/CE, conosciuta come Direttiva Bolkestein, relativa ai servizi nel mercato europeo comune.

Viene ribadito che anche negli impianti sportivi i distributori automatici di cibi e bevande devono essere riservati a elementi “salutistici”.

L’articolo 8 contiene due importanti novità. La prima, in analogia a quanto già previsto per gli enti del terzo settore (e, se ci è consentito, ciò rappresenta ulteriore prova che tra questi non sono ricomprese le società e associazioni sportive dilettantistiche), prevede l’adozione di “misure semplificate volte al riconoscimento della personalità giuridica” e l’altra volta al “riordino, anche al fine di semplificarla, della disciplina relativa alla certificazione dell’attività sportiva svolta dalle società e dalle associazioni sportive dilettantistiche”

L’articolo 9 introduce l’obbligo di utilizzo del casco anche “nella pratica dello sci alpino e dello snowboard e in tutte le aree sciabili, compresi i percorsi fuori pista” nonché “l’obbligo di dotare ogni pista, dove sia possibile, di un’area per la sosta accuratamente delimitata e segnalata”

Con un conclusivo articolo 10 viene introdotta una clausola di salvaguardia sulla compatibilità di dette norme con quelle che tutelano l’autonomia delle Regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano.

Non possiamo fare a meno di rilevare come le modifiche adottate nel primo percorso parlamentare siano sicuramente servite ad introdurre alcuni concetti chiave, a fianco ad altri forse di minore interesse o incisività.

Sarà necessario capire se, in Senato, il testo verrà presentato come suscettibile di ulteriori modifiche (che lo costringerebbero a tornare alla Camera per una seconda approvazione) oppure se sarà “blindato” e quindi approvato in via definitiva.

| di Guido Martinelli, Avvocato specializzato in diritto tributario e in diritto delle associazioni |

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