Forma giuridica, Atto costitutivo e statuto
Art. 1 e 2 del D.Lgs. 5 ottobre 2022, n. 163 (c.d. Decreto correttivo)
In data 2 novembre 2022 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.Lgs. 5 ottobre 2022, n. 163, recante disposizioni integrative e correttive del D.Lgs. 28 febbraio 2021, n. 36, in tema di riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi e di lavoro sportivo.
Il c.d. Decreto correttivo, che entrerà in vigore a partire dal prossimo 17 novembre, contiene rilevanti novità in materia sia di lavoro sportivo, sia di enti sportivi.
Tra le novità in tema di enti sportivi, rilevanti sono quelle relative alle forme giuridiche che possono assumere gli enti sportivi di tipo dilettantistico (regolate dall’art. 6, D.Lgs. n. 36/2021, così come modificato dall’art. 1 del c.d. Decreto correttivo), nonché al contenuto dell’atto costitutivo e dello statuto degli enti sportivi dilettantistici (di cui all’art. 7, D.Lgs. n. 36/2021, così come modificato dall’art. 2 del c.d. Decreto correttivo).
Ai sensi del nuovo testo dell’art. 6, D.Lgs. n. 36/2021, gli enti sportivi dilettantistici possono assumere una delle seguenti forme:
a) associazione (sportiva dilettantistica) priva di personalità giuridica [per le obbligazioni dell’associazione non riconosciuta rispondono, oltre che l’associazione medesima con il proprio fondo comune, anche, personalmente e solidalmente, con il loro patrimonio personale, coloro che abbiano agito in nome e per conto dell’associazione, o i soggetti responsabili, in forza del ruolo rivestito, della gestione associativa];
b) associazione (sportiva dilettantistica) munita di personalità giuridica [ossia dotata di autonomia patrimoniale perfetta, con la conseguenza che delle obbligazioni dell’associazione riconosciuta risponde solo ed esclusivamente quest’ultima con il proprio patrimonio];
c) società di capitali [sembrano escluse le società di persone] e cooperative (sportive dilettantistiche) di cui al libro V, titoli V e VI, del codice civile [le società sportive possono assumere veste di S.r.l., S.p.a. o S.a.p.a., mentre le cooperative possono essere a mutualità prevalente o meno; le cooperative sportive dilettantistiche non possono tuttavia rivestire anche la qualifica di cooperativa sociale, in quanto l’art. 1, L. n. 381/1991, così come modificato dall’art. 17, D.Lgs. n. 112/2017, non prevede che le cooperative sociali possano svolgere attività di «organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche»);
c-bis) enti del terzo settore costituiti ai sensi dell’art. 4, comma 1, D.Lgs. n. 117/2017, che esercitano, come attività di interesse generale, l’«organizzazione e la gestione di attività sportive dilettantistiche» e sono iscritti sia al Registro Unico Nazione del Terzo Settore (RUNTS), sia al nuovo Registro delle Attività Sportive (RAS), di cui all’art. 10, D.Lgs. n. 36/2021 .
È prevista la possibilità che gli enti sportivi dilettantistici, i quali si affiliano annualmente alle Federazioni Sportive Nazionali, alle Discipline Sportive Associate e/o agli Enti di Promozione sportiva, possano aderire «contemporaneamente anche a più di un organismo sportivo affiliante».
Due le novità rispetto a quanto previsto originariamente dall’art. 6, D.Lgs. n. 36/2021.
La prima riguarda la possibilità, ora espressamente prevista dalla legge, che gli enti sportivi dilettantistici assumano la forma giuridica di cooperativa. La seconda riguarda l’introduzione di apposite norme di coordinamento tra la riforma del Terzo settore (di cui, in particolare, ai D.Lgs. n. 112 e 117 del 2017) e la riforma dello Sport (di cui, in particolare, al D.Lgs. n. 36/2021). Nel Decreto correttivo viene, infatti, espressamente prevista la possibilità che gli enti sportivi dilettantistici siano allo stesso tempo anche enti del Terzo settore (ai sensi dell’art. 4, comma 1, D.Lgs. n. 117/2017, sono enti del Terzo settore: le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale, gli enti filantropici, le imprese sociali, incluse le cooperative sociali, le reti associative, le società di mutuo soccorso, le associazioni, riconosciute o non riconosciute, le fondazioni e gli altri enti di carattere privato, diversi dalle società, costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale, ed iscritti nel RUNTS).
Le ASD, al ricorrere delle condizioni previste dalla legge, potranno pertanto essere iscritte al RAS e, contemporaneamente, al RUNTS, rivestendo sia la qualifica di Associazione Sportiva Dilettantistica, sia di Associazione di Promozione Sociale (APS), Organizzazione di Volontariato (OdV), o, in mancanza, di Ente del Terzo Settore (ETS). Le SSD, così come le cooperative sportive dilettantistiche, potranno invece essere iscritte al RAS e, contemporaneamente, al RUNTS, con la qualifica di imprese sociali. Non è inoltre da escludere, in ragione del richiamo all’art. 4, comma 1, D.Lgs. n. 117/2017, contenuto nel c.d. Decreto correttivo, la possibilità che assumano la qualifica di enti sportivi dilettantistici, con iscrizione al RAS, anche le fondazioni del Terzo settore che siano iscritte al RUNTS e svolgano, in tutto o in parte, attività di «organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche».
Il correttivo prevede espressamente che agli enti del Terzo settore iscritti sia al RUNTS, sia al RAS, si applichino le norme di cui al D.Lgs. n. 36/2021 limitatamente all’attività sportiva dilettantistica esercitata, e che le disposizioni del Capo I del D.Lgs. n. 36/2021 si applichino solo in quanto compatibili con il D.Lgs. n. 117/2017, e – per le imprese sociali – con il D.Lgs. n. 112/2017.
L’art. 7, D.Lgs. n. 36/2021, così come modificato dall’art. 2 del c.d. Decreto correttivo, prevede che le società e le associazioni sportive dilettantistiche si costituiscano con atto scritto (nel quale deve tra l’altro essere indicata la sede legale) ed adottino uno statuto che contenga obbligatoriamente:
a) la denominazione;
b) l’oggetto sociale con specifico riferimento all’esercizio in via stabile e principale dell’organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l’assistenza all’attività sportiva dilettantistica [tale requisito non è richiesto per le associazioni, le società e le cooperative sportive dilettantistiche che siano state costituite per il perseguimento delle finalità di cui all’art. 4, comma 1, D.Lgs. n. 117/2017, abbiano assunto la qualifica di enti del Terzo settore e siano iscritte al RUNTS (le quali, pertanto, potranno esercitare l’attività sportiva dilettantistica anche in via sussidiaria o secondaria];
c) l’attribuzione della rappresentanza legale dell’associazione;
d) l’assenza di fini di lucro ai sensi dell’art. 8 [che prevede – diversamente da quanto avveniva in passato – la possibilità per società e cooperative (ad eccezione di quelle a mutualità prevalente di cui all’art. 2512 c.c.) sportive dilettantistiche di destinare o distribuire gli utili nelle misure e con le modalità previste dai comma 3, 4 e 4-bis del medesimo articolo];
e) le norme sull’ordinamento interno ispirato a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, con la previsione dell’elettività delle cariche sociali, fatte salve le società sportive che assumono la forma societaria per le quali si applicano le disposizioni del codice civile [le norme del codice civile si applicano, relativamente alle società ed alle cooperative sportive dilettantistiche, anche per quanto riguarda il contenuto dell’atto costitutivo e dello statuto, nonché la forma societaria adottata; restano escluse le disposizioni che regolano la distribuzioni degli utili, fatto salvo quanto previsto dall’art. 8, D.Lgs. n. 36/2021, e la distribuzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento];
f) l’obbligo di redazione di rendiconti economico-finanziari, nonché le modalità di approvazione degli stessi da parte degli organi statutari [per le società e le cooperative sportive dilettantistiche valgono gli obblighi di bilancio previsti dalla legge (e, in particolare, dal codice civile)];
g) le modalità di scioglimento dell’associazione [o della società o della cooperativa];
h) l’obbligo di devoluzione ai fini sportivi del patrimonio in caso di scioglimento delle società [o della cooperativa] e delle associazioni.
14/10/2022
Di Matteo Clò, Avvocato in Modena