L’articolo 81 del cosiddetto “DL Agosto”, è dedicato a un nuovo credito di imposta denominato “Credito di imposta per investimenti pubblicitari in favore di leghe e società sportive professionistiche e di società e associazioni sportive dilettantistiche”.
Molti sodalizi sportivi basano la propria attività grazie “sponsorizzazioni” fatte dalle aziende del territorio. Viste la difficoltà affrontate nei mesi scorsi a causa dell’emergenza Covid-19 e un’incertezza economica persistente, molte imprese si ritroveranno a fare dei tagli di costi e molto probabilmente le somme rivolte allo “sport” saranno tra le prime ad essere riviste.
Un intervento del Governo a renderle più appetibili, in modo da prevederne la budgettizzazione da parte delle imprese anche per il prossimo esercizio, era auspicabile. A dispetto da quel che si potrebbe dedurre dal titolo, però, il suo ambito di applicazione non è così ampio come si potrebbe ipotizzare.
A chi spetta l’agevolazione?
Alle imprese, ai lavoratori autonomi, agli enti non commerciali che effettuano sponsorizzazioni e campagne pubblicitarie, per l’anno 2020, nei confronti di leghe e associazioni/società sportive (che rientrano nelle caratteristiche espressamente indicate dal decreto).
Quanto è l’agevolazione?
E’ riconosciuto un contributo, sotto forma di credito di imposta (utilizzabile esclusivamente in compensazione) pari al 50% degli investimenti effettuati a decorrere dal 1 luglio 2020 al 31 dicembre 2020, per un investimento minimo di 10.000 euro.
È certo che venga riconosciuto l’importo spettante pari alla % dell’investimento?
No, perchè la dotazione finanziaria è limitata a 90 milioni di euro e la norma prevede che il credito di imposta in ogni caso sarà erogato nel limite massimo di spesa stabilito, che costituisce “tetto di spesa”: nel caso in cui le risorse disponibili dovessero risultare insufficienti per soddisfare le richieste ammesse a beneficio, sarà predisposta la ripartizione tra i beneficiari in proporzione al credito di imposta astrattamente spettante.
Quindi un’impresa che ipotizza di fare questo tipo di investimento pubblicitario, contando sul credito di imposta, potrebbe invece beneficiare di un valore inferiore in sede di assegnazione. Vedremo nel successivo decreto attuativo le modalità operative.
Chi sono i soggetti beneficiari della sponsorizzazione?
Mentre è prevista, dall’agevolazione, una platea molto ampia in termini di soggetti che ne possono usufruire (aziende, lavoratori autonomi, enti non commerciali), vi è una forte limitazione rispetto ai soggetti che possono essere sponsorizzati:
- leghe che organizzano campionati nazionali a squadre nell’ambito delle discipline olimpiche;
- società sportive professionistiche operanti in discipline olimpiche e che svolgono attività sportiva giovanile;
- società ed associazioni sportive dilettantistiche iscritte al registro CONI operanti in discipline olimpiche e che svolgono attività sportive giovanile.
Attenzione! Alle associazioni e alle società, professionistiche e dilettantistiche, è richiesto di certificare lo svolgimento di attività sportiva giovanile.
Le leghe, le società e le associazioni di cui sopra devono avere realizzato in Italia, nell’anno d’imposta 2019, ricavi, come definiti dall’articolo 85 comma 1 lettere a) e b) del TUIR, per un importo compreso tra 200 mila euro e 15 milioni di euro.
Ma la causa di esclusione più importante, sempre rispetto ai soggetti beneficiari della sponsorizzazione, è la seguente: il decreto esclude le sponsorizzazioni verso i soggetti che aderiscono al regime previsto dalla Legge n. 398 del 16 dicembre 1991.
Conclusioni
Il legislatore ha dimostrato una grande sensibilità per il mondo “sportivo giovanile” ma escludendo le società ed associazioni sportive che hanno optato per la 398/91, a giudizio dello scrivente, si rischia che una gran parte degli enti che si occupano dei giovani vengano tagliati fuori da questo incentivo, perdendo l’opportunità di ricevere risorse oggi sempre più vitali.
Inoltre, vi è anche la possibilità di creare una gran confusione a chi deve usufruire del credito di imposta visto che non ha, se non tramite dichiarazione da parte dell’ente, la possibilità di sapere il regime fiscale dell’ASD/SSD.
Nella speranza di un chiarimento o meglio ancora di un’estensione a tutte le ASD/SSD, in sede di conversione in legge, vi auguriamo buon inizio dell’attività sportiva 2020/2021.
|di Luca Mattonai, Tributarista esperto in SSD |