CERTIFICAZIONE UNICA
La certificazione unica abbreviata in CU, definita in passato certificato unico del dipendente (o CUD), era una certificazione dei redditi inerente il lavoro dipendente o da pensione.
In precedenza queste categorie di redditi (da lavoro dipendente o pensionato) erano distintamente certificate. L’innovazione determinata dal CUD venne introdotta dall’art. 4 del D.P.R. 22 luglio 1998 n. 322.
Nel 2015 una ulteriore semplificazione o quantomeno concentrazione burocratica ne ha cambiato nome in certificazione unica (CU) includendo anche i redditi da lavoro autonomo o redditi diversi.
La certificazione unica, è il documento di base per poter compilare la dichiarazione annuale dei redditi, nella sezione “redditi da lavoro”.
Un documento che contiene i redditi percepiti dai lavoratori – autonomi e dipendenti – nel corso dell’anno precedente rispetto a quello in cui viene prodotto e consegnato. In sostanza la certificazione unica 2023 o CU 2023, riguarderà i redditi da lavoro percepiti nel 2022.
Tale adempimento inerisce anche le associazioni e società sportive dilettantistiche che erogano compensi erogati nell’esercizio diretto dell’attività sportiva dilettantistica ovvero in forza di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di natura amministrativo-gestionale ex art. 67, comma 1, lett. m), TUIR, ed anche qualora tali somme siano state di importo inferiori al limite esente di € 10.000,00 e come tali non assoggettate a ritenuta.
Come sopra scritto, il pagamento inerisce i compensi erogati nel 2022 pertanto non trova applicazione il Decreto legislativo 5 ottobre 2022, n. 163 “Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, in attuazione dell’articolo 5 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo.”
Non hanno rilevanza gli importi erogati per i rimborsi delle spese documentate (c.d. rimborsi a piè di lista) relative al vitto/alloggio e/o trasporto, sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale della sede della associazione/società sportiva, che prevedono l’allegazione di giustificativi di spesa eccezion fatta per il calcolo dei rimorsi chilometrici che viene effettuato prendendo a riferimento la tabella ACI o le deliberazioni dell’organismo deputato (consiglio direttivo che ne stabilisce gli importi comunque in misura non superiore alle tabelle sopramenzionate).
Per il periodo d’imposta 2022, i sostituti d’imposta devono trasmettere in via telematica all’Agenzia delle Entrate, entro il 16 marzo, le certificazioni relative ai redditi di lavoro dipendente, ai redditi di lavoro autonomo e ai redditi diversi, da rilasciare al percipiente entro il 16 marzo.
Il termine è’ da considerarsi perentorio esclusivamente con riferimento alla Certificazione Unica relativa ai lavoratori dipendenti e assimilati, in quanto i dati in essa contenuti devono confluire nel Modello 730/2022 precompilato.
Eventuali termini che scadessero di sabato o in un giorno festivo sono prorogati al primo giorno feriale successivo.
Le Certificazioni uniche 2022 relative ai lavoratori autonomi e per le collaborazioni sportive o amministrativo-gestionali ex art. 67, comma 1, lett. m), T.U.I.R. se inferiori a 10.000 euro, invece, possono essere inviate anche oltre tale termine, ma comunque entro il termine di scadenza fissato per il Modello 770/2023, senza l’aggravio di alcuna sanzione.
-Il flusso telematico da inviare all’Agenzia si compone di:
- Frontespizio nel quale vengono riportate le informazioni relative al tipo di comunicazione, ai dati del sostituto, ai dati relativi al rappresentante firmatario della comunicazione, alla firma della comunicazione e all’impegno alla presentazione telematica;
- Quadro CT nel quale vengono riportate le informazioni riguardanti la ricezione in via telematica dei dati relativi ai mod. 730-4 resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate;
- Certificazione Unica 2023 nella quale vengono riportati i dati fiscali e previdenziali relativi alle certificazioni lavoro dipendente, assimilati e assistenza fiscale e alle certificazioni lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi nonché i dati fiscali relativi alle certificazioni dei redditi relativi alle locazioni brevi.
Precisa l’agenzia che la trasmissione telematica delle certificazioni uniche contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione dei redditi precompilata può avvenire entro il termine di presentazione della dichiarazione dei sostituti d’imposta (modello 770), ossia entro il 31 ottobre 2023.
I modelli e le relative istruzioni sono prelevabili gratuitamente dal sito Internet dell’Agenzia delle Entrate www.agenziaentrate.gov.it oppure da quello del Ministero dell’Economia e delle Finanze www.finanze.gov.it.
È data facoltà ai sostituti d’imposta di suddividere il flusso telematico inviando, oltre il frontespizio ed eventualmente il quadro CT, le certificazioni dati lavoro dipendente ed assimilati separatamente dalle certificazioni dati lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi. È possibile effettuare flussi telematici distinti anche nel caso di invio di sole certificazioni dati lavoro dipendente, qualora questo risulti più agevole per il sostituto.
– Soggetti obbligati all’invio
Sono tenuti all’invio del flusso telematico entro il 16 marzo 2023 coloro che nel 2022 hanno corrisposto somme o valori soggetti a ritenuta alla fonte.
Sono altresì tenuti ad inviare il flusso coloro che nel 2022 hanno corrisposto contributi previdenziali e assistenziali e/o premi assicurativi dovuti all’Inail.
Anche i titolari di posizione assicurativa INAIL comunicano, mediante la presentazione della Certificazione Unica, i dati relativi al personale assicurato, compilando l’apposito riquadro previsto per l’Istituto. In particolare, devono presentare la Certificazione Unica tutti i soggetti tenuti ad assicurare contro gli infortuni e le malattie professionali i lavoratori per i quali ricorre la tutela obbligatoria ai sensi del D.P.R. n. 1124 del 1965, nonché l’obbligo della denuncia nominativa ai sensi della L. n. 63 del 1993.
– Termine ultimo per effettuare l’invio telematico,
Come evidenziato, il termine ultimo per effettuare l’invio telematico all’Agenzia delle Entrate, dei dati relativi alle certificazioni uniche è fissato al 16 marzo 2023 (31 ottobre per le certificazioni contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione dei redditi precompilata).
Il sostituto d’imposta che nell’anno 2023 ha prestato assistenza fiscale deve trasmettere per via telematica all’Agenzia delle entrate le dichiarazioni Mod. 730/2023 e i corrispondenti prospetti di liquidazione (Mod. 730-3) nonché le schede riguardanti le scelte (Mod. 730-1) entro i seguenti termini:
– 15 giugno per le dichiarazioni presentate entro il 31 maggio;
– 29 giugno per quelle presentate dal 1° al 20 giugno;
– 23 luglio per quelle presentate dal 21 giugno al 15 luglio;
– 15 settembre per quelle presentate dal 16 luglio al 31 agosto;
– 30 settembre per quelle presentate dal 1 al 30 settembre.
Modalità di presentazione
Il flusso deve essere presentato esclusivamente per via telematica e può essere trasmesso:
- a) direttamente dal soggetto tenuto ad effettuare la comunicazione;
- b) tramite un intermediario abilitato ai sensi dell’art. 3, comma 3, del D.P.R.22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni.
Il flusso si considera presentato nel giorno in cui è conclusa la ricezione dei dati da parte dell’Agenzia delle Entrate.
La prova della presentazione del flusso è data dalla comunicazione attestante l’avvenuto ricevimento dei dati, rilasciata per via telematica.
ATTENZIONE Il servizio telematico restituisce immediatamente dopo l’invio, un messaggio che conferma solo l’avvenuta ricezione del file e soltanto in seguito, fornisce all’utente una ricevuta attestante l’esito dell’elaborazione effettuata sui dati pervenuti, che, in assenza di errori, conferma l’avvenuta presentazione della comunicazione. Pertanto, soltanto quest’ultima ricevuta costituisce la prova dell’avvenuta presentazione della comunicazione.
- a) Presentazione diretta da parte del soggetto tenuto ad effettuare la comunicazione
I soggetti che scelgono di trasmettere direttamente il flusso devono utilizzare i servizi telematici Entratel o Fisconline in base ai requisiti posseduti per il conseguimento dell’abilitazione.
I soggetti diversi dalle persone fisiche effettuano la trasmissione telematica della dichiarazione tramite i propri incaricati, nominati secondo le modalità descritte nella circolare n. 30/E del 25 giugno 2009 e nel relativo allegato tecnico.
Per le modalità di abilitazione visitare l’apposita sezione del sito internet dell’Agenzia delle Entrate www.agenziaentrate.gov.it.
- b) Presentazione tramite un intermediario abilitato
In caso di presentazione tramite un intermediario abilitato ai sensi dell’art. 3, comma 3, del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni, questi è tenuto a:
- rilasciare al sostituto d’imposta, contestualmente alla ricezione della comunicazione o all’assunzione dell’incarico per la sua predisposizione, l’impegno a trasmettere per via telematica all’Agenzia delle entrate i dati in essa contenuti, precisando se la comunicazione gli è stata consegnata già compilata o verrà da esso predisposta; detto impegno dovrà essere datato e sottoscritto dall’incaricato della trasmissione, seppure rilasciato in forma libera. Se il contribuente ha conferito l’incarico per la predisposizione di più dichiarazioni o comunicazioni, l’incaricato deve rilasciare al dichiarante, anche se non richiesto, l’impegno cumulativo a trasmettere in via telematica all’Agenzia delle entrate i dati contenuti nelle dichiarazioni o comunicazioni. L’impegno cumulativo può essere contenuto nell’incarico professionale sottoscritto dal contribuente se sono ivi indicate le dichiarazioni e le comunicazioni per le quali il soggetto incaricato si impegna a trasmettere in via telematica all’Agenzia delle entrate i dati in esse contenuti. L’impegno si intende conferito per la durata indicata nell’impegno stesso o nel mandato professionale e, comunque, fino al 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui è stato rilasciato, salva revoca espressa da parte del contribuente. La data di tale impegno, unitamente alla personale sottoscrizione ed all’indicazione del proprio codice fiscale, dovrà essere successivamente riportata nello specifico riquadro “Impegno alla presentazione telematica” posto nel frontespizio della comunicazione per essere acquisita in via telematica dal sistema informativo centrale;
- rilasciare altresì al sostituto d’imposta, entro 30 giorni dal termine previsto per la presentazione della comunicazione per via telematica, l’originale della comunicazione i cui dati sono stati trasmessi per via telematica, redatta su modello conforme a quello approvato dall’Agenzia delle entrate, debitamente sottoscritta dal contribuente, unitamente a copia della comunicazione attestante l’avvenuto ricevimento.
Detta comunicazione di ricezione telematica costituisce per il dichiarante prova di presentazione della comunicazione e dovrà essere conservata dal medesimo, unitamente all’originale della comunicazione ed alla restante documentazione per il periodo previsto dall’art. 43 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600 in cui possono essere effettuati gli eventuali controlli;
- conservare copia delle comunicazioni trasmesse, anche su supporti informatici, per lo stesso periodo previsto dall’art. 43 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, ai fini dell’eventuale esibizione in sede di controllo.
Al contribuente spetta il compito di verificare il puntuale rispetto dei suddetti adempimenti da parte dell’intermediario, segnalando eventuali inadempienze a qualsiasi ufficio della regione in cui è fissato il proprio domicilio fiscale e rivolgersi eventualmente ad altro intermediario per la trasmissione telematica della comunicazione per non incorrere nella violazione di omissione della comunicazione.
Comunicazione di avvenuta presentazione
La comunicazione attestante l’avvenuta presentazione del flusso per via telematica, è trasmessa stesso mezzo al soggetto che ha effettuato l’invio. Tale comunicazione, è consultabile nella Sezione “Ricevute” del sito dell’Agenzia delle Entrate.
Ad ogni modo, la comunicazione di ricezione può essere richiesta senza limiti di tempo (sia dal contribuente che dall’intermediario) a qualunque Ufficio dell’Agenzia delle Entrate.
In relazione poi alla verifica della tempestività delle comunicazioni presentate per via telematica, si considerano tempestive le comunicazioni trasmesse entro i termini previsti, ma scartate dal servizio telematico, purché ritrasmesse entro i cinque giorni successivi alla data contenuta nella comunicazione che attesta il motivo dello scarto.
di Andrea Albertin – Avvocato del foro di Padova