CERTIFICAZIONE UNICA
La certificazione unica abbreviata in CU, definita in passato certificato unico del dipendente (o CUD), era una certificazione dei redditi inerente il lavoro dipendente o da pensione. In precedenza queste categorie di redditi (da lavoro dipendente o pensionato) erano distintamente certificate. L’innovazione determinata dal CUD venne introdotta dall’art. 4 del D.P.R. 22 luglio 1998 n. 322. Nel 2015 una ulteriore semplificazione o quantomeno concentrazione burocratica ne ha cambiato nome in certificazione unica (CU) includendo anche i redditi da lavoro autonomo o redditi diversi. La certificazione unica, è il documento di base per poter compilare la dichiarazione annuale dei redditi, nella sezione “redditi da lavoro”. Un documento che contiene i redditi percepiti dai lavoratori – autonomi e dipendenti – nel corso dell’anno precedente rispetto a quello in cui viene prodotto e consegnato. In sostanza la certificazione unica 2023 o CU 2023, riguarderà i redditi da lavoro percepiti nel 2022. Tale adempimento inerisce anche le associazioni e società sportive dilettantistiche che erogano compensi erogati nell’esercizio diretto dell’attività sportiva dilettantistica ovvero in forza di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di natura amministrativo-gestionale ex art. 67, comma 1, lett. m), TUIR, ed anche qualora tali somme siano state di importo inferiori al limite esente di € 10.000,00 e come tali non assoggettate a ritenuta. Come sopra scritto, il pagamento inerisce i compensi erogati nel 2022 pertanto non trova applicazione il Decreto legislativo 5 ottobre 2022, n. 163 “Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, in attuazione dell’articolo 5 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo.” Non hanno rilevanza gli importi erogati per i rimborsi delle spese documentate (c.d. rimborsi a piè di lista) relative al vitto/alloggio e/o trasporto, sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale della sede della associazione/società sportiva, che prevedono l’allegazione di giustificativi di spesa eccezion fatta per il calcolo dei rimorsi chilometrici che viene effettuato prendendo a riferimento la tabella ACI o le deliberazioni dell’organismo deputato (consiglio direttivo che ne stabilisce gli importi comunque in misura non superiore alle tabelle sopramenzionate). Per il periodo d’imposta 2022, i sostituti d’imposta devono trasmettere in via telematica all’Agenzia delle Entrate, entro il 16 marzo, le certificazioni relative ai redditi di lavoro dipendente, ai redditi di lavoro autonomo e ai redditi diversi, da rilasciare al percipiente entro il 16 marzo. Il termine è’ da considerarsi perentorio esclusivamente con riferimento alla Certificazione Unica relativa ai lavoratori dipendenti e assimilati, in quanto i dati in essa contenuti devono confluire nel Modello 730/2022 precompilato. Eventuali termini che scadessero di sabato o in un giorno festivo sono prorogati al primo giorno feriale successivo. Le Certificazioni uniche 2022 relative ai lavoratori autonomi e per le collaborazioni sportive o amministrativo-gestionali ex art. 67, comma 1, lett. m), T.U.I.R. se inferiori a 10.000 euro, invece, possono essere inviate anche oltre tale termine, ma comunque entro il termine di scadenza fissato per il Modello 770/2023, senza l’aggravio di alcuna sanzione. -Il flusso telematico da inviare all’Agenzia si compone di:- Frontespizio nel quale vengono riportate le informazioni relative al tipo di comunicazione, ai dati del sostituto, ai dati relativi al rappresentante firmatario della comunicazione, alla firma della comunicazione e all’impegno alla presentazione telematica;
- Quadro CT nel quale vengono riportate le informazioni riguardanti la ricezione in via telematica dei dati relativi ai mod. 730-4 resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate;
- Certificazione Unica 2023 nella quale vengono riportati i dati fiscali e previdenziali relativi alle certificazioni lavoro dipendente, assimilati e assistenza fiscale e alle certificazioni lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi nonché i dati fiscali relativi alle certificazioni dei redditi relativi alle locazioni brevi.
- a) direttamente dal soggetto tenuto ad effettuare la comunicazione;
- b) tramite un intermediario abilitato ai sensi dell’art. 3, comma 3, del D.P.R.22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni.
- a) Presentazione diretta da parte del soggetto tenuto ad effettuare la comunicazione
- b) Presentazione tramite un intermediario abilitato
- rilasciare al sostituto d’imposta, contestualmente alla ricezione della comunicazione o all’assunzione dell’incarico per la sua predisposizione, l’impegno a trasmettere per via telematica all’Agenzia delle entrate i dati in essa contenuti, precisando se la comunicazione gli è stata consegnata già compilata o verrà da esso predisposta; detto impegno dovrà essere datato e sottoscritto dall’incaricato della trasmissione, seppure rilasciato in forma libera. Se il contribuente ha conferito l’incarico per la predisposizione di più dichiarazioni o comunicazioni, l’incaricato deve rilasciare al dichiarante, anche se non richiesto, l’impegno cumulativo a trasmettere in via telematica all’Agenzia delle entrate i dati contenuti nelle dichiarazioni o comunicazioni. L’impegno cumulativo può essere contenuto nell’incarico professionale sottoscritto dal contribuente se sono ivi indicate le dichiarazioni e le comunicazioni per le quali il soggetto incaricato si impegna a trasmettere in via telematica all’Agenzia delle entrate i dati in esse contenuti. L’impegno si intende conferito per la durata indicata nell’impegno stesso o nel mandato professionale e, comunque, fino al 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui è stato rilasciato, salva revoca espressa da parte del contribuente. La data di tale impegno, unitamente alla personale sottoscrizione ed all’indicazione del proprio codice fiscale, dovrà essere successivamente riportata nello specifico riquadro “Impegno alla presentazione telematica” posto nel frontespizio della comunicazione per essere acquisita in via telematica dal sistema informativo centrale;
- rilasciare altresì al sostituto d’imposta, entro 30 giorni dal termine previsto per la presentazione della comunicazione per via telematica, l’originale della comunicazione i cui dati sono stati trasmessi per via telematica, redatta su modello conforme a quello approvato dall’Agenzia delle entrate, debitamente sottoscritta dal contribuente, unitamente a copia della comunicazione attestante l’avvenuto ricevimento.
- conservare copia delle comunicazioni trasmesse, anche su supporti informatici, per lo stesso periodo previsto dall’art. 43 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, ai fini dell’eventuale esibizione in sede di controllo.