IL DECRETO CORRETTIVO ALLA RIFORMA DEL LAVORO SPORTIVO

Benessere degli animali impiegati in attività sportive

Art. 9 del D.Lgs. 5 ottobre 2022, n. 163 (c.d. Decreto correttivo)

 

Attraverso l’introduzione di alcune modifiche al decreto legislativo nr.36 del 28 febbraio 2021, già intervenuto in attuazione della legge delega nr.86 del 08 agosto 2019, il recente DL n.163 del 5 ottobre 2022, va a segnare un ulteriore passo avanti all’interno della c.d. ‘riforma dello sport’.

Una riforma di così largo respiro non poteva non comprendere degli articoli riguardanti gli animali impiegati nello sport ed in modo particolare il loro benessere e le loro esigenze etologiche, delegando peraltro, indistintamente, una serie di onerose competenze tecniche e amministrative agli organismi sportivi di riferimento (Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate e Enti di Promozione Sportiva).

Di fatto una sintesi, o se preferiamo un riordino, di una serie di norme già esistenti che mettevano si ‘in sicurezza’ alcuni principi di tutela dell’animale ma che probabilmente non risultavano sufficientemente incisive, vista ad esempio la totale assenza di una benché minima attenzione al sostentamento degli animali impiegati nello sport, all’interno delle diverse forme di sussidio emanate dai vari DPCM in epoca di lockdown.

Il punto cardine da cui derivano le principali indicazioni di tutela e di attenzione alle condizioni psicofisiche dell’animale, è chiaramente ripreso dal Trattato del funzionamento dell’Unione europea (TFUE) che classifica gli animali come ’esseri senzienti’.   Partendo da questo presupposto il DL 36/2021 interviene su numerosi aspetti che riguardano la corretta gestione dell’animale, come ad esempio sulla relazione dei suoi stati fisiologici con lo sforzo di prestazione richiesto piuttosto che sull’idoneità delle attrezzature utilizzate o sulle accortezze da adottare nel trasporto e nel governo.

Un altro delicato e discusso tema che viene inequivocabilmente trattato dalla riforma, peraltro ad oggi non ancora del tutto recepito all’interno del sistema sportivo italiano, è la destinazione di uso dell’animale sportivo a fine carriera, con particolare riferimento al cavallo. Per destinazione di uso si intende quello che, seppur inconcepibile a livello culturale, ha trovato molte resistenze da parte di alcuni organismi sportivi, e cioè l’uso alimentare del cavallo.

L’art.19 comma 6 pone infatti finalmente fine alla annosa questione DPA – NON DPA (Destinazione Produzione Alimentare), condizione quest’ultima che deve essere ad esempio obbligatoriamente dichiarata, nel documento di identità del cavallo sportivo.

Gli art.20 e 21 del ‘CAPO I’, che intervengono invece sulle competenze del veterinario nell’ambito di competizioni sportive, e su tutto ciò che compete, fermo restando tutto quanto riconducibile alle responsabilità civili e penali dei detentori, agli organismi sportivi coinvolti che devono a loro volta vigilare e sanzionare sulla corretta detenzione dell’animale sportivo, fanno da prologo al ‘CAPO II’ interamente dedicato agli equidi.

Qui la norma va a recepire la figura del ‘cavallo atleta’, definizione di fatto già coniata all’interno del sistema sportivo italiano, impattando peraltro in maniera opportuna con degli aspetti fiscali che tanto disagio avevano arrecato a tutto il comparto equestre riconducendo superficialmente il cavallo sportivo ad un animale da reddito.

Dalla dignità conferita al cavallo con la definizione di ‘atleta’ ne conseguono una serie di attenzioni normative come ad esempio l’obbligatorietà della idoneità fisica certificata da un veterinario ippiatra, né più e né meno nelle stesse modalità attraverso le quali un medico sportivo rilascia una idoneità fisica ad un atleta ‘uomo’.

Dulcis in fundo, la riforma doveva necessariamente assorbire la ‘regina’ delle norme in tema di benessere degli equidi, la cosiddetta ‘Ordinanza Martini’ (Sottosegretario di Stato al Ministero della Salute nel IV Governo Berlusconi), che dopo numerosi rinnovi ha resistito fino a confluire all’interno della riforma dello sport attraverso il decreto attuativo del 28 febbraio 2021.

La tutela degli equidi nell’ambito di manifestazioni pubbliche ha sempre rappresentato un tema complesso e delicato che passa attraverso delle competenze tecniche sull’idoneità dei fondi, affidate a direttori di campo indicati da FSN, DSA e EPS, che devono assolvere, di intesa con le amministrazioni municipali, ad una serie di adempimenti finalizzati alla massima tutela degli equidi impiegati non solo in ambiti sportivi ma anche in ambiti di manifestazioni equestri popolari quali giostre, lizze storiche, palii, etc…

Il mondo equestre e il mondo della cinofilia, da sempre sensibili al ‘Benessere Animale’, termine esaustivo seppur inflazionato, ha certamente apprezzato l’attenzione che la riforma sta riservando alla materia e soprattutto la corretta individuazione degli organismi sportivi quali soggetti nevralgici di un sistema che solo se ben concatenato può dare i suoi frutti.  Per aggiungere un’ulteriore riflessione, l’avere cristallizzato la dignità dell’animale in ambito sportivo può inoltre rappresentare un primo essenziale ’step’ per mettere gli animali impiegati nello sport e nelle collaterali attività sociosanitarie, in corretta relazione con l’uomo sia da un punto di vista etologico che culturale, un’altro importante tema che merita l’attenzione delle istituzioni.

Emilio Minunzio 

Vicepresidente ASI

Responsabile ASI Settore Sport Equestri

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