Effettività dell’attività svolta e onere della prova.
La Corte di Cassazione il 30 Gennaio 2020, sez. 5 n.2152, accoglie il ricorso dell’Agenzia delle Entrate e annulla la sentenza di ricorso in secondo grado da parte dell’Associazione Sportiva Dilettantistica B.B. (d’ora in avanti, Associazione).
La decisione della Corte di Cassazione si basa sulla violazione del principio sancito dall’art. 148 comma ottavo, lett. c) d.P.R. n. 917/1986 e dell’art. 90, comma 18 L. n. 289/2002, asserendo che “la concessione dei benefici fiscali può essere accordata quando emerga sia il profilo formale dell’affiliazione[1], ma anche il profilo sostanziale dell’attività effettivamente svolta alla promozione sportiva dichiarata”.
I fatti della controversia
L’accertamento del 2006, notificava all’Associazione B.B. cartella di pagamento per aver usufruito delle agevolazioni fiscali previste in ambito sportivo. Nel corso del primo grado di giudizio, l’associazione risulta non avere il riconoscimento da parte del CONI. Dal verbale redatto in sede di accertamento, viene rilevato il mancato rispetto in ordine alla tenuta dei libri associativi. Il processo pone in rilievo il carattere fittizio e volto al solo risparmio fiscale, e, che l’attività svolta sia assimilabile a quella di un centro benessere, dunque commerciale.
In secondo grado, l’Associazione vede accolto il proprio ricorso, apportando quali prove l’Affiliazione a E.P.S. riconosciuto dal CONI, mero riconoscimento formale all’ambito sportivo dilettantistico. Su tali basi, il CTR di Firenze, accoglieva il ricorso e asseriva che in relazione agli adempimenti statutari “il disordine scritturale potesse dar sorte a responsabilità di tipo societario, restando privo il rilievo fiscale”.
La sentenza in Cassazione evidenzia un duplice profilo
Il primo rappresenta l’aspetto formale, ossia la necessità delle associazioni di vivere la vita associativa, così come definito dalle clausole del proprio statuto, mentre sotto l’aspetto sostanziale è necessario dare rilievo al carattere di promozione sportiva, la quale deve essere effettivamente rilevabile in sede di verifica[2].
Il secondo è relativo a l’onere della prova, infatti:
- l’amministrazione finanziaria deve porre in evidenza gli atti e i fatti, posti in essere con il solo fine di ottenere la riduzione delle imposte[3];
- l’Associazione deve dimostrare le ragioni formali e sostanziali, che gli permettano, in base alla normativa vigente, di usufruire delle agevolazioni;
La Corte Suprema[4] afferma che è possibile usufruire dei benefici fiscali solo per “genuine ragioni” ed in ambito sportivo sono riscontrabili solo dall’effettiva attività svolta.
In conclusione con questo articolo vogliamo sottolineare quanto è importante per il Dirigente Sportivo, gestire e amministrare l’Associazione, in quanto i vantaggi dei benefici fiscali ad essa riservati sono possibili solo attuando una effettiva attività di promozione sportiva, riscontrabile sia sotto il profilo formale che sostanziale.
[1] Affiliazione è un implicito riconoscimento ai fini sportivi;
[2] Corte di Cassazione, 31 dicembre 2019, n.34750 – Corte di Cassazione, 30 Aprile 2019, n.11492;
[3] Ai sensi dell’art. 37-bis, comma 1, D.P.R. n.600 del 1973;
[4] Sull’effettività dell’attività svolte e il relativo riconoscimento dei benefici annessi, la sentenza della Corte di Cassazione del 31 dicembre 2019, n. 34750 in materia tributaria, afferma che “il contribuente non può conseguire vantaggi fiscali mediante l’uso distorto di strumenti giuridici idonei ad ottenere un risparmio d’imposta, in difetto di ragioni economicamente apprezzabili che giustifichino l’operazione”;
| Di Gioia Baldini, Esperto Fiscalista |