Sportive Dilettantistiche che diverranno ETS potranno erogare compensi sportivi?

Con l’emanazione del codice del terzo settore il legislatore ha inteso lasciare fuori dalla normativa, tutta la disciplina riguardante il mondo sportivo dilettante.

Sport dilettantisco e terzo settore

Purtuttavia ha inserito tra le attività di interesse generale (art. 5 lettera t) “l’organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche”. L’intento del legislatore è, dunque, quello di coinvolgere gli enti sportivi dilettantistici nel terzo settore pur dando loro la facoltà di continuare ad esercitare la normativa ad oggi vigente.

DILEMMA: TERZO SETTORE SI O TERZO SETTORE NO

Sicuramente la scelta, in un senso o nell’altro, deve essere attentamente valutata perché le due normative hanno implicazioni fiscali e giuslavoristiche diverse e non è detto che la scelta di un’associazione sia applicabile tout court ad un’altra.

Dal punto di vista fiscale le differenze sono sicuramente sostanziali, basti pensare che alle Associazioni sportive che dovessero transitare all’interno del Terzo Settore non è più applicabile la legge 398/91 e forti sono anche le limitazioni con riguardo alle norme fiscali ex art.148 Tuir.

Il legislatore del Terzo Settore ha, comunque, tenuto conto dell’importanza di tutto il movimento e del valore sociale degli Enti che ne faranno parte  e per tale motivo ha voluto introdurre un regime fiscale agevolato che nei fatti non si discosta molto da quello previsto dall’art.148 del TUIR. L’art.80 del codice prevede, infatti, un regime fiscale forfettario con aliquote differenti in funzione dei ricavi prodotti e della tipologia di attività esercita.

Si ricorda, per completezza di informazione, che il regime in questione, così come la maggior parte delle novità fiscali previste dalla riforma, non è ad oggi operativo ma lo sarà solo a seguito dell’approvazione da parte della Commissione europea e dopo che il Registro unico nazionale (RUNTS) sarà reso operativo.

Ci chiediamo a questo punto cosa accade per i compensi sportivi? Un’Asd che dovesse optare per il transito nella nuova normativa di cui al D. Lgs. 117/2017 può avvalersi  dei collaboratori sportivi?

Compensi sportivi: un aspetto determinante per la scelta

 E’ ormai assodato che, seppur in mancanza di una disciplina omogenea che definisca con certezza cosa si intende per lavoratore nel settore dilettantistico, le ultime sentenze di legittimità e di merito riconoscono la possibilità di erogare compensi sportivi agevolati ex articolo 67, comma 1, lett. m), Tuir anche a coloro i quali svolgono prestazione nell’ambito delle attività sportive dilettantistiche. Inoltre, già in precedenza, l’orientamento del nuovo Ispettorato Nazionale del Lavoro spingeva nella medesima direzione. La circolare 1/2016 affermava infatti “… la volontà del legislatore … è stata certamente quella di riservare ai rapporti di collaborazione sportivo-dilettantistici una normativa speciale volta a favorire e ad agevolare la pratica dello sport dilettantistico rimarcando la specificità di tale settore che contempla anche un trattamento differenziato rispetto alla disciplina generale che regola i rapporti di lavoro …”.

Ma, allora, come si devono comportare le Asd che volessero iscriversi nel nuovo Registro Unico del Terzo settore? Possono avvalersi delle prestazione sportive dilettantistiche di cui all’art 67 del TUIR di lavoro dipendente? Quali agevolazioni possono sfruttare?

Sul tema dell’apertura del terzo settore all’art. 67 del TUIR l’attuale dottrina è divisa, tuttavia nel proseguo dimostreremo come terzo settore e compensi sportivi possono essere discipline tra loro compatibili.

Con riguardo per le Associazioni sportive che ambissero a transitare nel terzo settore ed iscriversi al registro unico del Terzo settore e che volessero avvalersi di personale la norma di riferimento è l’art.16 del decreto legislativo 117.

Nel dettaglio  l’articolo in commento consentirebbe alle associazioni del terzo settore di utilizzare personale purché il relativo trattamento economico e normativo non risulti inferiore a quello previsto dai contratti collettivi di cui all’articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, ossia quelli stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e i contratti collettivi aziendali stipulati dalle loro rappresentanze sindacali aziendali ovvero dalla rappresentanza sindacale unitaria.

E’ chiaro come la norma vuole contrastare pratiche o condotte di concorrenza sleale ed, in ogni caso, in ciascun ETS, la differenza di trattamento retributivo tra lavoratori dipendenti non può essere superiore al rapporto uno a otto, da calcolarsi sulla base della retribuzione annua lorda. Gli enti del Terzo settore dovranno peraltro dare conto del rispetto di tale parametro nel proprio bilancio sociale o, in mancanza, nella c.d. relazione di missione a norma dell’art. 13, comma 1, d.lgs. n. 117/2017.

Visto che la nuova norma cita espressamente i contratti collettivi, a quale contratto fare di riferimento?

Ebbene, a luglio 2019 è stato sottoscritto tra Confalavoro Pmi, gli enti di promozione sportiva riconosciuti dal Coni – ASI e Libertas – e la Federazione Italiana dello sport come organizzazioni datoriali e la Fesica-Confsal quale parte sindacale un contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti degli impianti e delle attività sportive. Questo contratto è particolarmente rivolto al mondo dilettantistico e definisce all’art. 44 le mansioni di collaboratori sportivi facendo esplicito riferimento alle collaborazioni ex art. 67 del TUIR, di fatto riconoscendo all’interno di un contratto collettivo nazionale i compensi esenti sia ai fini fiscali che previdenziali.

Pertanto, le Asd che volessero applicare la normativa di cui al D.Lgs 117/2017 adeguandosi alle disposizioni di cui all’art. 16 e applicando il suddetto CCNL potrebbero essere legittimate ad erogare compensi esenti ex art. 67 del TUIR.

|di Mario Rapisarda, Consulente del Lavoro|

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