MODIFICHE AL REGIME FORFETARIO DELLA LEGGE 398/91?

PREMESSA

In attuazione della “Delega al Governo per la riforma fiscale” (legge 111/2023, art. 21) è stato recentemente approvato il nuovo “Testo unico in materia di versamenti e di riscossione” (D.Lgs. 33/2025). L’obiettivo è stato quello di riordinare le disposizioni che regolano il sistema tributario attraverso una precisa individuazione delle norme in vigore, il loro coordinamento, la loro eventuale modifica o abrogazione laddove mancasse coerenza giuridica, logica e sistematica. In questa opera di riordino è stata anche prevista l’abrogazione dell’art. 25 della legge 133/1999, una norma che contiene importanti agevolazioni per gli aderenti al regime forfetario della legge 398/91 (di seguito per brevità “regime forfetario”). Tale disposizione entrerà in vigore nel 2026.

COSA PREVEDE L’ARTICOLO ABROGATO?

In sintesi l’articolo abrogato con effetto 01/01/2026 contiene queste disposizioni:

comma 1: modalità di tassazione dei redditi diversi di cui all’art. 81, lett. m, del TUIR; questo comma presenta un riferimento non aggiornato al TUIR ed importi espressi ancora in lire e sicuramente necessita di correzioni;

comma 2: detassazione dei proventi commerciali derivanti da attività connesse agli scopi istituzionali e dei proventi realizzati per il tramite della raccolta pubblica di fondi per un massimo di due eventi all’anno e nel limite di 51.645,69 euro ai fini delle imposte dirette (IRES e IRAP);

comma 4: abbassamento dell’aliquota di redditività degli incassi commerciali dal 6% al 3%;

comma 5: divieto di effettuare operazioni in contanti per importi pari o superiori al limite di euro 1.000 (in caso di violazione è prevista l’applicazione della sanzione amministrativa da 250 a 2.000 euro).

Dunque a seguito dell’abrogazione gli effetti negativi, tangibili e diretti sulle asd ed ssd che applicano il regime forfetario saranno sostanzialmente questi:

  • perdita dell’agevolazione sui 2 eventi l’anno di raccolta risorse attraverso attività commerciali connesse o raccolte pubbliche di fondi;
  • raddoppio dell’imponibile relativo a tutte le attività commerciali gestite in regime forfetario e conseguente raddoppio di IRES ed IRAP.

L’interpretazione letterale della nuova norma è portatrice di un’ingiusta ed inaspettata penalizzazione per tutti i soggetti che applicano il regime forfetario. Com’è possibile che un’attività di mero riordino e razionalizzazione della normativa porti a conseguenze simili?

UNA LETTURA ALTERNATIVA E RASSICURANTE

Il recente decreto di riordino normativo è in effetti intervenuto in maniera corretta e precisa relativamente al comma 1 dell’art. 25 aggiornando il riferimento di legge ormai superato e convertendo in euro l’importo espresso in lire, il tutto coniando una nuova disposizione di legge (art. 46, D.Lgs. 33/2025). Un intervento quindi utile e necessario in linea con la legge delega.

È ragionevole pensare che il legislatore, essendo intervenuto sul comma 1, volesse abrogare solo quella parte dell’art. 25 e non l’intero articolo provocando gli effetti negativi sopra evidenziati. Per una svista si sono abrogate delle norme utili e ampiamente utilizzate andando oltre i confini della legge delega, che come sopra ricordato ha come oggetto il solo riordino e la razionalizzazione in materia di versamenti e riscossione.

Si ritiene che da oggi al 01/01/2026 ci sarà tutto il tempo per procedere ad una correzione, nel frattempo sarà consigliabile monitorare la situazione e sensibilizzare tutti sul tema.

Milano, 23/04/2025

Paolo Iaconcigh

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