La L. 21 febbraio 2025, n. 15, pubblicata in Gazzetta Ufficiale lo scorso 24 febbraio, ha convertito in legge, con modificazioni, il D.L. 27 dicembre 2024, n. 202 (c.d. Decreto Milleproroghe).
Fra le novità apportate da tale Legge, ve ne sono alcune riguardanti la validità dei brevetti di salvamento e i requisiti per poter svolgere l’attività di assistente bagnanti.
Prima di soffermarci su tali novità, appare opportuno esaminare brevemente la disciplina riguardante il rilascio dell’abilitazione all’esercizio dell’attività di assistente bagnanti, la quale, negli ultimi tempi, ha subito non poche modifiche.
In data 29 luglio 2016, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha emanato il D.M. n. 206, “recante norme per l’individuazione dei soggetti autorizzati alla tenuta dei corsi di formazione al salvamento in acque marittime, acque interne e piscine e al rilascio delle abilitazioni all’esercizio dell’attività di assistente bagnante”.
Tale decreto – pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 17 novembre 2017 – sarebbe dovuto entrare in vigore a partire dal 1° gennaio 2017, sennonché l’applicabilità dello stesso è stata oggetto di numerosi rinvii, a seguito dei quali le disposizioni in esso contenute sarebbero dovute divenire applicabili a far data dal 30 giugno 2024.
In data 29 maggio 2024, tuttavia, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha emanato un nuovo D.M. (il n. 85), con cui ha abrogato il precedente D.M. 29 luglio 2016, n. 206, fissando nuove regole per l’individuazione dei soggetti autorizzati alla tenuta dei corsi di formazione al salvamento e il rilascio delle abilitazioni all’esercizio dell’attività di assistente bagnanti.
Le disposizioni di tale ultimo Decreto – pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 27 giugno 2024 – sono applicabili a decorrere dal 1° luglio 2024 (per i corsi di formazione avviati entro il 12 luglio 2024 è, tuttavia, fatta salva l’applicazione del D.M. 29 luglio 2016, n. 206).
Tra le diverse novità contenute nel D.M. 29 maggio 2024, n. 85, ve ne sono alcune che riguardano i requisiti necessari al fine di poter svolgere l’attività di assistente bagnanti.
A partire dal 1° luglio 2024, infatti, i soggetti che vorranno svolgere l’attività di assistente bagnanti dovranno, non solo essere in possesso di apposito brevetto e certificato medico-sportivo (entrambi in corso di validità), ma altresì essere muniti di valida abilitazione al soccorso con l’uso di defibrillatore, nonché aver compiuto i 18 anni d’età.
Il D.M. 29 maggio 2024, n. 85, ha comportato rilevanti novità anche con riferimento alle norme che regolavano l’autorizzazione a rilasciare il brevetto da assistente bagnanti e alle modalità di svolgimento dei relativi corsi.
È evidente come le incertezze derivanti dai ripetuti rinvii che hanno interessato il D.M. 29 luglio 2016, n. 206, abbiano fatto sorgere non poche difficoltà in capo ai soggetti muniti dell’autorizzazione al rilascio dei brevetti da assistente bagnanti, determinando, nella maggior parte dei casi, la sospensione di nuovi corsi (comportando, altresì, difficoltà nel rinnovo dei brevetti in scadenza).
A ciò ha fatto seguito l’entrata in vigore delle “nuove” norme contenute nel D.M. 29 maggio 2024, n. 85, le quali sono applicabili già a partire dal 1° luglio 2024.
Al fine di risolvere le difficoltà sorte in ragione del fatto che alla temporanea sospensione dei corsi per il rilascio dei brevetti da assistente bagnanti ha fatto seguito la pressoché immediata entrata in vigore delle nuove regole di cui al D.M. 29 maggio 2024, n. 85, è intervenuto il Legislatore. Con la L. 21 febbraio 2025, n. 15, in sede di conversione del D.L. 27 dicembre 2024, n. 202 (c.d. Decreto Milleproroghe), sono, infatti, stati aggiunti all’art. 7 di tale Decreto, i commi 4-decies e 4-undecies.
Il comma 4-decies proroga fino al 30 settembre 2025 la validità dei brevetti da assistente bagnanti in scadenza nel periodo compreso tra il 1° ottobre 2024 e il 29 settembre 2025.
Il comma 4-undecies sospende il requisito della maggior età, richiesto ai fini dell’esercizio dell’attività di assistente bagnanti, per il periodo compreso tra il 24 febbraio 2025 (data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della L. 21 febbraio 2025, n. 15) e il 30 settembre 2025.
Alla luce delle modifiche apportare dalla L. di conversione del c.d. Decreto Milleproroghe, i soggetti in possesso di brevetto da assistente bagnanti potranno pertanto continuare a svolgere la propria attività fino al 30 settembre 2025, anche se non ancora maggiorenni e in possesso di brevetto in scadenza nel periodo compreso tra il 1° ottobre 2024 e il 29 settembre 2025. È, tuttavia, necessario, in ragione di quanto previsto dal D.M. 29 maggio 2024, n. 85, e nel silenzio della L. 21 febbraio 2025, n. 15, che essi siano muniti di valida abilitazione al soccorso con l’uso di defibrillatore (BLSD).
di Matteo Clò, Avvocato in Modena