I CONTROLLI SUI CONTRIBUTI PREVISTI DAL FONDO PER IL SOSTEGNO DELLE ASSOCIAZIONI E SOCIETA’ SPORTIVE DILETTANTISTICHE
Come sappiamo il periodo Covid ha comportato la sospensione delle maggior parte delle attività sportive con conseguenze economiche di rilievo per tutto il settore. L’impatto negativo per tutto il movimento sportivo è risultato evidente sin da subito per cui il legislatore, così come ha fatto per tutte le altre attività economiche, è intervenuto per mitigare il più possibile le perdite del settore.
Diversi sono stati gli interventi legislativi e le misure introdotte in aiuto del mondo dello sport, indirizzando risorse economiche non indifferenti sia a favore delle Associazione e Società sportive, sia a favore dei tanti collaboratori dello sport.
In particolare, ai fini del presente contributo, ci focalizziamo sul l’art. 3 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176.
Nello specifico l’articolo in commento ha istituito un apposito fondo (Fondo per il sostegno delle associazioni e società sportive dilettantistiche) finalizzato all’adozione di misure di sostegno e ripresa dei soggetti operanti nel settore sportivo danneggiati dalla sospensione delle attività sportive, disposta con decreti dal Presidente del Consiglio dei Ministri per far fronte all’emergenza epidemiologica da COVID-19.
La norma intendeva garantire un adeguato supporto economico in favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche che, a seguito delle misure interdittive disposte dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 265 del 25 ottobre 2020, consentivano il rifinanziamento degli interventi di sostegno già adottati tenendo conto del servizio di interesse generale da esse svolto per la collettività e in particolare per le comunità locali e per i giovani. Il Fondo per il sostegno delle Associazioni Sportive Dilettantistiche e delle Società Sportive Dilettantistiche prevedeva una dotazione consistente. Tali risorse sono state trasferite al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri per essere assegnate al Dipartimento per lo Sport.
Il fondo era destinato all’adozione di misure di sostegno e ripresa delle associazioni e società sportive dilettantistiche che avevano cessato o ridotto la propria attività istituzionale a seguito dei provvedimenti statali di sospensione delle attività sportive. I criteri di ripartizione delle risorse così stanziate sono state oggetto di un provvedimento del capo del Dipartimento per lo Sport che ha individuato il riparto delle risorse e l’individuazione dei beneficiari.
Nello specifico i contributi erano destinate in favore delle società e associazioni sportive dilettantistiche iscritte nel registro CONI di cui all’articolo 7, comma 2, del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186, in possesso dei seguenti requisiti:
- a) essere iscritti al Registro CONI;
- b) essere affiliati a un organismo sportivo riconosciuto dal CONI (Federazione Sportiva Nazionale, Disciplina Sportiva Associata, Ente di Promozione Sportiva);
- c) essere titolari di uno o più contratti di locazione, intestati esclusivamente all’Associazione/Società come parte conduttore, con destinazione d’uso strumentale prevalentemente sportiva, aventi ad oggetto unità immobiliari site nel territorio italiano e correttamente identificate al NCEU, regolarmente registrati presso l’Agenzia delle Entrate;
- d) essere titolari di uno o più contratti di concessione di impianto pubblico/area demaniale;
- e) essere in regola con le autorizzazioni amministrative e sanitarie per lo svolgimento delle attività sportive dilettantistiche richieste dal Comune ove aveva sede l’impianto oggetto della domanda;
- f) avere almeno un istruttore in possesso di laurea in scienze motorie o di diploma ISEF o, in alternativa, in possesso della qualifica di tecnico/istruttore rilasciata dal CONI e/o dal CIP o dagli organismi affilianti riconosciuti dal CONI e/o dal CIP a cui aderiva la ASD/SSD.
Stante il rispetto dei requisiti sopra richiamati da esprimere mediante apposite autocertificazioni, tutte le associazioni e/o società sportive, attraverso un’apposita istanza, hanno potuto richiedere ed ottenere i contributi previsti dal Fondo.
Al fine di verificare la correttezza delle autocertificazioni prodotte Sport e Salute sta effettuando delle verifiche a campione con l’invio di una email che richiede la produzione di documentazione a supporto e di cui riportiamo un esempio:
OGGETTO: “Fondo unico per il sostegno alle associazioni e società sportive dilettantistiche”, di cui al Decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137: attività di monitoraggio del contributo a fondo perduto erogato a favore delle Asd/Ssd.”
Monitoraggio giugno fase 1.
Si fa riferimento al contributo a Fondo perduto erogato da questo Dipartimento a favore di Codesta Associazione/Società, a seguito di specifica richiesta.
Al fine di consentire le connesse attività inerenti alla gestione del “Fondo” di cui all’oggetto e del relativo monitoraggio in corso, si invita a fornire allo scrivente la sotto elencata documentazione, riguardante l’attestazione di quanto già dichiarato al momento della presentazione dell’istanza, sottoforma di auto dichiarazione, ai sensi dell’art.76 del D.P.R. n.445/2000:
– copia del rendiconto economico e finanziario dei contributi ricevuti relativi all’anno 2020, ai sensi dell’art.5, comma 2, del D.lgs n. 460/97, che dovrà riportare la firma del Rappresentante Legale della Asd/Ssd, e del relativo verbale di approvazione adottato secondo lo statuto vigente;
– Copia della certificazione di iscrizione al Registro Coni;
– Quietanza di pagamento del mese di dicembre 2019 per i canoni di locazione.
La documentazione sopra richiesta dovrà essere inviata, tramite mail all’indirizzo servizioprimo.sport@governo.it, entro e non oltre il 31 maggio 2023.
Qualora entro la data sopra indicata, Codesta Associazione/Società non avrà provveduto ad adempiere alla trasmissione di quanto richiesto, lo scrivente Dipartimento avvierà apposita procedura esecutiva di richieste di restituzione delle somme già erogate.
Da quanto si evince dalla comunicazione di cui sopra le associazioni/società sportive dovranno rispondere entro il termine indicato producendo la documentazione a supporto. Il termine è perentorio ed il rischio, nel caso in cui non si ottemperi è quello di vedersi richiesto la restituzione delle somme erogate. Ma un ulteriore rischio, a nostro avviso, è quello di vedersi contestata la falsità delle dichiarazioni prodotte.
Pertanto, consigliamo a tutte le associazioni e società sportive che avessero ricevuto le richieste di cui sopra di provvedere per tempo alla produzione della documentazione richiesta, evitando in tal modo l’insorgere di problematiche maggiori e ben più pesanti.
Mario Rapisarda – Consulente del lavoro