I CONTROLLI SUI CONTRIBUTI PREVISTI DAL FONDO PER IL SOSTEGNO DELLE ASSOCIAZIONI E SOCIETA’ SPORTIVE DILETTANTISTICHE
Come sappiamo il periodo Covid ha comportato la sospensione delle maggior parte delle attività sportive con conseguenze economiche di rilievo per tutto il settore. L’impatto negativo per tutto il movimento sportivo è risultato evidente sin da subito per cui il legislatore, così come ha fatto per tutte le altre attività economiche, è intervenuto per mitigare il più possibile le perdite del settore. Diversi sono stati gli interventi legislativi e le misure introdotte in aiuto del mondo dello sport, indirizzando risorse economiche non indifferenti sia a favore delle Associazione e Società sportive, sia a favore dei tanti collaboratori dello sport. In particolare, ai fini del presente contributo, ci focalizziamo sul l’art. 3 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176. Nello specifico l’articolo in commento ha istituito un apposito fondo (Fondo per il sostegno delle associazioni e società sportive dilettantistiche) finalizzato all’adozione di misure di sostegno e ripresa dei soggetti operanti nel settore sportivo danneggiati dalla sospensione delle attività sportive, disposta con decreti dal Presidente del Consiglio dei Ministri per far fronte all’emergenza epidemiologica da COVID-19. La norma intendeva garantire un adeguato supporto economico in favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche che, a seguito delle misure interdittive disposte dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 265 del 25 ottobre 2020, consentivano il rifinanziamento degli interventi di sostegno già adottati tenendo conto del servizio di interesse generale da esse svolto per la collettività e in particolare per le comunità locali e per i giovani. Il Fondo per il sostegno delle Associazioni Sportive Dilettantistiche e delle Società Sportive Dilettantistiche prevedeva una dotazione consistente. Tali risorse sono state trasferite al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri per essere assegnate al Dipartimento per lo Sport. Il fondo era destinato all’adozione di misure di sostegno e ripresa delle associazioni e società sportive dilettantistiche che avevano cessato o ridotto la propria attività istituzionale a seguito dei provvedimenti statali di sospensione delle attività sportive. I criteri di ripartizione delle risorse così stanziate sono state oggetto di un provvedimento del capo del Dipartimento per lo Sport che ha individuato il riparto delle risorse e l’individuazione dei beneficiari. Nello specifico i contributi erano destinate in favore delle società e associazioni sportive dilettantistiche iscritte nel registro CONI di cui all’articolo 7, comma 2, del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186, in possesso dei seguenti requisiti:- a) essere iscritti al Registro CONI;
- b) essere affiliati a un organismo sportivo riconosciuto dal CONI (Federazione Sportiva Nazionale, Disciplina Sportiva Associata, Ente di Promozione Sportiva);
- c) essere titolari di uno o più contratti di locazione, intestati esclusivamente all’Associazione/Società come parte conduttore, con destinazione d’uso strumentale prevalentemente sportiva, aventi ad oggetto unità immobiliari site nel territorio italiano e correttamente identificate al NCEU, regolarmente registrati presso l’Agenzia delle Entrate;
- d) essere titolari di uno o più contratti di concessione di impianto pubblico/area demaniale;
- e) essere in regola con le autorizzazioni amministrative e sanitarie per lo svolgimento delle attività sportive dilettantistiche richieste dal Comune ove aveva sede l’impianto oggetto della domanda;
- f) avere almeno un istruttore in possesso di laurea in scienze motorie o di diploma ISEF o, in alternativa, in possesso della qualifica di tecnico/istruttore rilasciata dal CONI e/o dal CIP o dagli organismi affilianti riconosciuti dal CONI e/o dal CIP a cui aderiva la ASD/SSD.