Circolare 18/E: regime fiscale 398/91 quali sono le attività connesse

La Circolare 18/E affronta, insieme ad altre numerose questioni, il tema dell’esatto perimetro all’interno del quale è possibile ricorrere al regime fiscale forfetario della legge 398/91. In altre parole l’estensore della circolare si chiede:

Per quali operazioni commerciali, svolte da enti sportivi dilettantistici (ASD ed SSD), è possibile applicare tale regime?

Prima di analizzare il testo della circolare, è opportuno ricordare brevemente come si distinguono le operazioni svolte da un ente sportivo dilettantistico:

  • attività sportiva istituzionale svolta verso soci o tesserati: gare, allenamenti, corsi. È fiscalmente non rilevante;
  • attività sportiva istituzionale svolta verso terzi: gare, allenamenti, corsi. È fiscalmente rilevante e può essere gestita in regime forfetario;
  • attività svolta verso soci o tesserati come naturale completamento dell’attività istituzionale: utilizzo campi da gioco, spogliatoi, ecc.. È fiscalmente non rilevante;
  • attività svolta verso terzi come naturale completamento dell’attività istituzionale: utilizzo campi da gioco, spogliatoi, ecc.. È fiscalmente rilevante e può essere gestita in regime forfetario;
  • attività commerciale: è fiscalmente rilevante e, secondo la circolare che stiamo analizzando, può essere gestita in regime forfetario solo se “connessa agli scopi istituzionali”.
Quali sono le novità contenute nella circolare?

Per prima cosa la circolare ci dice che rientrano nel perimetro di applicabilità solo le attività commerciali “connesse agli scopi istituzionali”. Si tratta di un’affermazione che ha colto di sorpresa molti operatori e commentatori in quanto il testo della legge 398/91 non fa alcun riferimento alla connessione, tale concetto è richiamato solo nel decreto regolamentare 544/99, una fonte normativa di livello inferiore che, nel rispetto della gerarchia delle fonti, non può contraddire una legge.

L’Agenzia delle Entrate, dando per scontato che la norma si applica solo alle attività commerciali “connesse agli scopi istituzionali”, prosegue fornendo indicazioni utili per comprendere quali siano le operazioni connesse, suscettibili di essere gestite in regime forfetario, e quali invece siano non connesse e quindi da gestire con altri regimi (ordinario oppure forfetario ex art. 145, I comma del TUIR). Vengono citati diversi principi a cui appellarsi per capire dove collocare le attività svolte:

  • l’attività, per essere agevolabile, non deve essere “autonoma e distinta da quella istituzionale”;
  • le operazioni sono connesse se “strutturalmente funzionali” all’attività sportiva dilettantistica svolta;
  • è agevolabile l’attività che costituisce un “naturale completamento degli scopi specifici e particolari” dell’ente sportivo;
  • non è agevolabile l’attività che può essere resa anche separatamente e indipendentemente dall’attività sportiva;
  • non sono connesse le attività “estranee agli scopi tipici dell’ente sportivo dilettantistico” così come definiti dall’organismo sportivo affiliante (FSN, EPS, DSA);
  • l’attività è non connessa quando è svolta con “l’impiego di strutture e mezzi organizzati per fini di concorrenzialità sul mercato”;
  • ai fini dell’agevolazione l’attività va svolta “all’interno della struttura in cui si svolge l’attività sportiva”;
  • ai fini dell’agevolazione l’attività deve essere indirizzata prevalentemente agli associati o tesserati praticanti l’attività sportiva.

Queste indicazioni vanno utilizzate secondo una visione d’insieme e calate nella realtà specifica dell’ente sportivo.

Alcuni casi più comuni
TIPOLOGIA DI ATTIVITÀ INTERPRETAZIONE LEGGE 398/91
Bar interno aperto durante lo svolgimento dell’attività sportiva CONNESSA SI
Ristorante gestito con l’ausilio di pubblicità / insegne orientato a servire clientela estranea all’ambito degli sportivi praticanti (associati / tesserati) NON CONNESSA NO
Rivendita di materiale sportivo inerente lo sport praticato presso la sede operativa e rivolto prevalentemente ad associati/tesserati CONNESSA SI
Rivendita di materiale sportivo in luogo esterno rispetto  alla sede operativa NON CONNESSA NO
Centro benessere presso la sede operativa NON CONNESSA NO
Affitto spazi sportivi ad esterni CONNESSA SI
Pubblicità e sponsorizzazioni CONNESSA SI
Svolgimento di attività prevista dallo statuto ma non inserita nell’elenco delle discipline CONI NON CONNESSA NO

Le suddette indicazioni sono direttamente e/o indirettamente ricavabili da quanto è possibile leggere nella Circolare 18/E, pertanto vanno tenute in debita considerazione in quanto la circolare influenzerà il modus operandi degli organismi accertatori. Non dimentichiamo però che la circolare, in quanto documento di prassi, non vincola né i contribuenti né i giudici e, cosa più importante, non costituisce fonte del diritto.

| di Paolo Iaconcigh, Dottore Commercialista Esperto nel settore sportivo dilettantistico |

Total
0
Shares
Articoli correlati