CHIARIMENTI SULLE COLLABORAZIONI SPORTIVE

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali nel febbraio 2014, con un documento destinato alle Direzioni regionali e territoriali del lavoro ed all’INPS, ha fornito importanti chiarimenti, ad oggi ancora validi, in relazione alle attività di vigilanza nei confronti di Società ed Associazioni Sportive Dilettantistiche.

I chiarimenti del Ministero

Questa Direzione ha recentemente approfondito alcune problematiche di carattere giuridico sulle realtà occupazionali delle società e associazioni sportive dilettantistiche. 

Il quadro giuridico evidenzia un particolare trattamento di favore riservato alle società e associazioni sportive dilettantistiche, giustificato dalla funzione sociale da esse svolta.

Va dunque evidenziato che le società e associazioni sportive dilettantistiche (SSD e ASD), disciplinate dall’art. 90 della L. n. 289/2002, devono essere riconosciute dal CONI ed iscritte al registro delle società e associazioni sportive dilettantistiche tenuto dallo stesso CONI e sono caratterizzate dall’assenza di finalità lucrative. 

Mediante il riconoscimento le società e le associazioni in questione entrano a far parte dell’ordinamento sportivo e sono quindi sottoposte sia alle norme di tale ordinamento che a quelle dell’ordinamento statale. 

Tali caratteristiche delineano pertanto una netta differenziazione tra le SSD/ASD e le realtà imprenditoriali che “gestiscono” lo sport con fini di lucro.

… Il riconoscimento da parte del CONI, che certifica pertanto lo svolgimento da parte delle SSD o ASD di attività sportive a livello dilettantistico, costituisce pertanto il presupposto per l’applicazione del citato trattamento di favore. 

Con riferimento ai rapporti di collaborazione instaurati da parte delle SSD o ASD “nell’esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche”, di cui all’art. 67, comma 1, lett. m), del T.U.I.R., va altresì segnalato l’art. 35, comma 5, del D.L. n. 207/2008 … secondo il quale “nelle parole esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche” – ossia le attività che il T.U.I.R. sottopone al regime fiscale proprio dei “redditi diversi” – “sono ricomprese la formazione, la didattica, la preparazione e l’assistenza all’attività sportiva dilettantistica”. 

La disposizione fornisce l’interpretazione autentica del contenuto della lett. m), comma 1, dell’art. 67 del T.U.I.R. e non limita la sua operatività al solo caso di prestazioni rese per la partecipazione e gare … bensì lo estende a tutte quelle relative allo svolgimento delle attività dilettantistiche di formazione

Va ancora segnalato che: 

– l’art. 90 della L. n. 289/2002 ha inteso estendere il citato trattamento di favore “anche ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo – gestionale di natura non professionale resi in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche”

Un quadro alquanto complesso

Trattandosi di una materia alquanto complessa, nel tempo si sono susseguiti numerosi contenziosi, i chiarimenti del Ministero dovrebbero infatti servire a fare chiarezza e a scongiurare l’insorgere di nuove contestazioni da parte degli ispettori, il più delle volte non conformi alla normativa con conseguente decadimento delle obiezioni sostenute e spese legali per le ASD e SSD.

Una vigilanza più mirata e nuovi contributi per i contratti sportivi

In questo quadro, Il Ministero si è fatto promotore, in accordo con l’INPS, di iniziative di carattere normativo, mirate ad  una graduale introduzione di forme di tutela previdenziale a favore di soggetti che, nell’ambito delle associazioni e società sportive dilettantistiche riconosciute dal CONI, dalle Federazioni e dagli enti di promozione sportiva, svolgono attività sportiva dilettantistica oltre cha la relativa attività amministrativo – gestionale non professionale (ex art. 67, comma 1, lett. m), ultimo periodo, del T.U.I.R.)

Ne deriva che, ferma restando l’attività di vigilanza, si rende opportuno concentrare l’attività degli ispettori sulle diverse realtà imprenditoriali non riconosciute dal CONI, dalle Federazioni sportive nazionali o dagli enti di promozione sportiva e quindi non iscritte al Registro delle società e associazioni sportive dilettantistiche.

Pertanto se da un lato ai chiarimenti del Ministero consegue la sospensione degli organi di vigilanza (ispettori) in determinati ambiti, dall’altro, il documento fa intendere una graduale introduzione di contributi per i contratti sportivi.

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