CANONE DI LOCAZIONE PERCEPITO DA UN SOCIO

PUO’ COSTITUIRE UNA FORMA INDIRETTA DI DISTRIBUZIONE DEI PROVENTI DELL’ATTIVITA’ SOCIALE?

La disciplina giuridica relativa agli aspetti di carattere extra-tributario delle ASD e delle SSD senza fini di lucro è contenuta nell’articolo 90, L. 289/2002.

Le indicazioni contenute in tale articolo individuano dettagliatamente i requisiti necessari affinché sia possibile appartenere a tali tipologie soggettive (ASD e SSD).

In particolare, i commi 17 e 18, articolo 90, L. 289/2002 stabiliscono che le ASD e le SSD senza fini di lucro debbano indicare nella denominazione sociale la finalità sportiva e la ragione o la denominazione sociale dilettantistica, assumere una specifica forma giuridica1 , costituirsi con atto scritto nel quale, tra le altre cose, siano espressamente previsti specifici requisiti di forma – con effetti sostanziali – tra i quali, ai nostri fini, è opportuno richiamare: “l’assenza di fini di lucro e la previsione che i proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indiretta”.

 Colgo l’occasione per ricordare, che il termine fissato dall’art.7 del D.Lgs 36/2021 per l’adeguamento degli statuti delle ASD/SSD inizialmente fissato per il 31/12/2023 è stato prorogato al 30/06/2024.

 Con riferimento alla non lucratività delle ASD/SSD, il comma 18, lett. d), dell’art. 90 della legge n. 289 del 2002 prevede che nello statuto delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche deve essere espressamente prevista “l’assenza di fini di lucro e la previsione che i proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette”.

Riguardo alla nozione di distribuzione indiretta dei proventi dell’attività sociale fra i soci, con circolare n. 124/E del 22 maggio 1998 è stato chiarito, al paragrafo 5.3, con riferimento all’applicabilità del regime fiscale previsto dall’art. 148, comma 3, del TUIR alle tipologie di enti associativi ivi previste (comprese le associazioni sportive dilettantistiche), che in mancanza di espressa indicazione legislativa soccorrono, in proposito, “i criteri stabiliti all’art. 10, comma 6” del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460.

 Tale ultima disposizione, relativa alla disciplina tributaria delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, nell’individuare alcune fattispecie che “costituiscono in ogni caso distribuzione indiretta di utili o avanzi di gestione”, può, infatti, considerarsi come norma di valenza generale.

Il Decreto Legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 considera in ogni caso distribuzione indiretta di utili o di avanzi di gestione:

 a) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi a soci, associati o partecipanti, ai fondatori, ai componenti gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l’organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell’organizzazione, ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, effettuate a condizioni più favorevoli in ragione della loro qualità;

 b) l’acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale;

c) la corresponsione ai componenti gli organi amministrativi e di controllo di emolumenti individuali annui superiori al compenso massimo previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1994, n. 645, e dal decreto-legge 21 giugno 1995, n. 239, convertito dalla legge 3 agosto 1995, n. 336, e successive modificazioni e integrazioni, per il presidente del collegio sindacale delle società per azioni;

 d) la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di 4 punti al tasso ufficiale di conto

e) la corresponsione ai lavoratori dipendenti di salari o stipendi superiori del 20 per cento rispetto a quelli previsti dai contratti collettivi di lavoro per le medesime qualifiche.

La previsione dei limiti quantitativi previsti dalle citate lettere b), c) ed e) dell’art. 10, comma 6, del D. Lgs. n. 460 del 1997 nell’erogazione di corrispettivi e compensi è finalizzata ad evitare che, attraverso la corresponsione degli stessi, si realizzi indirettamente distribuzione dei proventi dell’attività dell’ente.

 Circa la portata dell’art. 10, comma 6, del D. Lgs. n. 460 del 1997, con circolare n. 168/E del 26 giugno 1998 è stato chiarito che la disposizione individua alcune fattispecie che “costituiscono in ogni caso” indici di una distribuzione indiretta di utili o di avanzi di gestione e che assumono “valore di presunzione assoluta”.

 Ciò comporta che il concreto verificarsi di una delle fattispecie individuate dell’art. 10 del D. Lgs. n. 460 del 1997 costituisce, in ogni caso, distribuzione indiretta di utili.

 Con risoluzione n. 294/E del 10 settembre 2002 è stato, altresì, precisato che le disposizioni di cui all’art. 10, comma 6, del D. Lgs. n. 460 del 1997, in quanto finalizzate “ad evitare che la disciplina agevolata” applicabile alle ONLUS ed agli altri enti non commerciali di tipo associativo “possa alimentare abusi” e prestarsi ad utilizzi elusivi della normativa di favore, assolvono ad una “funzione interpretativa” del concetto di distribuzione indiretta di utili.

 La medesima risoluzione ha precisato che l’art. 10, comma 6, del D. Lgs. n. 460 del 1997 “è da considerare norma antielusiva di tipo sostanziale, della quale può essere chiesta la disapplicazione” ai sensi dell’art. 37- bis, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

Dalla ricostruzione sopra operata discende che il mancato rispetto delle condizioni e dei limiti stabiliti dall’art. 10, comma 6, del D. Lgs. n. 460 del 1997 configura di per se un’indiretta distribuzione fra soci dei proventi dell’attività sociale di cui all’art. 90, comma 18, lett. d), della legge n. 289 del 2002, salvo la possibilità di chiedere, ove se ne verifichino i presupposti, la disapplicazione ai sensi dell’articolo 37-bis, comma 8, del DPR n. 600 del 1973.

Fuori delle fattispecie individuate dall’art. 10, comma 6, del D. Lgs. n. 460 del 1997, le ipotesi di distribuzione indiretta di utili o avanzi di gestione, e quindi l’intento di conseguire finalità lucrative, devono essere verificati caso per caso in relazione agli specifici comportamenti elusivi posti in essere.

Per quanto concerne la configurabilità del canone di locazione percepito dai soci fondatori della società sportiva dilettantistica come forma indiretta di divisione dei proventi dell’attività sociale, si ritiene che tale distribuzione, vietata dall’art. 90, comma 18, lett. d), della citata legge n. 289 del 2002, si realizzi laddove il canone praticato sia superiore a quello di mercato, determinato ai sensi dell’articolo 9 del TUIR.

In sostanza, va accertato se, in concreto, attraverso il cumulo di più incarichi o attività, i limiti quantitativi relativi a ciascun incarico o attività vengano di fatto superati, consentendo indirettamente una distribuzione di utili ai soci.

Inoltre occorre considerare anche la compagine sociale della ASD/SSD se limitata a pochi soci, nell’ambito della quale ciascuno di essi svolge la funzione sia di amministratore che di istruttore o allenatore ed è altresì destinato a percepire, in quanto proprietario del centro sportivo polivalente, i relativi canoni di locazione.

In conclusione, sulla base di quanto esposto, vanno fatta delle considerazioni riferite alla specifica realtà sociale, avendo riguardo all’ammontare complessivo dei proventi percepiti dai soci, in quanto potrebbe ritenersi che la percezione da parte dei soci dei compensi per l’attività di amministratore, di sportivo dilettante, nonché la percezione dei canoni di locazione, possa costituire una forma di indiretta distribuzione dei proventi dell’attività sociale, vietata ai sensi dell’art. 90, comma 18, lett. d), della legge n. 289 del 2002.

14/05/2024

Dott. Commercialista Sebastiani Andrea

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