Sportive Dilettantistiche, compensi agli amministratori e Terzo Settore. Chiarimenti da Parte delle Entrate

Descrizione del fatto

Il 30 ottobre 2019 con risposta n.452 l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito ad una istanza di interpello in tema di sportive dilettantistiche.

Più precisamente il quesito aveva ad oggetto la percezione di compensi per l’attività di amministratore di una Società Sportiva Dilettantistica.

Nel quesito mosso dalla Società veniva rilevato come nel caso specifico uno dei membri del Consiglio di Amministrazione ricoprisse un “ruolo rilevante caratterizzato da un elevato grado di professionalità, autonomia e potere decisionale”, le cui attività “…da esso svolte sono molto complesse e per tale motivo il ruolo ricoperto dall’amministratore è direttamente riconducibile a quello di Dirigente. “

Il quesito

Il dubbio interpretativo che ha spinto l’istante a porre il quesito riguarda la corretta applicazione e coordinamento delle disposizioni vigenti in tema di divieto di distribuzione indiretta di utili alla luce anche della nuova riforma del Terzo Settore.

Normativa Attualmente in Vigore per ASD e SSD

L’attuale normativa (Art. 90, Comma 18 della Legge 289/02 e l’Art. 148, Comma 8 del TUIR) riguardante le Società Sportive Dilettantistiche e le Associazioni Sportive Dilettantistiche prevede un generico divieto di distribuzione, anche indiretto, di utili e avanzi di gestione.

Tuttavia, la prassi amministrativa ha ritenuto utilizzabile per i suddetti enti il limite previsto in tema di ONLUS dall’art. 10, Comma 6 del D.Lgs. 460/1997. Esso consente agli amministratori di percepire un compenso non superiore a quanto stabilito per il Presidente del Collegio Sindacale di una Società per Azioni dalle oramai abrogate tariffe professionali dei Dottori Commercialisti.

Normativa Prevista dal Dlgs 117/17

Disciplina ben diversa verrà applicata agli enti che aderiranno al Terzo Settore.

Gli enti che entreranno a far parte del nuovo Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) potranno usufruire di una normativa maggiormente premiale e flessibile riguardante il compenso agli amministratori, infatti la lettera a del comma terzo dell’art. 8 del Dlgs 117/2017 stabilisce che <<la corresponsione ad amministratori, sindaci e a chiunque rivesta cariche sociali di compensi individuali non proporzionati all’attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni.>>

Gli enti sportivo dilettantistici che decideranno di entrare a far parte del Terzo Settore potranno, una volta iscritti, applicare la più favorevole disciplina in materia di distribuzione indiretta di utili di cui sopra.

Tuttavia, senza particolari doti di previsione, possiamo fin da ora affermare che questo articolo, a causa di criteri di non puntuale determinazione, condurrà alla nascita di contenziosi tra i contribuenti e l’amministrazione finanziaria.

Qual è stata la risposta Agenzia delle Entrate al quesito posto dalla SSD?

Sulla lettura proposta dall’istante, secondo cui le Sportive Dilettantistiche escluse dal Terzo Settore possano applicare fin da subito il nuovo regime introdotto col RUNTS, l’Agenzia si è pronunciata in modo negativo.

L’Agenzia argomenta tale scelta affermando che per il momento le SSD e le ASD continueranno ad essere assoggettate alla disciplina dettata dall’art.10, comma 6 del D.Lgs. 460/1997 riguardante le Onlus, la quale resterà in vigore, secondo quanto dettato dall’art. 104 comma 2 del D.Lgs 117/17, fino al periodo di imposta successivo al rilascio dell’autorizzazione europea sulle norme fiscali del Codice del Terzo Settore.

Sviluppando un ulteriore argomentazione, a partire dal periodo di imposta successivo all’autorizzazione della Commissione Europea, (oramai non prima del 2021), la normativa in tema di ONLUS verrà abrogata secondo quanto ordinato dall’art. 102, comma 2, lett. a del CTS. Sulla base di tale assunto le Sportive Dilettantistiche che decideranno di non aderire al RUNTS si troveranno di fronte un vuoto legislativo che dovrà essere colmato. Come risulta anche dal parere del Consiglio di Stato 1898/2018 si potrà quindi procedere per analogia con la disciplina prevista dall’art. 8 in commento.

Ma se una SSD/ASD, vista il reale ruolo degli amministratori/membri del consiglio Direttivo, oggi ritenesse troppo vincolante il limite imposto dalla norma per le Onuls non può fare niente?

Ogni contribuente può ottenere la disapplicazione di norme tributarie che, allo scopo di contrastare comportamenti elusivi, limitino posizioni soggettive del soggetto passivo altrimenti ammesse dall’ordinamento tributario. Ovviamente questo deve fornire la dimostrazione che nella fattispecie tali effetti elusivi non possono ritenersi verificati.

Quindi se una SSD si trova, a suo giudizio,  nella fattispecie sopra descritta può presentare all’amministrazione finanziaria un Interpello disapplicavo ai sensi dell’art 2 del D.Lgs.156/15.

|di Luca Mattonai, Tributarista esperto in SSD e Michele Meucci, Commercialista esperto in ASD|

Total
0
Shares
Articoli correlati