Le quote e i contributi associativi nonché, per determinate attività, i corrispettivi percepiti dagli enti associativi privati, in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa tributaria, non sono imponibili. Per usufruire di questa agevolazione è però necessario che gli enti trasmettano in via telematica all’Agenzia delle Entrate i dati e le notizie rilevanti ai fini fiscali, mediante un apposito modello (EAS).
Sono esonerati dalla comunicazione dei dati:
customflooringconsultants.com
songwriterfeatureseries.com
ortopedski čevlji z kapico
handschoenen tijgerprint
budulgan.com
my carry bag myomy
električni sušilec za perilo
geosbau.at
sewingcrew.com
koiran portaat
- gli enti associativi dilettantistici iscritti nel registro del Coni che non svolgono attività commerciale;
- le associazioni pro-loco che hanno esercitato l’opzione per il regime agevolativo in quanto nel periodo d’imposta precedente hanno realizzato proventi inferiori a 250.000 euro ( legge 398/1991 – Regime speciale IVA e imposte dirette);
- le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali che non svolgono attività commerciali diverse da quelle marginali individuate dal D.M. 25 maggio 1995 (per esempio, attività di vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito, iniziative occasionali di solidarietà, attività di somministrazione di alimenti e bevande in occasioni di raduni, manifestazioni e simili);
- i patronati che non svolgono al posto delle associazioni sindacali promotrici le loro proprie attività istituzionali;
- le Onlus di cui al D.Lgs. n. 460/1997;
- gli enti destinatari di una specifica disciplina fiscale (per esempio, i fondi pensione).
Possono presentare il modello EAS con modalità semplificate i seguenti enti:
- le associazioni e società sportive dilettantistiche riconosciute dal Coni, diverse da quelle espressamente esonerate;
- le associazioni di promozione sociale iscritte nei registri di cui alla legge n. 383/2000;
- le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui alla legge n. 266/1991, diverse da quelle esonerate per la presentazione del modello (le organizzazioni di volontariato che non sono Onlus di diritto);
- le associazioni iscritte nel registro delle persone giuridiche tenuto dalle prefetture, dalle regioni o dalle province autonome ai sensi del D.P.R. n. 361/2000;
- le associazioni religiose riconosciute dal Ministero dell’interno come enti che svolgono in via preminente attività di religione e di culto, nonché le associazioni riconosciute dalle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese;
- i movimenti e i partiti politici tenuti alla presentazione del rendiconto di esercizio per la partecipazione al piano di riparto dei rimborsi per le spese elettorali ai sensi della legge n.2/1997 o che hanno comunque presentato proprie liste nelle ultime elezioni del Parlamento nazionale o del Parlamento europeo;
- le associazioni sindacali e di categoria rappresentate nel Cnel, nonché le associazioni per le quali la funzione di tutela e rappresentanza degli interessi della categoria risulti da disposizioni normative o dalla partecipazione presso amministrazioni e organismi pubblici di livello nazionale o regionale, le loro articolazioni territoriali e/o funzionali gli enti bilaterali costituiti dalle anzidette associazioni gli istituti di patronato che svolgono, in luogo delle associazioni sindacali promotrici, le attività istituzionali proprie di queste ultime;
- l’Anci, comprese le articolazioni territoriali;
- le associazioni riconosciute aventi per scopo statutario lo svolgimento o la promozione della ricerca scientifica individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (per esempio, l’Associazione italiana per la ricerca sul cancro);
- le associazioni combattentistiche e d’arma iscritte nell’albo tenuto dal Ministero della difesa;
- le federazioni sportive nazionale riconosciute dal Coni.
Il modello EAS deve essere inviato, in via telematica, direttamente dal contribuente interessato tramite Fisconline o Entratel, oppure tramite intermediari abilitati a Entratel, entro 60 giorni dalla data di costituzione degli enti. Il modello deve essere, inoltre, nuovamente presentato quando cambiano i dati precedentemente comunicati; la scadenza, in questa ipotesi, è il 31 marzo dell’anno successivo a quello in cui si è verificata la variazione.
Attenzione: In caso di perdita dei requisiti qualificanti, il modello va ripresentato entro 60 giorni, compilando la sezione “Perdita dei requisiti”.
Remissione in bonis
In caso di inadempimento, è prevista la possibilità della c.d. remissione in bonis, consistente in una sorta di ravvedimento per consentire ai contribuenti di regolarizzare la loro posizione fiscale al fine di beneficiare di agevolazioni fiscali o regimi opzionali.
A tal fine è necessario:
- presentare il modello EAS;
- versare una sanzione pari ad 250 euro.
Il versamento deve avvenire mediante modello F24, utilizzando il codice tributo 8114, entro il termine della prima dichiarazione utile.
Attenzione: In questo caso, si fa riferimento al termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativi al 2022 in scadenza il 30 novembre 2023.
|di Luca Mattonai, Dottore Tributarista ed Esperto in SSD|