La Circolare 18/E del 1° agosto 2018 spiegata in pochi passi

Nei avrai sentito sicuramente parlare, nell’agosto dello scorso anno l’agenzia delle entrate ha emanato una Circolare che ha posto l’attenzione sulle norme relative al mondo dello sport dilettantistico.

Con questa circolare l’Agenzia è intervenuta sia confermando alcuni argomenti già trattati in precedenza introducendo anche alcuni elementi fortemente innovativi volti ad ottenere una applicazione certa delle norme tributarie relative alle associazioni e società sportive dilettantistiche, visto anche la lunghezza di ben 79 pagine.

Premessa

Già dalla premessa emerge la conferma, fondamentale per il mondo dello Sport, del ruolo di unico certificatore dell’attività sportiva dilettantistica attribuito al Coni dal legislatore, ma, soprattutto, l’importanza riconosciuta dall’Agenzia delle Entrate al Registro 2.0 delle Società e Associazioni Sportive Dilettantistiche del Coni, alla luce delle ultime delibere assunte dal Consiglio Nazionale, come valido strumento sia per attestare l’effettiva attività svolta dalle società e associazioni sportive dilettantistiche iscritte, sia per guidare le stesse in un percorso corretto nel rispetto degli adempimenti formali e sostanziali previsti dall’art.90 della legge 289/2002 e dall’art.148 del TUIR.

Come usufruire dei benefici fiscali?

Accanto a tale riconoscimento, l’Agenzia conferma che per consentire alla tua associazione o società sportiva dilettantistica di usufruire dei benefici fiscali e previdenziali, è necessario siano rispettati due adempimenti sostanziali:

  • La presentazione del Modello EAS;
  • L’adeguamento degli statuti alle clausole espressamente previste dall’art.90 della legge 289/2002 e dall’art. 148 del TUIR.

Quali sono i principali temi della circolare?

Tra i tanti punti trattati in questo documento emergono tra gli altri:

  1.  Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche

Il primo aspetto su cui si sofferma la circolare, e da cui dipendono una serie di conseguenze che verranno analizzate negli articoli seguenti, è la distinzione effettuata tra associazioni sportive dilettantistiche e società sportive dilettantistiche.

Le prime, secondo l’interpretazione fornita, rientrano tra gli enti non commerciali, regolamentati dagli artt. 143 e ss. del TUIR, mentre le seconde, pur non avendo scopo di lucro, rientrano sempre tra i soggetti passivi Ires di cui all’art.73, comma 1, lett. a) del TUIR.

Questo distinzione comporta che, mentre per le Asd solo i redditi realizzati esclusivamente nell’esercizio di attività commerciali sono qualificati come reddito di impresa, mentre per le SSD ogni tipo di reddito prodotto sarà qualificato come un reddito di impresa, a prescindere se sia o meno realizzato nello svolgimento di un’attività commerciale. L’unica eccezione sarà costituita dai redditi prodotti ai sensi dell’art.148, co. 3, del Tuir e da quelli realizzati ai sensi dell’art. 25 della legge 133/2009, che, invece, per entrambi i soggetti rappresentano redditi decommercializzati.

B) Legge 398/91

I punti affrontati dalla circolare in merito alla corretta applicazione della legge 398/91 possono essere così sintetizzati:

  1. Modalità di determinazione del reddito da assoggettare a tassazione forfettaria;
  2. Imponibile IVA;
  3. Determinazione del plafond di euro 400.000 e superamento del limite;
  4. Decadenza dal regime della legge 398/91;
  5. Comportamento Concludente:
    1. Mancata Comunicazione alla SIAE;
    2. Tracciabilità dei pagamenti e dei versamenti;
    3. Mancata tenuta del modello di cui al DM 11 febbraio1997;
    4. Mancata osservanza degli ulteriori adempimenti previsti dall’art.9, comma 3, Dpr 544/1999;
  6. Proventi di cui all’art. 25, comma 2, legge n.133 del 13 maggio

Tra i temi trattati dalla circolare che più ha fatto discutere è il concetto di proventi “connessi agli scopi istituzionali”, i proventi in questione devono intendersi esclusivamente quelli funzionali all’attività sportivo-dilettantistica per la quale l’organismo è iscritto al registro del Coni. A titolo esemplificativo vengono citati i proventi derivanti da:

  • somministrazione di alimenti e bevande effettuata nel contesto dello svolgimento dell’attività sportiva;
  • vendita di materiali sportivi;
  • gadget pubblicitari;
  • sponsorizzazioni;
  • cene sociali (in caso di raccolta fondi);
  • lotterie.Quello che l’Agenzia ha voluto sottolineare, lasciando spiazzati molti operatori, è il criterio a proposito dei proventi di cui all’art.148, comma 3, del TUIR, cioè quello di considerare connessi solo i proventi direttamente riconducibili all’attività sportivo-dilettantistica (ove per tale non si intende solo l’attività svolta in occasione di gare, ma anche quella di formazione, didattica, preparazione e assistenza all’attività sportiva dilettantistica) che costituiscono il naturale completamento degli scopi istituzionali dell’ASD e della SSD, escludendo ogni altra attività che può essere svolta anche separatamente e indipendentemente da tale attività, quali, ad esempio, il bagno turco, l’idromassaggio, etc.

In tale contesto appare evidente che l’attività di somministrazione di alimenti e bevande svolta all’interno della struttura attraverso un semplice punto ristoro, a favore di soci e tesserati, è ben diversa da attività di ristorazione svolta con organizzazione di impresa (cuochi, camerieri, attrezzature, etc.) volta a porre in atto una concorrenza sul mercato ad altre strutture commerciali i cui proventi non possono essere fatti rientrare nel regime agevolativo.

Così come l’attività di massaggi a fini di assistenza allo sportivo, non fine a se stessa, ma svolta al termine o prima di una prestazione sportiva, può, invece ricondursi al concetto di attività connessa. Quindi se l’attività commerciale svolta dall’ente è rientrante nel concetto di attività connessa e l’ente ha optato per la legge 398/91, allora le imposte e l’Iva saranno conteggiate con le modalità forfettarie.

Non perderti i prossimi articoli di approfondimento

Tra gli argomenti contenuti nella Circolare che verranno trattati nei prossimi articoli del nostro Blog:

  • Promozione attività sportiva dilettantistica.
  • Modello EAS La mancata presentazione del modello comporta l’assoluta decadenza dai benefici fiscali.
  • Quantificazione IVA In sede di verifica, qualora non sia riconosciuta la natura non commerciale del soggetto accertato.
  • Esenzione imposta di bollo L’esenzione dal pagamento dell’imposta di bollo per i documenti richiesti dalle Federazioni e dagli Enti di Promozione sportiva.

| di Michele Meucci, Dottore Commercialista, esperto in ASD|

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