“LA CERTIFICAZIONE DEI CONTRATTI SPORTIVI”

PREMESSA
Nonostante le importanti novità entrate in vigore nell’ambito della riforma dello sport, la corretta qualificazione dei rapporti intrattenuti da ASD e SSD con i propri collaboratori coordinati e continuativi, sia sportivi sia amministrativo-gestionali, è un tema molto delicato e potenzialmente rischioso nel caso sorgano contestazioni da parte del collaboratore o da parte degli organi ispettivi.
LA PROCEDURA
Proprio al fine di ridurre il contenzioso che potrebbe originare da tali contestazioni, è stato disciplinato dagli artt. 75 e seguenti del D.Lgs. 276/2003 (noto come Legge Biagi) l’istituto della “certificazione dei contratti di lavoro”. Si tratta di una procedura amministrativa che le parti di un contratto, nel nostro caso ASD/SSD e collaboratore, possono attivare di comune accordo affinché un’apposita commissione analizzi il contratto con l’intento di verificare se esso è conforme all’effettivo rapporto sottostante ed alle norme giuridiche che richiama.
Le commissioni riconosciute dal Ministero dal Ministero del Lavoro sono:

  • gli enti bilaterali costituiti nell’ambito territoriale di riferimento ovvero a livello nazionale;
  • le Direzioni provinciali del lavoro e le province;
  • le università pubbliche e private, comprese le Fondazioni universitarie;
  • il Ministero del lavoro e delle politiche sociali – Direzione generale della tutela delle condizioni di lavoro;
  • i consigli provinciali dei consulenti del lavoro.
    In pratica i membri della commissione prendono visione delle clausole contrattuali e fanno interviste in contraddittorio con committente (ASD/SSD) e collaboratore al fine di verificare se le modalità operative del rapporto di lavoro coincidano con quanto indicato nel contratto.
    IL VALORE DELLA CERTIFICAZIONE
    Quando un rapporto di lavoro è stato certificato sorge una presunzione di legittimità e conformità del rapporto rispetto al contratto. È una presunzione relativa, è ammessa la prova contraria: il contratto può essere impugnato ugualmente ma chi procede all’impugnazione ha l’onere di dimostrare che le parti hanno commesso un errore nella scelta del contratto oppure che le modalità di esecuzione del contratto nel tempo si sono modificate rispetto a quanto certificato. Chi vuole contestare un contratto certificato deve comunque esperire un tentativo obbligatorio di conciliazione davanti alla commissione certificatrice, solo dopo il fallimento di tale tentativo potrà rivolgersi alla magistratura, la quale dovrà tener conto di quanto dichiarato dalle parti nel corso della procedura di certificazione. Il vero valore della certificazione è l’inversione dell’onere della prova: senza la certificazione le contestazioni degli organi di vigilanza sono immediatamente operative ed è la ASD/SSD che deve difendersi e motivare il proprio operato.
    CONCLUSIONI
    Questo istituto può quindi essere un valido aiuto per meglio proteggere i contratti di co.co.co. stipulati da ASD/SSD, in particolar modo riguardo alle collaborazioni amministrativo-gestionali che, diversamente da quelle sportive pure, non godono di alcuna presunzione di genuinità. Si ricorda infatti che solo per i contratti riguardanti prestazioni tecnico-sportive conformi ai regolamenti di FSN, DSA ed EPS (anche paralimpici) si presume la forma della co.co.co. se la durata della prestazione non supera le 24 ore settimanali (esclusi i tempi relativi a manifestazioni sportive).

31/10/2024
Commercialista, Paolo Iaconcigh

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